Newsletter FISCO&TASSE n°15 del 20.02.2013 Sommario · 2013-02-21 · Dichiarare - Studi di...

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________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Via Duomo 290/D, Napoli (NA) 081 tel. 0815635192 fax 0815542533 [email protected] 1 Newsletter FISCO&TASSE n°15 del 20.02.2013 Sommario Scadenze Fiscali FEBBRAIO 2013………………………………………………………...………….a pag. 02 Segnalazione studi di settore 2012 entro il 28 febbraio…………………………………...……….a pag. 04 Redditest e redditometro, i chiarimenti delle Entrate……………………………………………..a pag. 05 Contributi IVS Artigiani e Commercianti, si sale a quota 21,75%..................................................a pag. 06 Telefisco 2013, pronta la circolare delle Entrate……………………………………………..……..a pag. 09 RC auto con contratto base uguale per tutti………………………………………………………..a pag. 10 Annuario del contribuente aggiornato con le ultime novità sulla casa…………………….……a pag. 11 Bilanci 2012 imprese colpite dal sisma dell'Emilia: proroga al 30 settembre…………..….…….a pag. 12 IVA 10% agevolata per interventi edilizi, come e quando si applica…………………………….a pag. 13 Comunicazione dati IVA entro il 28 febbraio………………………………………………………a pag. 15 DOMANDE RISPOSTE e NORMATIVA Contatta gli uffici della Confesercenti Campania allo 081 5635192 Oppure scrivi a [email protected]

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Newsletter FISCO&TASSE n°15 del 20.02.2013

Sommario

Scadenze Fiscali FEBBRAIO 2013………………………………………………………...………….a pag. 02

Segnalazione studi di settore 2012 entro il 28 febbraio…………………………………...……….a pag. 04

Redditest e redditometro, i chiarimenti delle Entrate……………………………………………..a pag. 05

Contributi IVS Artigiani e Commercianti, si sale a quota 21,75%..................................................a pag. 06

Telefisco 2013, pronta la circolare delle Entrate……………………………………………..……..a pag. 09

RC auto con contratto base uguale per tutti………………………………………………………..a pag. 10

Annuario del contribuente aggiornato con le ultime novità sulla casa…………………….……a pag. 11

Bilanci 2012 imprese colpite dal sisma dell'Emilia: proroga al 30 settembre…………..….…….a pag. 12

IVA 10% agevolata per interventi edilizi, come e quando si applica…………………………….a pag. 13

Comunicazione dati IVA entro il 28 febbraio………………………………………………………a pag. 15

DOMANDE RISPOSTE e NORMATIVA

Contatta gli uffici della Confesercenti Campania allo 081 5635192

Oppure scrivi a [email protected]

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Scadenze Fiscali - Febbraio 2013

Martedì 5 Febbraio

Sicurezza sul lavoro- Per le medie imprese che occupano da 11 a 50 dipendenti dal 5.02.2013 e' possibile l'adozione della procedura standardizzata.

Venerdì 15 Febbraio

Iva: Registrazione - per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a euro 300,00.

Sabato 16 Febbraio

Imposte dirette - versamento ritenute. Iva - liquidazione e versamento, relativa al mese precedente. Lettera d' intento- Comunicazione. Imposta sugli intrattenimenti. Versamento. Inps- Contributi , Artigiani e commercianti- quarta rata del contributo fisso

minimo per il 2012. Inail - Autoliquidazione.

Mercoledì 20 Febbraio

Conai - Denuncia. Enasarco - Versamenti contributi.

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Lunedì 25 Febbraio

Iva - Elenchi Intrastat mensili.

Giovedì 28 febbraio

Imposte dirette- Conguaglio fiscale. Iva - Fattura differita - Registrazione fatturazione - Black List- Comunicazione

annuale. Irap - Opzione da parte di società di persone e imprese individuali in contabilità

ordinaria. Libro Unico del lavoro - Le scritturazioni obbligatorie. Inps - Flusso UniEmens Sostituti d'Imposta - CUD 2013. Studi di settore - Comunicazioni elementi che giustifichino le situazioni di non

congruità. Fasi - Contributi assistenziali. Tasse automobilistiche - Versamento da parte dei proprietari di autoveicoli a 35

KW con bollo scadente a gennaio 2013.

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20.02.2013

Segnalazione studi di settore 2012 entro il 28 febbraio

Ultimi giorni per poter inviare alle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, le giustificazioni per informazioni e giustificazioni su situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza Entro la fine di questo mese i contribuenti possono inviare alle Entrate le eventuali motivazioni che giustificano l'esistenza di situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza rispetto agli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2011. Per farlo, occorrerà utilizzare l'apposita piattaforma informatica resa disponibile sul sito delle Entrate ("Segnalazioni 2012" presente all'interno della sezione “Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Compilazione - Software di c compilazione per l’invio di segnalazioni”) e che consente di "completare" il modello dichiarativo già inviato lo scorso 1° ottobre 2012 inserendo, nel quadro destinato alle Annotazioni, le motivazioni del disallineamento rispetto ai risultati di Gerico. In tal modo, i contribuenti possono provare a "cristallizzare" le possibili giustificazioni per i disallineamenti, anticipando le linee che potranno essere oggetto del confronto col Fisco in sede di contraddittorio. Fonte: Fisco Oggi

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19.02.2013

Redditest e redditometro, i chiarimenti delle Entrate

Le Entrate ribadiscono il carattere di puro strumento di autodiagnosi del Redditest, mentre sottolineano che il nuovo redditometro si applicherà solo per accertare i redditi dal 2009 Uno degli argomenti di maggior interesse trattati in occasione di Telefisco 2013 e poi analizzati nella Circolare n. 1/E/2013 dall'Agenzia delle Entrate è stato quello del redditometro e del Redditest. L'Agenzia ha confermato che quest’ultimo è e rimane solo uno strumento di autodiagnosi per il contribuente. Il risultato del software non influisce né sull’accertamento sintetico, né sul criterio di selezione dei controlli. Con riguardo al nuovo redditometro, invece, viene ribadito che lo strumento riguarderà soltanto gli accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti; pertanto, non potrà essere utilizzato dai contribuenti, se più favorevole, in sede di contraddittorio per annualità precedenti. I beni ad uso promiscuo (ad esempio, l’auto utilizzata non esclusivamente per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo) rilevano per la quota di spesa non fiscalmente deducibile. Fonte: Fisco Oggi

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18.02.2013

Contributi IVS Artigiani e Commercianti, si sale a quota 21,75% Erario Anna Eleonora I contributi IVS 2013 dovuti da Artigiani e Commercianti salgono di 0,45 punti percentuali rispetto al 2012. Aggiornati anche minimale e massimale di reddito. A rendere note le nuove misure dei contributi è intervenuta la Circolare Inps n. 24 dell'8 febbraio scorso. I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori). Con la Circolare Inps n. 24 dell'8 febbraio 2013, sono state rese note le misure di tali contributi per l’anno 2013. Le aliquote contributive sono aumentate dello 0,45% rispetto al 2012 per effetto di quanto previsto dalla Manovra Monti, giungendo quindi a quota 21,75%. Sono stati modificati anche il minimale ed il massimale di reddito. Resta fermo lo sconto del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e per quello del 3% previsto per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni. E' confermata, per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Resta fermo anche il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità. Aliquote contributive 2013 Le nuove aliquote 2013 dovute dagli iscritti alle Gestione IVS Artigiani e Commercianti sono pari a:

21,75% per gli artigiani; 21,84% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una

maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale).

Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Per essi, pertanto, le aliquote sono pari a:

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18,75% per gli artigiani; 18,84% per i commercianti.

Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti. E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui). Nuovi minimale e massimale di reddito Sono stati modificati il minimale ed il massimale di reddito. In particolare, il minimale è ora pari a € 15.357, mentre il massimale è pari a:

€ 75.883 (frazionabile in ragione mensile) per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;

€ 99.034 (non frazionabile in ragione mensile) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. “minimale”), sul quale deve essere versato, in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso, che si calcola applicando le aliquote prima indicate all'importo del minimale di reddito (€ 15.357). Nel caso in cui il reddito d’impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi variabili sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile. In particolare:

sulla quota di reddito che supera il minimale di € 15.357 e fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 45.530, si applicano le aliquote contributive prima indicate;

sull'ulteriore eventuale quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 45.530 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 75.883 (o € 99.034), le aliquote contributive sono innalzate anche quest’anno di un punto percentuale, divenendo pari a:

22,75% per gli artigiani; 22,84% per i commercianti; 19,75% per i collaboratori artigiani di età inferiore a 21 anni; 19,84% per i collaboratori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Modalità e termini di versamento

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Il pagamento dei contributi IVS 2013 dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

1a rata: 16 maggio 2013; 2a rata: 20 agosto 2013; 3a rata: 18 novembre 2013; 4a rata: 17 febbraio 2014.

Gli acconti dei contributi 2013 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:

entro il 17 giugno 2013 (o 17 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1a rata di acconto 2013;

entro il 2 dicembre 2013, a titolo di 2a rata di acconto 2013. L’eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2014, quindi entro il 16 giugno 2014 (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%). L'Inps informa che, a partire dall’anno 2013, l'Istituto non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta. Le informazioni potranno, infatti, essere prelevate dal "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti", sezione “Dati del mod. F24”, all'interno dei "Servizi on line" del sito INPS. Attraverso tale opzione è possibile anche visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. Per ulteriore approfondimento scarica la CIRCOLARE del GIORNO del 15 febbraio 2013 sul tema: "I contributi IVS 2013 di artigiani e commercianti"

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18.02.2013

Telefisco 2013, pronta la circolare delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate pubblica la circolare in cui riepiloga le risposte fornite su vari temi fiscali in occasione di Telefisco 2013 L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la sua prima circolare del 2013 dedicandola alle risposte fornite dai funzionari ai quesiti posti in occasione di Telefisco 2013, il consueto appuntamento annuale con la stampa specializzata. Molti gli argomenti affrontati: Redditest e redditometro, spesometro, sospensione della riscossione, accertamento e contenzioso, nuova Iva per cassa, nuova rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013, rimborso da Irap sulle spese per il personale, moneta elettronica in sostituzione della scheda carburante cartacea, disciplina sulle società in perdita sistematica, Ivafe. Fonte: Fisco Oggi

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18.02.2013

RC auto con contratto base uguale per tutti

Un D.m., attuativo del Decreto crescita bis, definisce le regole sui contenuti minimi che qualunque contratto RC auto dovrà possedere E' pronto il decreto ministeriale che disciplina il "contratto base" della RC auto per rendere più omogenee le offerte delle compagnie di assicurazione e permettere ai consumatori di compararle in modo più corretto. Il Decreto attua quanto previsto dal D.L. n. 179/2012 (Decreto crescita bis), che aveva rinviato al D.m. il compito di definire il contenuto minimo di un contratto RC auto, uguale per tutti, in modo che il premio indicato nel preventivo si riferisse alla stessa prestazione. Il contratto base definito ora dal D.M. prevede la clausola "guida libera" (la polizza, cioè, vale anche se il veicolo è guidato da persona diversa dall'assicurato), la rivalsa della compagnia per i danni pagati quando l'incidente avviene nelle ipotesi standard (es.: guida senza patente, in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga), la formula "bonus-malus" o quella analoga dello sconto senza sinistri, il massimale minimo richiesto per legge. Fonte: Il Sole 24 Ore

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18.012.2013

Annuario del contribuente aggiornato con le ultime novità sulla casa

Pubblicato dalle Entrate l'aggiornamento dell'Annuario del contribuente con le ultime novità fiscali sulla casa L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l'Annuario del contribuente aggiornato con le novità intervenute negli ultimi mesi del 2012. Le novità riguardano principalmente la casa e, quindi, sono stati ritoccati molti dei temi contenuti nella seconda parte dell'annuario, coinvolgendo ben quattro dei cinque capitoli. Tra le imposte interessate segnaliamo l’Ivie (l’imposta dovuta dalle persone fisiche che possiedono immobili all’estero), la cui disciplina è cambiata con la legge di Stabilità 2013, che l'ha resa applicabile non più dal 2011 bensì dal 2012, cambiandone anche le modalità di versamento (non più in un’unica soluzione in sede di saldo delle imposte sui redditi riferito all’anno di riferimento, ma con il meccanismo dell’acconto e saldo). L'altra novità riguarda l’Imu, in particolare la dichiarazione IMU ed i casi in cui è obbligatorio presentarla. Si segnala anche l'inserimento nell'Annuario delle novità riguardanti l’Irpef sugli immobili, in particolare le nuove regole per la determinazione del reddito dei fabbricati concessi in locazione, compresi quelli di interesse storico o artistico. Fonte: Fisco Oggi

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18.02.2013

Bilanci 2012 imprese colpite dal sisma dell'Emilia: proroga al 30 settembre

Il Governo ha rinviato al 30 settembre il termine per la convocazione delle assemblee di approvazione del bilancio 2012 da parte delle imprese colpite dal sisma di maggio Con delibera del 31 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha stabilito, per le imprese colpite dal sisma di maggio 2012, una deroga alla regola generale dei 120 giorni o dei 180 giorni per la convocazione delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2012. In particolare, tali imprese avranno tempo fino al 30 settembre per convocare l'assemblea. Il Provvedimento, tuttavia, non è molto chiaro, ad esempio sembra non tenere conto del caso delle imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare e delle ricadute fiscali della proroga. Fonte: Il Sole 24 Ore

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15.02.2013

IVA 10% agevolata per interventi edilizi, come e quando si applica Erario Anna Eleonora Il contribuente che si accinge ad effettuare lavori edilizi nella propria abitazione deve tener presente che per essi può fruire dell'aliquota IVA agevolata al 10%, nel rispetto di alcuni limiti ed eccezioni. Il nostro ordinamento prevede l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa. L'IVA 10% costituisce, inoltre, il regime naturale per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. L'applicazione di tale aliquota ridotta è compatibile, al ricorrere dei relativi presupposti, sia con la detrazione Irpef del 36% (ora innalzata al 50% fino al 30.06.2013) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia con la detrazione Irpef/Ires del 55% (valida fino al 30.06.2013, dopo sarà integrata in quella del 36%) per gli interventi volti al risparmio energetico dell’edificio. I tipi di interventi che prevedono l'Iva 10% Come stabilito dall'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/1999, sono soggette all’aliquota IVA agevolata del 10% le prestazioni aventi per oggetto “interventi di recupero del patrimonio edilizio ... realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.” Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono:

interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

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interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;

interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Lo stesso articolo di legge stabilisce, tuttavia, che restano ferme le disposizioni più favorevoli di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 e delle relative tabelle ad esso allegate, inerenti gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché le cessioni di beni finiti (cioè escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la relativa realizzazione. Per questo tipo di interventi, infatti, l’aliquota IVA agevolata al 10% è il “regime naturale” e si applica senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili e anche se i beni sono acquistati direttamente dal committente dei lavori.

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15.02.2013

Comunicazione dati IVA entro il 28 febbraio

Scade il 28 febbraio il termine per presentare la Comunicazione dati IVA Il 28 febbraio scade il termine utile per la presentazione telematica della Comunicazione dati Iva nella quale devono essere indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche relativa al periodo d'imposta 2012, al fine di determinare l’Iva a debito o a credito. Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2013 sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello, per adeguarle alla nuova normativa vigente a seguito dell’introduzione del nuovo regime dei minimi (art. 27 del D.l. 98/2011). Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica, invece, rimangono invariate rispetto a quelle dell’anno scorso. I contribuenti IVA che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio sono esonerati dall'obbligo di presentazione della Comunicazione dati IVA. Fonte: Agenzia delle Entrate