ANNO 2007 JAHR 2007 PARTE PRIMA ERSTER TEIL · Folgaria - via Leopardi, 20, senza nomina del...

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Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 1 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS ANNO 2006 JAHR 2006 PARTE PRIMA ERSTER TEIL DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO11080151998|C090|] [AM11080151998|C090|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 ottobre 2006, n. 3921 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 30. Oktober 2006, Nr. 3921 Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; artico- lo 9: approvazione disciplinari per prodotti con il «Marchio di qualità con indicazione di origine» ............................. pag. 7 Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Arti- kel 9: Genehmigung Pflichtenhefte für Produkte mit dem Qualitätszeichen «Quali- tät mit Herkunftsangabe» ................ Seite 7 ANNO 2007 JAHR 2007 PARTE PRIMA ERSTER TEIL LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO11080151990|V025|] [AM11080151990|V025|] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 ottobre 2007, n. 222/1.1. DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 8. Oktober 2007, Nr. 222/1.1. Associazione «Galaleus» con sede in Bol- zano, via A. Dürer 1; cancellazione dal re- gistro provinciale delle organizzazioni di volontariato ............................ pag. 8 «Galaleus» mit Sitz in Bozen, A.-Dürer-Str. 1; Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen . Seite 8 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT COMUNE DI BEDOLLO [BO11080151986|C110|C090|] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 novembre 2007, n. 32 Piano commerciale del Comune di Bedollo ........................................ pag. 9 COMUNE DI TIARNO DI SOPRA [BO11080151976|C090|C110|] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 dicembre 2007, n. 23 Piano commerciale del Comune di Tiarno di Sopra ............................... pag. 20

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Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 1

SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS

ANNO 2006 JAHR 2006

PARTE PRIMA ERSTER TEIL

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO11080151998|C090|] [AM11080151998|C090|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 ottobre 2006, n. 3921

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 30. Oktober 2006, Nr. 3921

Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; artico-lo 9: approvazione disciplinari per prodotti con il «Marchio di qualità con indicazione di origine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7

Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Arti-kel 9: Genehmigung Pflichtenhefte für Produkte mit dem Qualitätszeichen «Quali-tät mit Herkunftsangabe» . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 7

ANNO 2007 JAHR 2007

PARTE PRIMA ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO11080151990|V025|] [AM11080151990|V025|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 ottobre 2007, n. 222/1.1.

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 8. Oktober 2007, Nr. 222/1.1.

Associazione «Galaleus» con sede in Bol-zano, via A. Dürer 1; cancellazione dal re-gistro provinciale delle organizzazioni di volontariato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

«Galaleus» mit Sitz in Bozen, A.-Dürer-Str. 1; Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen . Seite 8

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT

COMUNE DI BEDOLLO

[BO11080151986|C110|C090|]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 novembre 2007, n. 32

Piano commerciale del Comune di Bedollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9

COMUNE DI TIARNO DI SOPRA

[BO11080151976|C090|C110|]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 dicembre 2007, n. 23

Piano commerciale del Comune di Tiarno di Sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20

2 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO11080151999|C090|] [AM11080151999|C090|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 aprile 2007, n. 1079

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 2. April 2007, Nr. 1079

Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; artico-lo 9: approvazione disciplinare per il setto-re «Erbe officinali ed aromatiche» con il «Marchio di qualità con indicazione di ori-gine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20

Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Arti-kel 9: Genehmigung Pflichtenheft für den Produktbereich «Heil- und Gewürzpflan-zen» mit dem Qualitätszeichen «Qualität mit Herkunftsangabe» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 20

[BO11080152000|C090|] [AM11080152000|C090|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 2007, n. 1427

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 2. Mai 2007, Nr. 1427

Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; artico-lo 9: approvazione disciplinari per i settori «Piccoli frutti» e «Verdure e patate» con il «Marchio di qualità con indicazione di ori-gine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Arti-kel 9: Genehmigung Pflichtenheft für den Produktbereich «Beeren» und «Gemüse» mit dem Qualitätszeichen «Qualität mit Herkunftsangabe» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 21

[BO11080151997|A030|] [AM11080151997|A030|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 novembre 2007, n. 3706

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 5. November 2007, Nr. 3706

Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; artico-lo 9: approvazione disciplinare per il setto-re «Carne bovina» con il «Marchio di quali-tá con indicazione di origine» e approva-zione della modifica del disciplinare per il settore «Latte e latticini» . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Arti-kel 9: Genehmigung Pflichtenheft für den Produktbereich «Fleisch vom Rind» mit dem Qualitätszeichen «Qualität mit Her-kunftsangabe» und Genehmigung der Ab-änderung des Pflichtenheftes für den Pro-duktbereich «Milch und Milchprodukte» . . Seite 21

ANNO 2008 JAHR 2008

PARTE PRIMA ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO11080151979|MO5|R030|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.

Regolamento per l’accertamento della co-noscenza della lingua e della cultura mò-chena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell’infanzia provinciali ed equipa-rate e per le istituzioni scolastiche e for-mative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22

[BO11080151981|A090|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 febbraio 2008, n. 4-111/Leg.

Regolamento di esecuzione dell’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), con-cernente l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori . . . . . . . . pag. 26

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 3

[BO11080151980|R050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

Regolamento di attuazione dell’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria pag. 33

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO11080151969|C110|C052|] [AM11080151969|C110|C052|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 febbraio 2008, n. 1/41.2

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 14. Februar 2008, Nr. 1/41.2

Esecutività dei nuovi rilievi topografici di parte del Comune catastale di Terlano ai fini della formazione del nuovo catasto geometrico numerico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38

Durchführbarkeit der neuen topographi-schen Vermessungen eines Teiles der Ka-tastralgemeinde Terlan zur Erstellung des neuen geometrischdigitalen Katasters . . . . Seite 38

[BO11080151968|C020|] [AM11080151968|C020|]

DECRETO DEL DIRETTORE DI SERVIZIO 19 febbraio 2008, n. 95726/31.12

DEKRET DES DIREKTORS DES DIENSTES vom 19. Februar 2008, Nr. 95726/31.12

Corso di formazione per la «persona for-mata» ai sensi del pacchetto igiene e di-sposizioni relative alla vendita diretta della selvaggina cacciata da parte del cacciato-re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38

Kurs zur Ausbildung der «kundigen Per-son» laut Hygienepaket und Anweisungen zur Direktvermarktung von erlegtem Wild durch den Jäger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 38

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO11080151973|C210|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 febbraio 2008, n. 264

Scioglimento d’autorità della «Compagnia forestale società cooperativa» con sede in Folgaria - via Leopardi, 20, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi del-l’articolo 2545 septiesdecies del codice ci-vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 46

[BO11080151983|C080|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 febbraio 2008, n. 320

Rinnovo del comitato di gestione del fondo per il volontariato ai sensi del DM 8 otto-bre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 46

[BO11080151974|C080|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 febbraio 2008, n. 360

Nomina dei Comitati territoriali di sviluppo rurale (CTSR) ai sensi dell’art. 25 della LP 4 settembre 2000, n. 11: modifiche alla de-liberazione n. 1423 di data 8 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni . . pag. 47

4 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

[BO11080151978|C090|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 2008, n. 426

Modifica del disciplinare relativo al mar-chio di prodotto «Family in Trentino - Eser-cizio amico dei bambini» approvato con la delibera n. 760 di data 13 aprile 2006 ed applicazione dello stesso anche agli eser-cizi commerciali su area pubblica (Po-steggi isolati) di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a) della legge provinciale 8 mag-gio 2000, n. 4 e all’articolo 17 del relativo regolamento di esecuzione, qualificati co-me bicigrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 48

[BO11080152001|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 febbraio 2008, n. 507

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Co-mune di Cavalese: variante al piano rego-latore generale - approvazione . . . . . . . . . . pag. 54

[BO11080151977|D020|]

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 14 febbraio 2008, n. 91

Autorizzazione alla sdemanializzazione della neoformata p.f. 5842/2 CC Storo . . . pag. 55

[BO11080151982|S020|]

COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Elenco tecnici competenti in acustica . . . . pag. 56

COMUNE DI CAVALESE

[BO11080151975|C110|C090|]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 febbraio 2008, n. 3

Piano commerciale del Comune di Cavale-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 57

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO11080151995|P010|] [AM11080151995|P010|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 gennaio 2008, n. 230

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Jänner 2008, Nr. 230

Approvazione del piano di gestione Natura 2000 per il sito Natura 2000 Parco naturale Vedrette di Ries Aurina (IT3110017) . . . . . pag. 61

Genehmigung des Natura-2000-Manage-mentplans für das Natura-2000-Gebiet Na-turpark Rieserferner-Ahrn (IT3110017) . . . Seite 61

[BO11080151992|P010|] [AM11080151992|P010|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 gennaio 2008, n. 231

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Jänner 2008, Nr. 231

Approvazione del piano di gestione Natura 2000 per il sito Natura 2000 Parco naturale Monte Corno (IT3110036) . . . . . . . . . . . . . . . pag. 63

Genehmigung des Natura-2000-Manage-mentplans für das Natura-2000-Gebiet Na-turpark Trudner Horn (IT3110036) . . . . . . . . Seite 63

[BO11080151987|P030|] [AM11080151987|P030|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 febbraio 2008, n. 279

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 4. Februar 2008, Nr. 279

Approvazione del programma statistico provinciale 2008-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 65

Genehmigung des Landesstatistikpro-gramms 2008-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 65

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 5

[BO11080151971|P025|] [AM11080151971|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 febbraio 2008, n. 397

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. Februar 2008, Nr. 397

Comune di Rasun Anterselva: approvazio-ne di una modifica al piano urbanistico (tu-tela degli insiemi) con rettifiche d’ufficio . pag. 99

Gemeinde Rasen Antholz: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan (En-sembleschutz) mit Richtigstellungen von Amts wegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 99

[BO11080151988|P025|] [AM11080151988|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 febbraio 2008, n. 400

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. Februar 2008, Nr. 400

Comune di Verano: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una mo-difica d’ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.101

Gemeinde Vöran: Genehmigung einer Ab-änderung zum Bauleitplan mit einer Abän-derung von Amts wegen . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 101

[BO11080151989|P025|] [AM11080151989|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 2008, n. 486

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Februar 2008, Nr. 486

Direttive all’articolo 107, comma 23, della legge urbanistica provinciale, legge pro-vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successi-ve modifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.103

Richtlinien zum Artikel 107, Absatz 23, des Landesraumordnungsgesetzes, Landes-gesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in gel-tender Fassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 103

[BO11080151972|D020|] [AM11080151972|D020|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 2008, n. 501

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Februar 2008, Nr. 501

Trasferimento della p.ed. 143 e della p.f. 201 in CC Rio Pusteria dal demanio pub-blico-ramo strade, al patrimonio disponibi-le della Provincia Autonoma di Bolzano . . pag.104

Überführung der Bp. 143 und der Gp. 201 in der KG Mühlbach vom öffentlichen Gut-Straßen in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen . . . . . . . . . . . . . . . Seite 104

[BO11080151970|A030|] [AM11080151970|A030|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 2008, n. 521

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Februar 2008, Nr. 521

Modifica della propria deliberazione n. 1110 del 2 aprile 2002 in materia di com-mercializzazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti . pag.105

Änderung des eigenen Beschlusses Nr. 1110 vom 2. April 2002 bezüglich Vermark-tung, Verkauf und Einsatz von Pflanzen-schutzmitteln und diesbezüglichen Zu-satzstoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 105

[BO11080151964|T040|] [AM11080151964|T040|]

COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE MITTEILUNG DER LANDESREGIERUNG

Elenco degli uffici viaggio (situazione al 31.1.2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.105

Verzeichnis der Reisebüros (Stand 31.1.2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 105

ANNO 2008 JAHR 2008

PARTE SECONDA ZWEITER TEIL

ORDINANZE E SENTENZE BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE

CORTE COSTITUZIONALE VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[BO11080151985|A030|] [AM11080151985|A030|]

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 25 febbraio 2008, n. 42

VERFASSUNGSGERICHT - BESCHLUSS vom 25. Februar 2008, Nr. 42

Ordinanza nei giudizi di legittimità costitu-zionale dell’art. 3, comma 1, e dell’allegato A della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12 (Misure per garantire la qualità nel settore dei pro-dotti alimentari e adozione del «Marchio di qualità con indicazione di origine») e dell’art. 1, commi 2 e 3, e dell’allegato A della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori) . . . . . . . . pag.117

Beschluss in den Verfahren über die Ver-fassungsmäßigkeit des Art. 3 Abs. 1 und der Anlage A des Landesgesetzes der Au-tonomen Provinz Bozen vom 22. Dezember 2005, Nr. 12 (Maßnahmen zur Qualitätssi-cherung im Lebensmittelbereich und Ein-führung des Qualitätszeichens «Qualität mit Herkunftsangabe») und des Art. 1 Abs. 2 und 3 sowie der Anlage A des Landes-gesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 18. Oktober 2006, Nr. 11 (Änderungen von Landesgesetzen in verschiedenen Be-reichen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 117

6 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1

ANNO 2008 JAHR 2008

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[S111080151967|A070|] [B111080151967|A070|]

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 2008, n. 1

LANDESGESETZ vom 25. Februar 2008, Nr. 1

Ordinamento dell’artigianato Handwerksordnung

[S111080151963|R050|A020|] [B111080151963|R050|A020|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2008, n. 6

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 21. Jänner 2008, Nr. 6

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recan-te «Disposizioni sulle acque» in materia di tutela delle acque

Durchführungsverordnung zum Landesge-setz vom 18. Juni 2002, Nr. 8, betreffend «Bestimmungen über die Gewässer» im Bereich Gewässerschutz

SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2

ANNO 2008 JAHR 2008

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT

[S211080152002|U030|]

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 2008, n. 1

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 7

ANNO 2006 JAHR 2006

PARTE PRIMA ERSTER TEIL

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO11080151998|C090|] [AM11080151998|C090|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 ottobre 2006, n. 3921

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 30. Oktober 2006, Nr. 3921

Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; articolo 9: approvazione disciplinari per prodotti con il «Marchio di qualità con indicazione di origi-ne»

Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Artikel 9: Genehmigung Pflichtenhefte für Produkte mit dem Qualitätszeichen «Qualität mit Her-kunftsangabe»

omissis ......

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

di approvare i disciplinari per l’utilizzo del “Marchio di qualità con indicazione d’origine” (vedi allegato A) per i seguenti prodotti o categorie di prodotti:

die Genehmigung der Pflichtenhefte für die Anwen-dung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunfts-angabe“ gemäß Anlage A für folgende Erzeugnisse bzw. Erzeugniskategorien:

- Speck - Speck - Pane e paste - Brot und Backwaren - Miele - Honig - Succo di mela - Apfelsaft - Grappa - Grappa - Latte e latticini - Milch- und Milchprodukte

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

8 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

ANNO 2007 JAHR 2007

PARTE PRIMA ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO11080151990|V025|] [AM11080151990|V025|] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 ottobre 2007, n. 222/1.1.

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 8. Oktober 2007, Nr. 222/1.1.

Associazione «Galaleus» con sede in Bolza-no, via A. Dürer 1; cancellazione dal registroprovinciale delle organizzazioni di volontaria-to

«Galaleus» mit Sitz in Bozen, A.-Dürer-Str. 1; Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen

omissis …..

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt

dispone DER LANDESHAUPTMANN

- per i motivi di cui in premessa, la cancellazione

dal registro provinciale delle organizzazioni divolontariato dell’associazione „Galaleus” con se-de in Bolzano, via A. Dürer 1, iscritta nella sezio-ne a) del suddetto registro con decreto del Presi-dente della Provincia n. 192/1.1 del 5.8.2003.

- aus den obgenannten Gründen, die Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tä-tigen Organisationen des Vereins „Galaleus“ mit Sitz in Bozen, A.-Dürer-Straße 1, eingetragen un-ter Abschnitt a) desselben Verzeichnisses mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 192/1.1 vom 5.8.2003.

- Contro questo provvedimento è ammesso ricorsoai sensi della legge provinciale n. 11 del 1° luglio1993, art. 5, comma 8 alla Giunta provinciale en-tro trenta giorni dal ricevimento della relativacomunicazione.

- Gegen diese Verfügung kann laut Landesgesetz Nr. 11 vom 1. Juli 1993, Art. 5, Abs. 8 innerhalb von dreißig Tagen ab entsprechender Mitteilung Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto

nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Tren-tino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DURNWALDER DER LANDESHAUPTMANN

L. DURNWALDER

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 9

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT

COMUNE DI BEDOLLO [BO11080151986|C110|C090|] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 novembre 2007, n. 32 Piano commerciale del Comune di Bedollo

CAPO I NORME DI ATTUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI

PER L’INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 1 - Contenuti e fonti normative

1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare il rilascio di autorizzazioni per l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento, la concentrazione, la variazione e la aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3 e dall’articolo 8, comma 2 della leg-ge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 ed in conformità alle direttive contenute negli “Indirizzi generali per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita”, approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 339 di data 16 febbraio 2001 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di natura programmatica contenute nei successivi articoli del presente Capo si intendono regolate dalle seguenti fonti normative: a) legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento”, di seguito

denominata “legge provinciale”; b) regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente lettera a), di seguito denominato

“regolamento di esecuzione”, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000, modificato con DPGP n. 15-105/Leg. di data 1° luglio 2002, con DPGP n. 20-141/Leg. di data 12 agosto 2003 ed eventuali successive modificazioni;

c) deliberazioni della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001 (“Indirizzi generali per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita”) e n. 340 di pari data (“Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”), in seguito modificate con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1528 di data 5 lu-glio 2002, n. 2280 di data 19 settembre 2003, n. 379 di data 20 febbraio 2004, n. 2320 di data 3 novembre 2006 ed eventuali successive modificazioni.

Articolo 2 - Obiettivi

1. Nell’adottare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge provinciale, i Criteri per l’insediamento sul proprio territorio delle medie strutture di vendita, il Comune di Bedollo intende perseguire i se-guenti obiettivi: a) valorizzare la funzione della distribuzione nel processo di sviluppo del sistema economico locale; b) promuovere il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e tra le diverse

forme di vendita e contribuire alla presenza sul proprio territorio di un’offerta commerciale efficiente ed ar-ticolata;

c) favorire la presenza e lo sviluppo delle medie imprese commerciali, anche in considerazione del ruolo da queste svolto sotto il profilo dell’occupazione.

10 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Capo, si intendono: a) per “legge provinciale” la legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in pro-

vincia di Trento”; b) per “regolamento di esecuzione” il regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente

lettera a); c) per “Indirizzi provinciali” i provvedimenti di indirizzo emanati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo

3, comma 3 della legge provinciale, mediante deliberazione n. 339 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm.; d) per “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” i provvedimenti d’indirizzo emanati

dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge provinciale mediante deliberazione n. 340 del 16 febbraio 2001 e ss.mm.;

e) per “esercizi” i locali destinati alla vendita al dettaglio che possiedono le caratteristiche ed i requisiti definiti con l’articolo 13 del regolamento di esecuzione;

f) per “superficie di vendita” le aree destinate a esposizione e vendita delle merci al pubblico individuate se-condo i criteri dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione;

g) per “esercizi di vicinato” le strutture di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 100 metri quadra-ti;

h) per medie strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a quella di vici-nato e fino a 400 metri quadrati;

i) per grandi strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a 400 metri quadrati.

Articolo 4 - Settori merceologici

1. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge provinciale e dagli articoli 4 e 4 bis della delibera della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001, l’attività commerciale può essere esercitata con riferi-mento ai seguenti settori merceologici: a) settore alimentare (vendita di soli prodotti alimentari); b) settore non alimentare (vendita di soli prodotti non alimentari); c) settore misto (vendita congiunta di prodotti alimentari e non alimentari); d) settore non alimentare per la vendita, in specifiche zone urbanistiche ed entro determinati limiti dimensio-

nali, delle seguenti categorie di beni e prodotti: autoveicoli, motocicli, loro accessori e parti di ricambio; mo-bili per la casa e per l’ufficio; legnami; materiali da costruzione, ivi compreso materiale per coperture, rive-stimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento. 2. L’attività commerciale può essere esercitata, oltre che con riferimento ai settori merceologici di cui al

comma 1, anche attraverso le tabelle speciali riservate agli impianti di distribuzione automatica di carburanti (TS/1), alle rivendite di generi di monopolio (TS/2), alle farmacie (TS/3), per la vendita esclusiva dei prodotti elenca-ti nel regolamento di esecuzione all’allegato 1.

Articolo 5 - Apertura di medie strutture di vendita

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 3 degli “indirizzi provinciali”, l’apertura di nuove medie strutture di vendita del settore merceologico alimentare/misto è determinata sulla base del criterio dei limiti di sviluppo mentre per il settore non alimentare si fa ricorso al criterio degli indici di densità. Il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di nuove medie strutture di vendita è consentito, nel corso del periodo di validità del presente atto, entro i limiti di superficie indicati nell’allegato 1 alle presenti norme di attuazione.

2. L’eventuale cessazione, a qualsiasi titolo, dell’attività di una o più medie strutture di vendita nel corso del periodo d’efficacia del presente atto, nonché la riduzione delle superfici di vendita di una o più medie strutture, comportano la rideterminazione della consistenza della superficie autorizzabile (SA ) qualora, per effetto di tali cessazioni o riduzioni di superficie, la consistenza complessiva della superficie delle medie strutture di vendita del settore di riferimento ne risulti variata per almeno un quinto rispetto al valore totale del settore medesimo come riportato nel presente atto. Ove si verifichi tale condizione, la superficie della media struttura di vendita venuta a cessare, rinunciata o revocata nel corso del periodo di efficacia dei presenti criteri è portata automaticamente in aumento del contingente ancora disponibile all’atto della comunicazione della cessazione o della rinuncia o, qua-lora si tratti di revoca, decorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca senza che sia pervenuta alcuna opposizione o notifica di ricorso giurisdizionale.

MSV

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 11

Articolo 6 - Ampliamento di superficie di medie strutture di vendita

1. Per ampliamento di una media struttura di vendita si intende, secondo quanto stabilito dall’articolo 12, commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione, l’aumento della superficie di una media struttura fino al limite mas-simo indicato nell’articolo 3, lettera g). Si intende inoltre l’ampliamento d’un esercizio di vicinato che, per effetto dell’ampliamento richiesto, ecceda la soglia dimensionale massima prevista per gli esercizi di vicinato.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 degli “Indirizzi provinciali”, l’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita è autorizzato, per ciascuna media struttura di vendita, entro il limite massimo costituito dal raddoppio della superficie precedentemente autorizzata.

3. L’ampliamento della superficie entro il limite di cui al precedente comma 2 è usufruibile nell’arco di cia-scun triennio decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento. Possono essere richiesti e ottenuti entro il triennio predetto anche più ampliamenti successivi, a condizione che la superficie autorizzata nel triennio medesimo non ecceda complessivamente il limite indicato nel comma 2.

4. Le strutture che per effetto dell’ampliamento ottenuto entro i limiti disposti dal comma 2 abbiano oltre-passato la soglia prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge provinciale, non possono beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno tre anni.

5. Come previsto dall’articolo 5, comma 6, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001, é consentito l’ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato finalizzato alla attiva-zione di una media struttura di vendita nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l’esercizio oggetto di ampliamento deve risultare esistente al 24 maggio 2000; b) l’ampliamento di superficie è ammesso fino a 200 m2 , vale a dire fino al raddoppio del limite previsto

dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge provinciale; c) la nuova media struttura così attivata non potrà essere successivamente ampliata o concentrata per almeno

tre anni decorrenti dall’autorizzazione all’ampliamento. 6. L’ampliamento può essere richiesto ed ottenuto anche per una nuova media struttura di vendita attivata

ai sensi del precedente articolo 5. In tal caso si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 7 del Capo II (Norme sui procedimenti).

Articolo 7 - Trasferimenti

1. Per trasferimento di un esercizio si intende lo spostamento dell’attività in altri locali di una diversa via o piazza o di un diverso edificio o di una diversa unità immobiliare dello stesso edificio.

2. Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è autorizzato esclusivamente nell’ambito del territo-rio comunale ed è sottoposto al rispetto dei “criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”, in particolare alle disposizioni sulle destinazioni d’uso delle aree e dei locali di vendita e di quelle sugli spazi minimi di parcheggio contenute negli articoli 5 e 11 della delibera della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001 e successive modifiche.

Articolo 8 - Concentrazioni

1. Secondo la definizione contenuta nell’articolo 12, comma 6 del regolamento di esecuzione per concentra-zione si intende l’aggregazione fisica di due o più esercizi o strutture di vendita. Qualora l’aggregazione sia attua-ta fra esercizi o strutture fisicamente contigui, può essere definita anche con il termine di accorpamento.

2. La concentrazione fra medie strutture è autorizzabile alle seguenti condizioni: a) la concentrazione è ammessa esclusivamente fra medie strutture di vendita attivate da almeno tre anni alla

data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; b) non è consentito il cumulo fra gli ampliamenti di superficie concessi ai sensi del precedente articolo 6 e la

concentrazione di cui al presente articolo; c) la nuova struttura non potrà avere una superficie di vendita superiore alla somma delle superfici degli eser-

cizi preesistenti e in ogni caso eccedere il limite di 400 m2; d) la concentrazione comporta l’impegno di reimpiegare il personale dipendente degli esercizi da concentrare.

3. Non è ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata alla attivazione di nuove medie strut-

ture di vendita.

12 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Articolo 9 - Ampliamenti merceologici

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli “indirizzi provinciali”, l’estensione di settore merceologico consi-stente nell’aggiunta del settore non alimentare a quello alimentare o viceversa, è consentita esclusivamente me-diante la concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico, da autorizzare alle condizioni previste nel precedente articolo 8.

Articolo 10 - Variazioni di settore merceologico

1. La variazione del settore merceologico, finalizzata a sostituire il settore alimentare con quello non ali-mentare o viceversa, è considerata come apertura di un nuovo esercizio ed è pertanto disciplinata secondo i crite-ri previsti dal precedente articolo 5. La variazione comporta la rinuncia all’autorizzazione e l’inoltro di una do-manda per l’apertura di una nuova media struttura di vendita appartenente ad un diverso settore merceologico.

Articolo 11 - Medie strutture non sottoposte a programmazione

1. In conformità con quanto previsto dagli atti di indirizzo provinciali non sono sottoposte ai limiti di svi-luppo le aperture di medie strutture con superficie di vendita fino a 800 m2 e gli ampliamenti fino al predetto limite a condizione che tali strutture: a) siano da insediare o già insediate in zone miste riservate sia ad attività produttive che commerciali al detta-

glio e trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, con annessa attività di manutenzione e riparazione;

b) siano da insediare o già insediate in zone dove è ammesso il commercio al dettaglio unitamente ad ulteriori funzioni, con esclusione di quella residenziale e di quella alberghiera e trattino esclusivamente la vendita di una o più delle seguenti categorie di beni e prodotti: autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mo-bili per la casa e per l’ufficio, legnami e materiali da costruzione, ivi compreso materiale per coperture, rive-stimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento. 2. Le strutture di cui al comma 1 sono vincolate all’esercizio esclusivo delle attività ivi indicate e non posso-

no essere trasferite in zone diverse da quelle rispettivamente previste alle lettere a) e b) del precedente comma 1.

Articolo 12 - Termini di efficacia

1. Il presente provvedimento deve considerarsi efficace, per la parte concernente le norme di attuazione dei “Criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita”, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Decorso il periodo di tre anni dal termine di cui al precedente comma 1, si provvederà all’aggiornamento del presente provvedimento e in particolare delle norme di attuazione. Esse dovranno comunque essere aggiorna-te, anche prima della scadenza stabilita, qualora si renda necessario adeguarle ad eventuali modifiche degli indi-rizzi provinciali approvate dalla Giunta provinciale.

3. Le norme di attuazione contenute nel presente Capo conservano in ogni caso la loro efficacia anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2 fino alla data di efficacia del provvedimento di aggiornamento e co-munque non oltre un anno dalla scadenza stabilita nel comma 2.

CAPO II NORME SUI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 13 - Ambito di applicazione

1. Il presente Capo detta, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 9, commi 5 e 6 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (“Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento”), di seguito denominata “legge provinciale”, le “Norme sui procedimenti” riguardanti le medie e grandi strutture di vendita, attribuiti alla com-petenza comunale ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3 della legge provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 13 2. Il presente provvedimento contiene inoltre, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 2,

lettera a) della legge provinciale, le norme sui procedimenti per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 15 della legge provinciale, riguardanti il commercio su aree pubbli-che mediante posteggio e in forma itinerante.

Articolo 14 - Contenuti delle istanze e delle autorizzazioni

1. Le comunicazioni e le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8, 15 e 17 della legge provinciale devono contenere elementi obbligatori e informazioni statistiche previste nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 662 del 23 marzo 2001, n. 3386 del 14 dicembre 2001 e ss.mm..

2. I provvedimenti comunali relativi alle autorizzazioni ed alle concessioni previste dalla legge provinciale sono redatti secondo le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1.

Articolo 15 - Documentazione integrativa obbligatoria

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 8, commi 2 e 3 della legge provinciale sono corredate, oltre che degli elementi obbligatori contenuti nella modulisti-ca di cui all’articolo 2, della seguente ulteriore documentazione: a) n. 2 planimetrie dei locali dell’esercizio in scala non inferiore a 1:200, nelle quali è evidenziata la distinzione

fra i locali di vendita ed i locali di deposito o di servizio e riportata la perimetrazione dei parcheggi pertinen-ziali;

b) titolo di disponibilità dei locali, attestato ai sensi del DPR 445/2000. In caso di destinazione della struttura di vendita in locali dei quali sia prevista ma non ancora realizzata la costruzione, l’attestazione è resa con rife-rimento all’area edificabile nella quale è destinata ad essere insediata la struttura di vendita;

c) nel caso di apertura di medie o grandi strutture di vendita o del loro trasferimento n. 2 estratti mappa con individuazione della particella edificiale e della porzione materiale riferita all’esercizio, se già esistente o, in caso di nuova costruzione, della relativa unità immobiliare.

2. Qualora la domanda sia riferita all’apertura o al trasferimento di una grande struttura di vendita di oltre

1.500 m2 e all’ampliamento oltre tale limite, deve essere inoltre allegata la seguente documentazione: a) cartografia in scala non inferiore a 1:500 relativa alla sistemazione esterna dell’insediamento, con particolare

riguardo alla viabilità, alle aree di carico e scarico, alla applicazione degli spazi minimi di parcheggio e di verde pubblico;

b) descrizione cartografica della collocazione dell’iniziativa rispetto alla viabilità esistente e di progetto e alla rete di trasporto collettivo.

3. Qualora la domanda riguardi le strutture sottoposte alla procedura di verifica o valutazione d’impatto

ambientale, il Comune invita il richiedente, salvo che lo stesso non vi abbia già provveduto, ad adempiere a quan-to previsto dalle norme di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (“Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”).

4. Le domande di trasferimento e ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita possono essere presentate anche contestualmente, vale a dire con la medesima istanza. Tale possibilità è estesa anche alle domande di trasferimento e concentrazione di più medie o grandi strutture. In entrambi i casi, le domande for-mano oggetto di un unico provvedimento.

Articolo 16 - Termini dei procedimenti

1. Le autorizzazioni sono rilasciate entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di presentazione della domanda: a) trenta giorni per l’ampliamento, il trasferimento di sede, la concentrazione di medie strutture di vendita; b) sessanta giorni per l’apertura di medie strutture di vendita; c) trenta giorni dalla data della seduta della Conferenza di servizio di cui all’articolo 7 della legge provinciale

per l’ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione di grandi strutture di vendita; d) sessanta giorni dalla data della seduta della Conferenza di servizio di cui all’articolo 7 della legge provinciale

per l’apertura di grandi strutture di vendita.

14 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

2. I termini di cui al precedente comma 1 sono ridotti della metà qualora, all’atto della presentazione della domanda, i locali delle rispettive strutture di vendita risultino già dotati dell’agibilità, con indicazione della speci-fica destinazione d’uso.

3. Nei casi in cui, su richiesta di chi ha presentato la domanda, vengano applicate le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 4 della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28, il termine per il rilascio dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita coincide col termine di efficacia della deliberazione della Giun-ta provinciale riguardante l’esito della valutazione di impatto ambientale.

4. L’eventuale presentazione della comunicazione di subingresso nell’azienda commerciale non interrompe i termini del procedimento in corso per il rilascio della autorizzazione richiesta dal cedente.

Articolo 17 - Contenuti e modalità dell’istruttoria

1. Gli adempimenti istruttori sulle domande di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita ri-guardano i seguenti aspetti: a) la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e, in caso di vendita di generi alimentari, dei requisiti pro-

fessionali disciplinati dall’articolo 6 della legge provinciale e dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) la verifica del rispetto della legislazione statale in materia di accertamenti antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e al DPR 3 giugno 1998 n. 252 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

c) l’accertamento della corrispondenza delle iniziative rispetto alle norme urbanistiche, ivi comprese quelle sulle destinazioni d’uso e quelle contenute nel regolamento edilizio.

2. Ai fini delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 si applica quanto disposto in materia di semplificazione

amministrativa dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni nonché, in materia di dichiarazioni sostitutive, dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con particolare riguardo agli articoli 38, 46 e 47 in materia di auto-certificazioni nonché all’articolo 76, applicabile in caso di dichiarazioni mendaci. In particolare, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dal soggetto interes-sato, secondo le formulazioni appositamente riportate nella modulistica approvata dal Comune.

3. Resta fermo in capo all’Amministrazione l’obbligo di effettuare successivamente al rilascio delle autoriz-zazioni le verifiche ed i controlli stabiliti dalle norme vigenti, secondo i termini le modalità previste dalle mede-sime. Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 11 del DPR 20 ottobre 1998 n. 403, all’obbligo ivi previsto di disporre l’effettuazione di idonei controlli. le strutture competenti o i responsabili dei procedimenti provvedono: a) nei casi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, mediante acquisizione, da parte delle amministrazioni

pubbliche competenti, della conferma scritta, anche mediante l’uso di strumenti informatici o telematici, del-la corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalle medesime;

b) nei casi di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, acquisendo informazioni in forma scritta, anche me-diante l’uso di strumenti informatici o telematici, presso i soggetti privati, quali i locatori di immobili ai fini dell’attestazione della disponibilità dei locali o i datori di lavoro ai fini della verifica della qualifica professio-nale posseduta dai lavoratori alle loro dipendenze, con riferimento ai quali sono stati dichiarati stati, qualità personali o fatti attinenti al procedimento.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, la Giunta comunale stabilisce con proprio provvedimento, tenuto

conto degli specifici carichi di lavoro e della disponibilità di organico, il numero di controlli a campione da effet-tuare sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese nell’ambito dei procedimenti di cui al presente Capo, de-terminandolo in termini percentuali e in misura comunque non inferiore al 10% dell’entità complessiva delle istanze e comunicazioni che pervengono mediamente nel corso dell’anno civile.

Articolo 18 - Competenze relative all’istruttoria

1. Ai sensi degli articoli 8 e 16 della legge provinciale spetta al Comune l’istruttoria delle comunicazioni e delle domande di rilascio delle autorizzazioni e concessioni. In relazione a tali disposizioni e in attuazione di quanto dispone l’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, la Giunta comunale provvede ad indi-viduare con apposito provvedimento la struttura organizzativa e i funzionari incaricati di svolgere gli adempi-menti istruttori previsti dalla legge provinciale e dal relativo regolamento di esecuzione, eventualmente distin-guendo le attribuzioni specifiche secondo le tipologie delle istanze e degli atti istruttori da compiere in relazione alle medesime, al fine di tener conto dei livelli di professionalità e di responsabilità richiesti nei singoli casi.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 15 2. La Giunta comunale provvede altresì ad individuare, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7,

l’amministratore o il funzionario delegato alla sottoscrizione dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dalla legge provinciale.

3. Gli adempimenti istruttori di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono attribuiti, con provvedimen-to della Giunta comunale o mediante determinazione del segretario comunale, alla struttura organizzativa com-petente in materia di commercio e pubblici esercizi o, in mancanza, al funzionario incaricato delle pratiche ri-guardanti la predetta materia. Gli adempimenti indicati all’articolo 17, comma 1, lettera c), sono attribuiti all’ufficio tecnico o, in mancanza, al funzionario incaricato dell’istruttoria relativa alle concessioni e autorizzazio-ni edilizie. Nelle more dell’adozione del provvedimento predetto, la responsabilità della competenza istruttoria è affidata al segretario comunale.

4. I responsabili delle strutture organizzative e i funzionari individuati ai sensi del precedente comma 3 svolgono le funzioni previste dall’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Articolo 19 - Rapporti fra i responsabili dei procedimenti

1. I responsabili dei procedimenti competenti ad effettuare l’istruttoria sugli aspetti di cui al precedente ar-ticolo 17, comma 1, lettere a) e b) trasmettono, senza ritardo, copia delle domande e delle comunicazioni loro pervenute ai responsabili dei procedimenti competenti in via secondaria invitandoli ad esprimere i pareri di corri-spondenza rispetto alle norme di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c). A tale scopo esse indicano, per ciascuna domanda, il termine di scadenza del relativo procedimento e provvedono a distinguerle fra: a) domande già corredate di autocertificazione relativa alla conformità dei locali rispetto alle norme ed ai rego-

lamenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c); b) domande non corredate dell’autocertificazione relativa ad una o più delle norme e regolamenti predetti.

2. I responsabili dei procedimenti competenti per l’espressione dei pareri obbligatori sulle materie indicate nell’articolo 17, comma 1, lettera c) verificano la corrispondenza fra quanto dichiarato nelle domande e quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti di loro competenza nonché dagli specifici atti di natura urbanistico - edili-zia eventualmente già rilasciati ovvero alle denunce di inizio attività eventualmente già divenute efficaci con riferimento ai locali, destinati alla funzione di vendita al dettaglio, indicati nella domanda.

3. I responsabili di cui al comma 2 esaminano i contenuti delle domande riservando priorità, a parità di data di presentazione, nei confronti di quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a). Detti respon-sabili esprimono per iscritto il rispettivo parere di conformità e lo trasmettono alla struttura o al responsabile del procedimento competente in via principale entro il quinto giorno antecedente il termine del procedimento indica-to nella richiesta di parere.

4. I responsabili dei procedimenti competenti per la espressione dei pareri obbligatori sulle materie indicate nell’articolo 17, comma 1, lettera c) sono tenuti inoltre ad informare il responsabile competente in via principale circa gli esiti delle istanze e delle comunicazioni di inizio attività riguardanti eventuali procedimenti di natura urbanistico - edilizia instaurati successivamente all’avvio dell’attività commerciale e riferiti ai locali in relazione ai quali avevano già espresso, nella fase istruttoria preordinata al rilascio della autorizzazione, il previsto parere di conformità, al fine di consentire le verifiche eventualmente necessarie ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 20, comma 5.

5. Qualora i responsabili per i procedimenti in via principale o subordinata riscontrino particolari difficoltà nell’adozione dei rispettivi provvedimenti o nell’espressione dei pareri di competenza, determinate dalla com-plessità delle singole iniziative o dalla normativa connessa, possono richiedere al segretario comunale l’attivazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Articolo 20 - Diniego e revoca delle autorizzazioni

1. L’amministratore competente o il funzionario delegato ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 emette, su proposta dell’ufficio o del responsabile del procedimento, provvedimento motivato di diniego dell’autorizzazione: a) qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti

dall’articolo 6 della legge; b) qualora sia accertata la non conformità dei contenuti dell’istanza rispetto ai criteri di programmazione ap-

provati dal Comune per le medie strutture di vendita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge provinciale o a quelli riguardanti le grandi strutture di vendita approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge medesima;

16 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

c) qualora, a seguito della presentazione della domanda relativa a una media o grande struttura di vendita già corredata dell’autocertificazione attestante l’avvenuto rispetto delle norme e regolamenti indicati alla lettera c) dell’articolo 17 sia accertato il mancato rispetto di una o più disposizioni recate dalle predette norme e re-golamenti.

2. Il provvedimento di diniego è emesso inoltre qualora sia accertato che la media o la grande struttura sono

destinate ad essere insediate in locali nei quali è già esercitata un’altra attività commerciale al dettaglio o per i quali sia già stata rilasciata un’altra autorizzazione per la vendita al dettaglio diversa da quella riguardante la vendita di giornali e riviste effettuata dal medesimo soggetto, salvo che nei seguenti casi: a) siano presentate contemporaneamente la domanda di trasferimento di un esercizio e la cessazione

dell’autorizzazione relativa all’esercizio che insiste nei locali di destinazione del primo; b) siano presentate contemporanee domande di trasferimento di due o più esercizi, dalle quali risulti uno

scambio di locali fra gli stessi, con o senza ampliamento o riduzione della relativa superficie, a condizione che entro la scadenza del termine previsto per il procedimento non sia presentata alcuna rinuncia alla do-manda di trasferimento;

c) siano presentate contemporanee domande di trasferimento di due o più esercizi dalle quali risulti che gli esercizi ubicati nei locali di destinazione sono a loro volta destinati al trasferimento in altri locali per effetto della presentazione contemporanea della relativa domanda, a condizione che non sia presentata alcuna ri-nuncia alla domanda di trasferimento entro la scadenza del termine previsto per il corrispondente procedi-mento.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il provvedimento di diniego è emesso anche se l’attività commer-

ciale già esercitata risulta temporaneamente sospesa ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, salvo che la sospensione sia stata richiesta per cessata locazione oppure a seguito di sfratto esecutivo.

4. Il provvedimento di diniego è in ogni caso emesso, nel caso di grandi strutture di vendita, quando l’esame della conferenza di servizi si sia concluso con parere negativo della stessa per effetto del voto non favorevole del rappresentante della Provincia.

5. Qualora in seguito al rilascio dell’autorizzazione la situazione corrispondente alla iniziativa sia modificata in sede di rilascio dell’eventuale successiva concessione edilizia o per effetto di varianti in corso d’opera, l’autorizzazione è revocata qualora l’iniziativa risultante dalla concessione o dalla variante si ponga in contrasto con i presupposti e le condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione in relazione ai quali l’autorizzazione era stata rilasciata.

6. L’autorizzazione è altresì revocata qualora, dopo il rilascio, sia accertato che la media o la grande struttu-ra autorizzata sono destinate ad essere attivate in locali nei quali è già esercitata un’altra attività commerciale al dettaglio, diversa da quella riguardante la vendita di giornali e riviste effettuata dal medesimo titolare, salvo che nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.

7. Nei casi di cui al comma 6 il provvedimento di revoca è disposto anche se l’attività commerciale già eser-citata risulta temporaneamente sospesa ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge salvo che la so-spensione sia stata richiesta per cessata locazione oppure a seguito di sfratto esecutivo.

8. Resta fermo, in materia di revoca delle autorizzazioni riguardanti le medie e grandi strutture di vendita, quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1 della legge provinciale. In tali casi la presentazione di una domanda di subingresso, della quale sia accertata la conformità alle disposizioni della legge e del suo regolamento, interrom-pe la decorrenza dei termini entro i quali deve essere iniziata, o ripresa al termine della sospensione, l’attività dell’esercizio.

Articolo 21 - Efficacia e contenuto delle autorizzazioni

1. Qualora alla domanda relativa alle medie e grandi strutture di vendita sia allegata l’autocertificazione at-testante l’avvenuto rispetto delle norme e dei regolamenti indicati all’articolo 17, comma 1, lettera c), il rilascio dell’autorizzazione abilita effettivamente il titolare all’avvio dell’attività di vendita al dettaglio.

2. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 1, l’autorizzazione non abilita il titolare all’avvio dell’attività fino a quando non siano stati conclusi con esito positivo i procedimenti urbanistico-edilizi, compresi quelli relativi alle destinazioni d’uso e quelli riguardanti l’agibilità dei locali, nonché gli accertamenti attinenti al rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per agibilità dei locali si intende l’accertamento delle condizioni previste dall’articolo 221 del RD 27 luglio 1934 n. 1265, procedimento che deve comprendere anche la verifica della con-formità dei locali rispetto alla normativa antincendi ed alla eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Nei casi di cui al comma 2 il provvedimento di autorizzazione deve recare espressa menzione dell’inefficacia dell’atto ai fini dell’effettivo esercizio dell’attività di vendita e del divieto di iniziare l’attività fino alla conclusione dei procedimenti connessi.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 17 4. I provvedimenti di autorizzazione devono inoltre riportare quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1, let-

tera a) della legge in ordine ai termini massimi previsti per l’attivazione delle medie e grandi strutture di vendita, con l’avvertenza che potrà essere concessa proroga solamente in caso di comprovata necessità ed a condizione che la proroga stessa venga richiesta entro la scadenza del termine di un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione relativa ad una media struttura di vendita o di due anni dal rilascio dell’autorizzazione relati-va a una grande struttura di vendita.

5. I procedimenti relativi alle medie e grandi strutture di vendita, ancorché riguardanti le domande non cor-redate da autocertificazione attestante l’avvenuto rispetto delle norme urbanistico-edilizie, devono comunque concludersi entro i termini indicati nell’articolo 16, commi 1 e 2. L’inizio dell’attività corrispondente all’autorizzazione rilasciata deve avvenire entro i termini stabiliti dall’articolo 19, comma 1, lettera a) della legge provinciale ovvero, nel caso in cui siano adottati provvedimenti di proroga per comprovata necessità, entro la scadenza dei termini stabiliti da detti provvedimenti.

6. Il rilascio delle autorizzazioni relative all’ampliamento e al trasferimento di medie e di grandi strutture di vendita è subordinato all’avvenuto effettivo avvio dell’attività in conformità a quanto già previsto, in relazione all’ubicazione e alla superficie di vendita, nel provvedimento di precedente autorizzazione. È ammessa deroga solamente nei casi in cui l’avvio dell’attività nei nuovi locali di destinazione a seguito del rilascio dell’autorizzazione al trasferimento risulti successivamente impedita da cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del titolare della autorizzazione, quali l’intervenuta inidoneità urbanistico - edilizia dei locali o l’eventuale mutamento della destinazione urbanistica dell’area. In tali casi, qualora il titolare non possa o non intenda ripristinare l’ubicazione precedente, è consentito allo stesso di richiedere un nuovo trasferimento di sede derogando dall’obbligo dell’effettivo avvio dell’attività nell’ultima sede autorizzata.

7. Nei casi di autorizzazione per l’apertura di medie strutture di vendita, per i quali lo strumento di pro-grammazione comunale consenta anche il contestuale o successivo ampliamento e quest’ultimo sia richiesto en-tro un arco temporale non superiore a 180 giorni dall’apertura, l’avvio dell’attività corrispondente all’apertura della media struttura può avvenire anche delimitando temporaneamente la superficie di vendita mediante ele-menti di arredamento, purché fissati stabilmente al suolo e di altezza superiore a metri 2,20. Analogamente è consentito operare nel caso di più ampliamenti successivi, quando siano richiesti entro l’arco temporale massimo di 180 giorni.

8. L’esercizio effettivo dell’attività di commercio al dettaglio su aree private è in ogni caso subordinato al ri-spetto del regolamento comunale di polizia urbana e annonaria e del regolamento comunale di igiene e sanità.

Articolo 22 - Commercio su aree pubbliche

1. Le domande riguardanti l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o me-diante posteggio devono contenere gli elementi obbligatori e le informazioni statistiche previste nella delibera-zione della Giunta provinciale n. 662 del 23 marzo 2001.

2. Qualora la domanda riguardi la concessione di un posteggio in un mercato comunale, o in un posteggio isolato, alla domanda va allegata la documentazione relativa all’eventuale automezzo che il richiedente intende utilizzare sul posteggio richiesto in concessione, con indicazione anche dei dati relativi agli ingombri dello stesso in lunghezza, altezza e profondità.

3. Le autorizzazioni riguardanti l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sono rilasciate entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di presentazione della domanda: a) trenta giorni per il rilascio di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche in forma itinerante; b) sessanta giorni per il rilascio di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche mediante posteggio.

4. Le competenze relative all’istruttoria sono attribuite, per il commercio su aree pubbliche, alla struttura organizzativa competente in materia di commercio e pubblici esercizi o, in mancanza, al funzionario incaricato delle pratiche relative a detta materia. La struttura o il funzionario predetto si avvale, per quanto concerne l’esame delle domande di concessione di posteggio ai fini della verifica tecnica circa la collocazione dei banchi e degli automezzi nei posteggi di mercato, dell’ufficio tecnico/urbanistica/edilizia privata o, in mancanza di tale ufficio, al funzionario incaricato dell’istruttoria relativa alle concessioni ed alle autorizzazioni edilizie.

5. Gli adempimenti istruttori sulle domande di autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale su a-ree pubbliche riguardano gli aspetti di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 17. Per le domande di autorizzazione e di concessione di posteggio l’istruttoria riguarda inoltre l’accertamento della corrispondenza della domanda con le previsioni contenute nel regolamento comunale dei mercati, con particolare riferimento alla disponibilità di posteggi nonché alla posizione occupata dal richiedente nella graduatoria del mercato per il quale è stata presentata la domanda.

18 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

6. L’amministratore competente o il funzionario delegato ai sensi della LR 22 dicembre 2004, n. 7 emette su proposta del responsabile del procedimento il provvedimento motivato di diniego dell’autorizzazione: a) qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti

dall’articolo 6 della legge; b) qualora sia accertata nel caso di domanda d’autorizzazione e concessione di posteggio la non conformità dei

contenuti dell’istanza rispetto al regolamento di mercato approvato dal Comune.

7. Su proposta dell’ufficio o del funzionario responsabile del procedimento la autorizzazione è revocata da parte dell’amministratore competente o dal funzionario delegato, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall’articolo 19, comma 3, della legge provinciale; b) qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione di quanto previsto, in materia di revoca per motivi di pub-

blico interesse dall’articolo 16, comma 3, della legge provinciale, nel rispetto delle condizioni ivi previste e tenuto conto di quanto dettano gli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3202 del 30 novembre 2000;

c) nei casi stabiliti dall’articolo 24, comma 1 del regolamento di esecuzione della legge provinciale, fermo re-stando quanto disposto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

8. L’esercizio effettivo dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato, per quanto riguarda la

vendita di prodotti alimentari, al rispetto della vigente normativa statale e provinciale in materia igienico - sani-taria. Esso è subordinato inoltre, per quanto riguarda l’esercizio dell’attività in forma itinerante, al rispetto delle norme sul codice della strada, degli orari di vendita al pubblico previsti per gli esercizi di commercio al dettaglio e delle limitazioni e divieti approvati dal Comune ai sensi dell’articolo 14, comma 4 e dell’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge provinciale nell’ambito del regolamento comunale dei mercati. Al rispetto di quest’ultimo è inoltre subordinato l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio.

9. Nei casi in cui l’autorizzazione di commercio su area pubblica prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera a) della legge provinciale può essere ottenuta con riferimento a più posteggi del medesimo mercato o di diversi mercati del comune, l’interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti di autorizza-zione quanti sono i posteggi concedibili.

Articolo 23 - Comunicazione dei provvedimenti ad altre Amministrazioni

1. I provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni, le comunicazioni di avvio dell’attività e i provvedimenti di revoca o sospensione delle autorizzazioni previste dalla legge nonché quelli di inibizione o sospensione degli effetti delle comunicazioni sono trasmessi in copia entro trenta giorni alla Camera di commercio nonché al Servi-zio provinciale competente in materia di commercio.

2. Agli enti di cui al precedente comma 1 è inviata anche copia delle comunicazioni di cessazione dell’attività pervenuta al comune da parte dei titolari di autorizzazioni. Copia dei provvedimenti medesimi è in-viata anche alla Camera di commercio nel cui Registro delle imprese il richiedente risulta iscritto, qualora non si tratti della Camera di commercio di Trento.

3. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 1 l’Amministrazione può trasmettere mensilmente al Servizio provinciale competente in materia di commercio nonché alla Camera di commercio, l’elenco delle co-municazioni pervenute e delle autorizzazioni rilasciate con indicazione degli elementi fondamentali contenuti nelle medesime, quali la data di rilascio, la tipologia di struttura o di posteggio, la superficie e l’ubicazione, il settore merceologico, la fattispecie del provvedimento, tutti gli estremi relativi alle ditte individuali e alle società autorizzate alla vendita su aree private o pubbliche.

4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 12 agosto 1993 n. 310 per quanto concerne la normativa antirici-claggio, in particolare in ordine agli adempimenti informativi nei confronti della Questura, obbligatori ai sensi dell’articolo 8 della legge medesima.

Articolo 24 - Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano, nella materia dei procedimenti riguardanti il rila-scio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, le disposizioni contenute nella legge provin-ciale 30 novembre 1992, n. 23 e nel suo regolamento di esecuzione, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con la Giunta comunale e le strutture organizzative provinciali con quelle comunali ad esse equiparabili.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 19

Allegato

CONTINGENTI PER ATTIVAZIONE DI NUOVE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA Metodo 1 ° Applicazione degli indici di densità SAMSV = SO = MSV (IDMPMSV x NR) - SEMSV

1000

Superficie autorizzabile per medie strutture (m2)

Ripartizione del contingente nel triennio Settore SOMSV SA * MSV 1° anno 2° anno 3° anno

2° anno

AM NA 715,00 761,10 * 761,10 Contingente residuo

Legenda: • AM: settore alimentare e/o misto • NA: settore non alimentare • IDMP MSV : indice di densità medio provinciale (art. 6, c. 2 delibera GP 339/2001) • NR: numero residenti nel comune alla data del 31.12.2006 • SOMSV: superficie “obiettivo” virtualmente raggiungibile per l’apertura di medie strutture di vendita in base agli “indirizzi provinciali” • SE superficie effettiva delle medie strutture di vendita attive nel comune alla data del 31.12.2006 MSV:

• SAMSV: superficie effettivamente autorizzabile per l’apertura di nuove medie strutture di vendita nel triennio di efficacia dello stru-mento di programmazione comunale

Nota *: comprende il contingente di AM non fruibile direttamente in quanto inferiore a 100 m2.

Metodo 2 ° Applicazione dei limiti di sviluppo SAMSV = SEMSV x PS

Superficie autorizzabile per medie strutture (m2)

Ripartizione del contingente nel triennio Settore SEMSV PS CR SAMSV 1° anno 2° anno 3° anno

2° anno

AM 461,00 10% 46,10 0 ** NA

Legenda:

• AM: settore alimentare e/o misto

• NA: settore non alimentare

• SE superficie effettiva delle medie strutture di vendita attive nel comune alla data del 31.12.2006 MSV:

• PS: percentuale di sviluppo applicata in rapporto alla struttura esistente, definita entro i parametri provinciali (massimo il 10% per il settore AM e il 15% per il settore NA)

• CR: contingente residuo registrato alla data di approvazione del presente atto

• SA MSV: superficie autorizzabile per l’apertura di nuove medie strutture di vendita Nota **: contingente non fruibile direttamente in quanto inferiore a 100 m2.

20 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

COMUNE DI TIARNO DI SOPRA [BO11080151976|C090|C110|] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 dicembre 2007, n. 23 Piano commerciale del Comune di Tiarno di Sopra

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto che con delibera consiliare n. 23 di data 21.12.2007, esecutiva a termini di legge sono stati approvati i criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita, ai sensi dell’art. 3 della LP 4/2000. La deliberazione ed i relativi allegati sono in libera visione presso gli Uffici comunali.

IL SEGRETARIO COMUNALE F. GIORDANI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO11080151999|C090|] [AM11080151999|C090|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 aprile 2007, n. 1079

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 2. April 2007, Nr. 1079

Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; articolo 9: approvazione disciplinare per il settore«Erbe officinali ed aromatiche» con il «Mar-chio di qualità con indicazione di origine»

Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Artikel 9: Genehmigung Pflichtenheft für den Pro-duktbereich «Heil- und Gewürzpflanzen» mit dem Qualitätszeichen «Qualität mit Her-kunftsangabe»

omissis .......

- Preso atto del parere positivo del Comitato per laqualità del 9.3.2007, di cui all’art. 9 comma 1 del-la legge provinciale 12/2005;

- festgestellt, dass das Qualitätskomitee gemäß Art. 9 Abs. 1 des Landesgesetzes 12/2005 am 9.3.2007 das Pflichtenheft positiv begutachtethat;

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG di approvare i disciplinari per l’utilizzo del “Marchiodi qualità con indicazione d’origine” (vedi allegato A)per il seguente prodotto o categoria di prodotti:

die Genehmigung des Pflichtenhefte für die Anwen-dung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunfts-angabe“ gemäß Anlage A für folgendes Erzeugnis bzw. Erzeugniskategorie:

- Erbe officinali ed aromatiche. - Heil- und Gewürzpflanzen.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 21

[BO11080152000|C090|] [AM11080152000|C090|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 2007, n. 1427

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 2. Mai 2007, Nr. 1427

Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; articolo9: approvazione disciplinari per i settori «Pic-coli frutti» e «Verdure e patate» con il «Mar-chio di qualità con indicazione di origine»

Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Artikel 9: Genehmigung Pflichtenheft für den Produktbe-reich «Beeren» und «Gemüse» mit dem Quali-tätszeichen «Qualität mit Herkunftsangabe»

omissis .......

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG di approvare i disciplinari per l’utilizzo del “Marchio di qualità con indicazione d’origine” di cui all’allegato A), per i seguenti prodotti o categorie di prodotti:

die Genehmigung der Pflichtenhefte für die Anwen-dung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunfts-angabe“ gemäß Anlage A für folgende Erzeugnis bzw. Erzeugniskategorien:

- Piccoli frutti - Verdure e patate.

- Beeren - Gemüse und Kartoffeln.

Le disposizioni legislative richiamate nei discipli-

nari, sono da intendersi nella loro rispettiva versione vigente.

Die in den Pflichtenheften zitierten Gesetzes-grundlagen sind in der jeweils geltenden Fassung zu verstehen.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

[BO11080151997|A030|] [AM11080151997|A030|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 novembre 2007, n. 3706

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 5. November 2007, Nr. 3706

Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; articolo 9: approvazione disciplinare per il settore «Carne bovina» con il «Marchio di qualità con indicazione di origine» e approvazione della modifica del disciplinare per il settore «Latte e latticini»

Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005, Artikel 9: Genehmigung Pflichtenheft für den Pro-duktbereich «Fleisch vom Rind» mit dem Qua-litätszeichen «Qualität mit Herkunftsangabe» und Genehmigung der Abänderung des Pflichtenheftes für den Produktbereich «Milch und Milchprodukte»

omissis ......

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- di autorizzare l’uso del marchio di qualità per il prodotto “Carne bovina”;

- die Ermächtigung zur Nutzung des Qualitätszei-chens für das Produkt „Fleisch vom Rind“;

- di approvare il disciplinare per l’utilizzo del “Marchio di qualità con indicazione d’origine” per il prodotto “Carne bovina”, di cui all’allegato A), che fa parte integrante della presente delibe-razione,

- die Genehmigung des Pflichtenheftes für das Produkt „Fleisch vom Rind“ für die Anwendung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunfts-angabe“ gemäß Anlage A), welche integrierender Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist.

- di approvare la modifica del disciplinare per il settore „Latte e latticini“, di cui all’allegato B),

- die Genehmigung der Abänderung des Pflichten-heftes für den Sektor „Milch und Milchprodukte“

22 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

che fa parte integrante della presente delibera-zione;

gemäß Anlage B), welche integrierender Be-standteil des vorliegenden Beschlusses ist;

- di pubblicare la presente deliberazione e relative allegati A) e B) nel Bollettino Ufficiale della Re-gione Trentino-Alto Adige.

- die Veröffentlichung des Pflichtenheftes für das Produkt „Fleisch vom Rind“ im Amtsblatt der Re-gion Trentino-Südtirol.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

ANNO 2008 JAHR 2008

PARTE PRIMA ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO11080151979|MO5|R030|] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. (Registrato alla Corte dei conti il 27.2.2008, registro 1, foglio 2) Regolamento per l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tede-sca o cimbra e tedesca per le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consi-glio provinciale;

- visto l’articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; - visto l’articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1 di data 11 gennaio 2008 concernente l’approvazione del

“Regolamento per l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative pro-vinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’accertamento della conoscenza della lingua

e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca, ai fini dell’assegnazione di personale insegnante con prece-denza assoluta nelle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate situate nei comuni mòcheni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e cimbro di Luserna-Lusern, in attuazione dell’articolo 21

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 23

della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento delle scuole dell’infanzia della provincia autonoma di Tren-to).

2. Questo regolamento disciplina altresì le modalità e le procedure per l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca, ai fini dell’assunzione di personale docente a tempo indeterminato e determinato con precedenza assoluta nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali situate nei comuni indicati dal comma 1, in attuazione dell’articolo 98, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), nonché per l’assegnazione di personale docente per l’attuazione di progetti ed interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mòchena e cimbra, in attuazione dell’articolo 98, comma 2, della medesima legge provinciale n. 5 del 2006.

Art. 2 Destinatari

1. Possono richiedere l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cim-

bra e tedesca: a) ai fini dell’assegnazione con precedenza assoluta nelle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate situate

nei comuni indicati dall’articolo 1, il personale insegnante a tempo indeterminato e determinato in servizio presso le scuole dell’infanzia della provincia di Trento, nonchè i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal-la normativa vigente per l’accesso all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia della provincia di Trento;

b) ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e determinato con precedenza assoluta nelle istituzioni scola-stiche e formative provinciali situate nei comuni indicati dall’articolo 1, il personale docente a tempo deter-minato delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’insegnamento nelle medesime scuole;

c) ai fini dell’assegnazione di personale docente per l’attuazione di progetti ed interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mòchena e cimbra, il personale docente a tempo indeterminato e determinato delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e i soggetti in possesso dei re-quisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’insegnamento nelle medesime scuole.

Art. 3 Attestato di conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca

1. Ai fini della documentazione della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e

tedesca, la Provincia considera valido l’attestato rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di gestione del personale della scuola, di seguito denominata struttura provinciale competente, sulla base dell’esito dell’esame sostenuto dai candidati davanti alle commissioni previste dall’articolo 4.

2. L’attestato ha validità a tempo indeterminato.

Art. 4 Composizione e nomina delle commissioni d’esame

1. Per l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca la commissione

d’esame è composta da: a) un dirigente preposto a una struttura provinciale competente in materia di istruzione o di minoranze lingui-

stiche o un dirigente di un’istituzione scolastica e formativa provinciale situata all’interno del bacino d’utenza scolastica dei comuni indicati all’articolo 1, con funzioni di presidente;

b) un esperto della lingua tedesca; c) due esperti della lingua e della cultura della popolazione mòchena, scelti sulla base di una rosa di quattro

nominativi proposti dall’Istituto culturale mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

2. Per l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra e tedesca la commissione d’esame è composta da: a) un dirigente preposto a una struttura provinciale competente in materia di istruzione o di minoranze lingui-

stiche o un dirigente di un’istituzione scolastica e formativa provinciale situata all’interno del bacino d’utenza scolastica dei comuni indicati all’articolo 1, con funzioni di presidente;

b) un esperto della lingua tedesca; c) due esperti della lingua e della cultura della popolazione cimbra, scelti sulla base di una rosa di quattro no-

minativi proposti dall’Istituto culturale cimbro - Kulturinstitut Lusérn.

24 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

3. Le funzioni di segretario delle commissioni d’esame sono svolte da un dipendente della Provincia. 4. Alla nomina delle commissioni d’esame provvede la Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento la

Giunta provinciale può altresì nominare uno o più membri supplenti. 5. Le commissioni d’esame rimangono in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere ricon-

fermati. 6. Ai componenti delle commissioni d’esame è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa pro-

vinciale per le commissioni esaminatrici ai fini dell’accesso all’impiego in Provincia.

Art. 5 Prove di esame

1. Con il provvedimento di nomina delle commissioni d’esame la Giunta provinciale stabilisce i termini e le

modalità generali per l’effettuazione delle prove d’esame. 2. L’esame consiste:

a) in una prova scritta, che verte su un elaborato volto ad accertare la conoscenza della lingua tedesca, scelto dal candidato tra tre proposti dalle commissioni;

b) in una prova orale, da sostenersi in lingua mòchena o cimbra. L’esame orale verifica, in particolare, la cono-scenza e la padronanza della lingua e della cultura mòchena o della lingua e della cultura cimbra con partico-lare riferimento alla conoscenza delle varianti alla lingua tedesca parlate dalle popolazioni dei comuni mò-cheni o del comune cimbro, nonchè la conoscenza degli aspetti storici, geografici, socio/economici, ambienta-li e toponomastici di interesse locale. È richiesta inoltre, a scelta del candidato, la disamina di problemi rela-tivi alla conoscenza delle metodologie dell’insegnamento plurilingue, agli aspetti multiculturali e alle meto-dologie di educazione linguistica. Nell’esame il candidato deve dimostrare di avere un’adeguata conoscenza linguistica, tale da consentirgli di comprendere e di esprimersi convenientemente con gli studenti affidati.

3. Per superare l’esame il candidato deve ottenere l’idoneità secondo i parametri stabiliti dalla commissione. 4. L’elenco degli idonei è approvato dal dirigente della struttura provinciale competente; il medesimo diri-

gente, in relazione all’idoneità conseguita, rilascia a ciascun idoneo l’attestato previsto dall’articolo 3.

Art. 6 Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Provincia

12 giugno 2001, n. 20-71/Leg. (Regolamento concernente "Disposizioni per l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura delle popolazioni di lingua tedesca della provincia di Trento dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia site in detti comuni).

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 gennaio 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull’efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota alle premesse - L’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, come modificato dall’articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 25

“Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.”

- L’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare

delle province; 3) l’attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l’amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi

pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e su-

gli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l’obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all’organo più rappresentativo dell’ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nel-

la sua prima seduta successiva.” Nota all’articolo 1 - L’articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, dispone:

“Art. 21 Uso della lingua ladina, mochena e cimbra

1. Nelle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate situate nei comuni di cui agli articoli 01 e 5 del decreto legislativo 16 di-

cembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle po-polazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) sono garantite le finalità di tutela e di promozione delle lingue e culture mochena, cimbra e ladina, e ne è assicurato l’uso quale mezzo d’insegnamento accanto alla lingua italiana.

2. A tale scopo nelle scuole dell’infanzia di cui al comma 1 è assegnato con precedenza assoluta il personale di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, che ne faccia richiesta e che, in relazione alla sede d’insegnamento, documenti la cono-scenza della lingua e della cultura ladina, ovvero della lingua e cultura mochena e della lingua e cultura cimbra, nonché della lingua di riferimento.

3. Ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, per le scuole dell’infanzia di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19 è co-stituito un circolo di coordinamento per il gruppo linguistico ladino, affidato a un coordinatore pedagogico in possesso delle compe-tenze necessarie per la gestione di un progetto educativo adeguato all’insegnamento bilingue.

4. L’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato dalla commissione di cui all’articolo 2, com-ma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 ed è composta da non più di quattro componenti. L’accertamento della cono-scenza della lingua e della cultura mochena e cimbra, nonché della lingua di riferimento, è effettuato da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da non più di quattro componenti. Con regolamento sono stabilite le modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra e di costituzione delle predette commissioni. Ai componenti delle commissioni spettano i compensi e i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale in materia.”

- I commi 1 e 2 dell’articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, dispongono:

“Art. 98 Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna

1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente da assegnare alle

sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni o cimbro sono assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura mochena o cimbra e tedesca iscritti nelle graduatorie provinciali per ti-toli o d’istituto. L’attestato è rilasciato secondo modalità e procedure definite da regolamento nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.”

2. Per l’attuazione di progetti e interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, nelle istituzioni scolastiche e formative individuate dall’articolo 51, in carenza di personale disponibile in possesso dell’attestato pre-visto dal comma 1, la Provincia può assegnare alle predette istituzioni docenti anche prescindendo dalle graduatorie provinciali per titoli in possesso d’idonea formazione che consenta di valorizzare, tra l’altro, la competenza bilingue italiano-tedesca.”

Omissis ”

26 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

[BO11080151981|A090|] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 febbraio 2008, n. 4-111/Leg. (Registrato alla Corte dei conti il 28.2.08, registro 1, foglio 4) Regolamento di esecuzione dell’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Or-dinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l’anticipazione del-l’assegno di mantenimento a tutela dei minori

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consi-glio provinciale;

- visto l’art. 28 bis della legge provinciale della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 168 di data 1° febbraio 2008 concernente “Approvazione del

regolamento di attuazione dell’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori”,

emana

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n.

14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), l’erogazione anticipata, da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima, delle somme de-stinate al mantenimento dei minori non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria.

Art. 2 Condizioni per l’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento

1. Le condizioni per l’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento sono:

a) l’esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisce l’importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbliga-to;

b) l’esistenza di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese, costituite in forma diversa dalla società di capitali, di cui è titolare l’obbligato al mantenimento;

c) la minore età del figlio destinatario dell’assegno; d) la surroga della Provincia Autonoma di Trento da parte del richiedente l’anticipazione nei suoi diritti nei

confronti dell’obbligato, ai sensi dell’articolo 1201 del codice civile.

Art. 3 Surrogazione

1. L’erogazione dell’assegno di mantenimento in via anticipata comporta, ai sensi dell’articolo 1201 del co-

dice civile, il trasferimento in capo alla Provincia Autonoma di Trento del diritto di credito nei confronti del geni-tore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario.

2. Il richiedente deve rilasciare espressa dichiarazione della surroga alla Provincia Autonoma di Trento e darne comunicazione all’obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 27 3. La Provincia Autonoma di Trento riscuote dal genitore obbligato al mantenimento le somme erogate in

via anticipata e gli interessi legali maturati. 4. Gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia,

delle somme erogate sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c).

Art. 4 Requisiti del richiedente

1. Il genitore o altro soggetto affidatario può richiedere l’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimen-

to purché in possesso dei seguenti requisiti: a) appartenenza al medesimo nucleo familiare del minore, secondo la disciplina dell’articolo 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). A tale nucleo familiare non può appartenere il genitore obbligato al mantenimento;

b) residenza in provincia di Trento; c) condizione economica del nucleo familiare di appartenenza non superiore al valore di 0,19 dell’indicatore

della condizione economica familiare (ICEF), calcolato secondo le modalità indicate all’articolo 5.

2. Le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 1 di questo arti-colo devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e permanere per l’intera durata dell’erogazione dell’anticipazione dell’assegno, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3.

Art. 5 Modalità di accertamento della condizione economica

1. Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente si applica il modello ri-

guardante il sistema esperto di cui all’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei sogget-ti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e s.m. , secondo le modalità in-dividuate dalla Giunta provinciale con deliberazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a) del presente regola-mento.

2. Ancorché l’ICEF determinato ai sensi del comma 1 sia superiore al valore di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), qualora si siano verificati eventi che pregiudicano gravemente la condizione economica del nucleo, l’ente gestore può comunque ammettere al beneficio i richiedenti nei cui confronti sia accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al sussidio economico mensile a fronte dell’insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera c), numero 1) della legge provincia-le n. 14 del 1991.

Art. 6 Ente erogante e modalità di erogazione

1. L’anticipazione dell’assegno di mantenimento è erogata dagli enti gestori delegati all’esercizio delle fun-

zioni socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14. 2. La domanda per ottenere l’anticipazione dell’assegno di mantenimento è presentata all’ente gestore terri-

torialmente competente; contestualmente alla domanda, il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1, è dichiarato ovvero comprovato mediante presentazione della documentazione ai sensi dell’articolo 7.

3. In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’ente gestore adotta, nel termine dal medesimo fissato, il prov-vedimento di concessione dell’anticipazione dell’assegno, determinandone l’ammontare mensile secondo le mo-dalità dell’articolo 9.

4. L’efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di sur-roga e della documentazione attestante l’avvenuta spedizione della lettera raccomandata di cui all’art. 3, comma 2.

5. L’anticipazione dell’assegno viene erogata al beneficiario mensilmente.

28 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Art. 7 Documentazione

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) titolo esecutivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); b) atto di precetto o sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b); c) certificazioni anagrafiche concernenti la residenza e lo stato di famiglia; d) attestazione dell’indicatore ICEF.

2. Fatte salve diverse previsioni della vigente normativa o di accordi internazionali, le firme apposte sugli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), formati all’estero da autorità estere e redatti in lingua straniera sono lega-lizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e ai medesimi atti è allegata una tradu-zione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare.

3. In luogo della produzione della documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il richiedente può avvalersi delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra-tiva).

4. Qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), rilasciati dalla competente autorità di uno Stato estero non sono sostituibili dalle dichia-razioni di cui al comma 3.

Art. 8 Mediazione

1. L’ente gestore, ove possibile, attiva un intervento di mediazione fra il richiedente l’anticipazione

dell’assegno e il genitore tenuto al mantenimento del minore, allo scopo di individuare soluzioni alternative all’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento.

Art. 9 Ammontare della prestazione

1. L’assegno di mantenimento è anticipato dall’ente erogante in misura pari alla somma stabilita dal titolo

giudiziale e comunque non superiore alla quota mensile di 290,00 euro per un minore. 2. Nel caso di presenza nello stesso nucleo di più minori interessati alla corresponsione dell’assegno,

l’importo complessivo massimo erogabile viene determinato applicando alla quota mensile di cui al comma 1 la scala di equivalenza prevista dalle deliberazioni attuative dell’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, rife-rita al numero di minori destinatari del beneficio.

3. Nel caso di pagamento parziale dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, l’ammontare della prestazione è corrispondentemente ridotto, fatto salvo il caso di sospensione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).

4. La Giunta provinciale rivaluta annualmente l’importo massimo di cui al comma 1 in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 10 Decorrenza e durata della prestazione

1. Il diritto all’anticipazione dell’assegno di mantenimento decorre dal primo giorno del mese successivo a

quello di presentazione della domanda. 2. L’anticipazione dell’assegno di mantenimento ha la durata massima di dodici mesi e può essere rinnova-

ta, fino alla maggiore età del minore, previa presentazione della relativa domanda, corredata dalle dichiarazioni o dalla documentazione, ai sensi dell’articolo 7, attestanti il perdurare delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), b) e c), e 4, comma 1. L’efficacia del rinnovo è subordinata alla presentazione della dichiarazione di surroga e della documentazione attestante l’avvenuta comunicazione all’obbligato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

3. Il venir meno delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, deve essere comunicato all’ente gestore entro 15 giorni dal verificarsi. L’anticipazione è comunque erogata anche per il mese in cui tali condizioni e requisiti sono venuti meno.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 29 4. L’ottemperanza, anche parziale, dell’obbligo al mantenimento soggiace all’obbligo di comunicazione nel

medesimo termine di cui al comma 3. 5. L’ente gestore provvede, con cadenza almeno annuale, ad effettuare controlli a campione, nella misura

determinata dall’ente medesimo, sul mantenimento dei requisiti relativamente alle erogazioni in corso.

Art. 11 Sospensione e decadenza dalla prestazione

1. L’erogazione dell’assegno di mantenimento viene sospesa d’ufficio:

a) se, in sede di verifica ai sensi dell’articolo 10, comma 5, il beneficiario, senza un giustificato motivo, non fornisce gli elementi informativi richiesti dall’ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

b) per i mesi in cui il genitore obbligato ottempera al suo obbligo di versamento dell’assegno in misura almeno pari alla somma da erogarsi con l’anticipazione.

2. Il diritto alla prestazione decade:

a) se entro tre mesi dalla data della comunicazione al beneficiario della sospensione di cui al comma 1, lettera a), il medesimo non provvede, senza un giustificato motivo, a presentare gli elementi comprovanti la persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1;

b) se è comunque accertato il venir meno delle condizioni e dei requisiti richiesti.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione, con la maggiorazione della quota di interessi legali maturati, di tutti gli importi percepiti a decorrere dall’ultimo provvedimento di concessione nel caso di cui al comma 2, lettera a), ovvero degli importi percepiti indebitamente nel caso di cui al comma 2, lettera b).

Art. 12 Adempimenti attuativi

1. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce:

a) i criteri e i parametri per l’accertamento dell’ICEF relativo alla domanda di anticipazione dell’assegno di mantenimento;

b) gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate.

Art. 13 Incompatibilità con altri interventi analoghi

1. La concessione dell’assegno di mantenimento in via anticipata non è compatibile con eventuali altre age-

volazioni pubbliche concesse per le stesse finalità di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 febbraio 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

30 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull’efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota al titolo - L’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) così

recita:

"Art. 28 bis Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori

1. Quest’articolo disciplina l’erogazione delle somme destinate al mantenimento dei minori e non orrisposte dal genitore obbli-

gato nei termini e alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria. La Provincia riscuote le somme erogate in via anticipata e gli inte-ressi maturati dalla persona obbligata al mantenimento.

2. Condizioni per l’erogazione anticipata sono: a) l’esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabili-

sca l’importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato al mantenimento; b) l’esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiara-

tiva di fallimento delle imprese di cui è titolare l’obbligato al mantenimento, costituite in forma diversa dalla società di capitali; c) che il richiedente surroghi la Provincia nei suoi diritti nei confronti dell’obbligato, ai sensi dell’articolo 1201 del codice civile, e

ne dia comunicazione all’obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Può chiedere l’erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore il genitore affidatario, purché non

convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altro soggetto affidatario del minore se quest’ultimo, al momento della pre-sentazione della domanda, è: a) residente nella provincia di Trento; b) appartenente al nucleo familiare del richiedente.

4. Al momento della domanda di erogazione anticipata la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di apparte-

nenza del minore e del richiedente deve evidenziare situazioni di difficoltà economica e comunque non dev’essere superiore a quella stabilita con regolamento. Per l’accertamento della condizione economico-patrimoniale si applicano l’articolo 6 (Norme per la valuta-zione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e l’arti-colo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

5. L’ente erogante anticipa l’assegno di mantenimento nella misura determinata secondo quanto previsto con regolamento, te-nuto conto del numero di figli minori interessati dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento e comunque in misura non su-periore alla somma stabilita dal titolo giudiziale. La Giunta provinciale rivaluta annualmente gli importi massimi in base all’indice I-STAT dei prezzi al consumo.

6. L’erogazione è effettuata mensilmente e ha durata annuale; può essere rinnovata a domanda, corredata da un’autocertifica-zione sul perdurare dei presupposti dell’erogazione.

7. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce in particolare: a) i requisiti economici di cui al comma 4; b) le modalità di erogazione e la durata massima della prestazione; c) le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’anticipazione; d) i casi di sospensione e decadenza dalla prestazione per il venir meno dei presupposti.".

Nota alle premesse - L’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, come modificato dall’articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.”.

- L’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta: 1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare

delle province; 3. l’attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4. l’amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi

pubblici;

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 31 5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e su-

gli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l’obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all’organo più rappresentativo dell’ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6. le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione; 7. l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nel-

la sua prima seduta successiva.”. - Per l’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 si veda la nota al titolo. Nota all’articolo 1 - Per l’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 si veda la nota al titolo. Nota all’art. 2 - L’articolo 1201 del codice civile dispone: .

“Art. 1201. Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo può, surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.”

Nota all’articolo 4 - L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dispone:

4. Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, ado-zione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Nota all’art. 5 - L’articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 recante (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti

richiedenti interventi agevolativi), così come da ultimo modificato dall’art. 62 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, dispo-ne:

“Art. 6

Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi

1. Nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l’effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.

2. La Giunta provinciale entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all’artico-

lo 7 e sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddi-to e degli elementi patrimoniali nel rispetto dei seguenti principi generali: a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore; b) le condizioni economiche sono valutate con riferimento al nucleo familiare, secondo la composizione da individuare con la deli-

berazione di cui al presente comma.

3. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che la valutazione della condizione economica avvenga nei diversi settori di intervento mediante l’impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito e patrimoniali in-dividuati con la medesima deliberazione.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessa-rie per l’acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l’aggiornamento delle dichia-razioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Provincia per l’ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valu-tazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti.

4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con pro-pria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche nel caso in cui le relative funzioni siano delegate, alle leggi pro-vinciali che vi fanno espresso riferimento nonché agli interventi previsti dalle seguenti leggi: a) articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi

collegiali e diritto allo studio"; b) articolo 7, quarto comma, lettera b) e settimo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente

"Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori",

32 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

come sostituito dall’articolo 1 della legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12 e da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;

c) articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza sco-lastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;

d) articoli 24, comma 1, lettera c), e 25, anche in relazione al disposto degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento";

e) articolo 2 della legge provinciale 1° settembre 1980, n. 30, concernente "Norme concernenti l’esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale";

e bis) articolo 5, comma 6, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia Auto-noma di Trento), come modificato dall’articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34 e dall’articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

e ter) articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria), come modificato dall’articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;

e quater) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge pro-vinciale 13 novembre 1992, n. 21;

e quinquies) legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

e sexies) articolo 2, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore)”.

- L’articolo 24 della legge provinciale n. 14 del 1991, come da ultimo modificato dall’articolo 85 della legge provinciale 19 febbraio

2002, n. 1, dispone:

Art. 24 Interventi di aiuto e sostegno

1. Gli interventi di aiuto e sostegno alla persona, al nucleo familiare e a gruppi comprendono: a) interventi a sostegno psico-sociale, quale aiuto a persone, a nuclei familiari e a gruppi da attuarsi, anche in collaborazione con

altri servizi e strutture, sulla base di specifici progetti che attivino e valorizzino le risorse personali ed interpersonali; b) interventi di aiuto per l’accesso ai servizi volti ad informare, orientare e motivare persone singole e nuclei familiari sulle possi-

bilità esistenti al fine di facilitarne la fruizione; c) interventi di assistenza economica al fine di garantire il soddisfacimento di bisogni sia fondamentali che specifici. Essi sono disposti a

favore di persone singole o di nuclei familiari in maniera coordinata con eventuali altri tipi di intervento e comprendono: 1) sussidi economici mensili a fronte dell’insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali; 2) interventi "una tantum" per sopperire a situazioni di emergenza individuale o familiare; 3) sussidi economici mensili per l’assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti

quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua; cbis) in luogo degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, prestiti sull’onore, da restituire senza interessi secondo

piani concordati, a favore di soggetti e di nuclei familiari in situazioni temporanee di grave difficoltà finanziaria, sulla base del-le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 25 bis.

Nota all’art. 7 - L’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola-

mentari in materia di documentazione amministrativa) dispone:

“Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle

normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; a) cittadinanza; b) godimento dei diritti civili e politici; c) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; d) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione

tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 33 t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello sta-

to di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di preven-

zione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legisla-

tivo 8 giugno 2001, n. 231; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.

- L’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dispone:

“ Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad al-

tri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari

di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interes-sato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessa-rio per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante di-chiarazione sostitutiva.”.

Nota all’articolo 9 - Per l’articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 si veda la nota all’art. 5. [BO11080151980|R050|] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg. (Registrato alla Corte dei conti il 27.2.2008, registro 1, foglio 3)

Regolamento di attuazione dell’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;

- visto l’art. 75, comma 7ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 157 di data 1° febbraio 2008 recante “Regolamento di attua-

zione dell’articolo 75, comma 7ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria.”,

emana

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998,

n. 10, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività in materia funeraria, al fine di adeguare le specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 set-tembre 1990, n. 285 alle esigenze della realtà locale e all’evoluzione tecnica.

2. Il richiamo alle funzioni amministrative comunali contenuto nel presente regolamento si intende riferito ai comuni, singoli o in forma associata, secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.

34 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Art. 2 Attribuzioni

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività in materia funeraria, ai sensi dell’articolo 51 decreto del Presidente

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono svolte dall’autorità competente del comune nel cui territorio tali attività si svolgono.

2. Le attività in materia funeraria di competenza del comune possono essere svolte mediante personale co-munale dedicato o incaricato e, ferme restando le competenze in materia di vigilanza di cui al comma 1, dal sog-getto a tale scopo incaricato secondo le modalità stabilite dall’ordinamento provinciale in materia di servizi pub-blici locali.

3. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge i compiti di natura igienico-sanitaria specificatamente indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Essa presta inoltre attività di assi-stenza e consulenza nei confronti del comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest’ultimo. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, l’Azienda individua preventivamente la figura di personale chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore sanitario previste dalla normativa.

Art. 3 Accertamento di morte

1. La constatazione di morte ai sensi della normativa può essere effettuata rispettivamente:

a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata; b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in

struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria; c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale; d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.

2. L’accertamento della realtà della morte, decorse 15 ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l’abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l’accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.

4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie pri-vate o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l’accertamento di cui al comma 2 è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.

Art. 4 Chiusura dei feretri, trattamento e trasporto delle salme

1. In caso di decesso avvenuto in una delle strutture indicate dall’articolo 3, comma 1, all’atto della chiusura

del feretro l’identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o dal personale comunale. 2. L’apposizione dei sigilli sul feretro e l’osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono

verificate dall’incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione. 3. Nell’ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta

al trattamento antiputrefattivo previsto dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

4. L’idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri, prevista dall’articolo 21, comma 3, del decreto pre-sidenziale n. 285 del 1990 è verificata dal comune.

Art. 5 Passaporto mortuario

1. Le funzioni inerenti il rilascio del passaporto mortuario per il trasporto di salme da o per uno degli Stati

aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 e quelle inerenti il rilascio dell’autorizza-zione all’estradizione di salme verso paesi non aderenti alla convenzione medesima di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, sono svolte dal comune ove è avvenu-to il decesso.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 35 2. Le funzioni inerenti l’autorizzazione per l’introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati

non aderenti alla convenzione di Berlino prevista dall’articolo 28 del decreto medesimo sono svolte dal comune dove la salma è diretta.

3. Il certificato previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall’articolo 29, comma 1, let-tera b), sono sostituiti da un’attestazione di garanzia fornita dall’impresa che effettua il trasporto, comprovante l’idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Art. 6 Esumazioni ed estumulazioni delle salme

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo

dell’anno senza la presenza di personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Se necessario, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l’adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione o di estumulazione e su richiesta del comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.

Art. 7 Modalità di inumazione

1. Le fosse per le inumazioni delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. 2. La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestio-

ne futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 febbraio 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

NOTE

Avvertenza

Le note riportate di seguito, redatte a cura del Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, non incidono sul valore e sull’efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Note al titolo - l’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 reca: “Al fine di adeguare le previsioni del decreto del

Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la Provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l’esumazione, l’inumazione e l’estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l’esercizio delle competenze della Provincia”.

Nota alle premesse - L’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall’articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, reca:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta”. - L’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", reca:

36 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare

delle province; 3) l’attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l’amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi

pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e

sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l’obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all’organo più rappresentativo dell’ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nel-

la sua prima seduta successiva”. - Per l’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 si veda la nota al titolo. Nota all’art. 1 - Per l’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 si veda la nota al titolo. Nota all’art. 2 - L’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

“1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune

dove si trova il cimitero. 2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedi-

menti necessari per assicurare il regolare servizio”. Nota all’art. 4 - L’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

“1. Per il trasporto di cui all’art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sot-

toposte a trattamento antiputrefattivo mediante l’introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina FU dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.”

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.” - L’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 reca: “Salva l’osservanza delle disposizioni di

competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del Servizio antincendi, l’idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale competente”.

Nota all’art. 5 - L’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

“1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata

e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesi-ma.”

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel ter-ritorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità. 4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra

la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 37

- L’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

“1. Per l’estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l’interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti: a) nulla osta, per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; b) certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 30; c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l’autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l’autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità”. - L’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

“1. Per l’introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,

l’interessato alla traslazione della salma deve presentare all’autorità consolare italiana apposita domanda corredata: a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all’art.

30; b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni deter-

minate.

2. L’autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli af-fari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

“Art. 30

- L’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca:

“1. Per il trasporto all’estero o dall’estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a co-

mune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio. 2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa median-

te saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro mate-riale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. 4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. 5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo

spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui so-pra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da

tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo

nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle ta-vole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e du-ratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l’una dall’altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall’art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

38 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ

BOZEN - SÜDTIROL [BO11080151969|C110|C052|] [AM11080151969|C110|C052|] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 febbraio 2008, n. 1/41.2

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 14. Februar 2008, Nr. 1/41.2

Esecutività dei nuovi rilievi topografici di par-te del Comune catastale di Terlano ai fini del-la formazione del nuovo catasto geometrico numerico

Durchführbarkeit der neuen topographischen Vermessungen eines Teiles der Katastralge-meinde Terlan zur Erstellung des neuen geo-metrischdigitalen Katasters

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN

omissis .....

decreta verfügt

in conformità a quanto previsto dall’art. 6 della LR 8 marzo 1990, n. 6 è disposta l’esecutività, ai fini previ-sti dall’art. 1 della LR 8 marzo 1990, n. 6 dei nuovi rilievi topografici di parte del Comune catastale di Terlano nel distretto tavolare e catastale di Bolzano;

im Sinne des Art. 6 des RG vom 8. März 1990 Nr. 6 die Durchführbarkeit der neuen topographischen Ver-messungen in einem Teil der Katastralgemeinde Ter-lan im Grundbuch- und Katasterbezirk Bozen für die im Art. 1 des RG vom 8. März 1990, Nr. 6 vorgesehe-nen Zwecke;

il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-ciale della Regione Trentino-Alto Adige.

dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR A. AUCKENTHALER

[BO11080151968|C020|] [AM11080151968|C020|] DECRETO DEL DIRETTORE DI SERVIZIO 19 febbraio 2008, n. 95726/31.12

DEKRET DES DIREKTORS DES DIENSTES vom 19. Februar 2008, Nr. 95726/31.12

Corso di formazione per la «persona formata» ai sensi del pacchetto igiene e disposizioni relative alla vendita diretta della selvaggina cacciata da parte del cacciatore

Kurs zur Ausbildung der «kundigen Person» laut Hygienepaket und Anweisungen zur Di-rektvermarktung von erlegtem Wild durch den Jäger

omissis …..

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO VETERINARIO PROVINCIALE

decreta

verfügt

DER DIREKTOR

DES LANDESTIERÄRZTLICHEN DIENSTES

Articolo 1 Artikel 1

1. Tutti gli animali cacciati nel territorio dellaprovincia di Bolzano che sono immessi in commerciodevono essere sottoposti, prima della commercializ-

1. Alle in der Provinz Bozen erlegten Tiere, die auf Landesgebiet vermarktet werden, müssen vor der Vermarktung zumindest einer Kontrolle durch eine

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 39

zazione, almeno ad un controllo da parte di una “per-sona formata“ così come definita dall’allegato III,sezione IV del regolamento (CE) n. 853/2004.

„kundige Person“ laut Anhang III, Abschnitt IV der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 unterzogen werden.

2. Il cacciatore che ha proceduto all’abbattimentoo il responsabile della riserva di caccia o un suo dele-gato può vendere, direttamente al consumatore finaleo ad un esercizio di commercio al dettaglio sito a livel-lo provinciale, per stagione venatoria, sino ad un tota-le di 5 capi d’ungulati selvatici di ogni classe ed età esino a un totale di 50 capi di selvaggina di penna e/olagomorfi. La vendita può essere fatta anche previascuoiatura e sezionamento della selvaggina, se leoperazioni sono effettuate in locali idonei così comedefiniti nell’articolo 4.

2. Der Jäger, welcher erlegt hat, oder der Jagdre-vierleiter beziehungsweise dessen Stellvertreter kann, pro Jagdjahr, insgesamt bis zu 5 Schalenwildtiere jeder Kategorie und jeden Alters und bis zu 50 Stück Federwild und/oder Hasentiere direkt dem End-verbraucher oder einem Detailgeschäft auf Landesge-biet verkaufen. Dem Verkauf können auch das Ent-häuten und die Zerlegung vorangehen, wenn diese Tätigkeiten in geeigneten Räumen laut Artikel 4 er-folgen.

3. La commercializzazione da parte del cacciatoreo del rettore della riserva di caccia o da parte di unsuo delegato, di capi oltre il numero indicato al com-ma 2 del presente articolo, può avvenire solo tramiteconferimento ad un centro di lavorazione della sel-vaggina riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n.853/2004 e con le modalità indicate nello stesso.

3. Die Vermarktung durch den Jäger oder durch den Jagdrevierleiter beziehungsweise dessen Stellver-treter von mehr Tieren als in Absatz 2 dieses Artikels angeführt, kann nur über die Belieferung eines gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 anerkannten Wildver-arbeitungsbetriebs und unter Einhaltung der in der-selben Verordnung angeführten Vorgangsweisen erfolgen.

4. Allo scopo di verificare il numero di capi stabi-lito nel comma 2 del presente articolo, fa fede quantoindicato negli elenchi della selvaggina abbattuta pre-visti al punto 4.2 del regolamento provinciale sullacaccia, approvato con delibera della Giunta provincia-le 10 aprile 2007, n. 1138.

4. Zur Kontrolle der Anzahl der Tiere laut Absatz 2 dieses Artikels dienen die Abschusslisten, welche der Punkt 4.2 der Landesjagdordnung vorschreibt, die mit Beschluss der Landesregierung vom 10. April 2007, Nr. 1138, genehmigt wurde.

5. La commercializzazione da parte del cacciatoredi capi prelevati al di fuori dai territori provinciali onazionali può avvenire solo tramite consegna ad uncentro di lavorazione della selvaggina riconosciuto aisensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e con le moda-lità indicate nello stesso. Tali capi non vengono con-teggiati nell’ambito dei limiti previsti al comma 2 delpresente articolo.

5. Die Vermarktung durch den Jäger von außer-halb des Landes- oder Staatsgebiets erlegten Tieren kann nur über die Belieferung eines gemäß Verord-nung (EG) Nr. 853/2004 anerkannten Wildverarbei-tungsbetriebs und unter Einhaltung der in derselben Verordnung angeführten Vorgangsweisen erfolgen. Diese Tiere werden bei der Höchstgrenze laut Absatz 2 dieses Artikels nicht berücksichtigt.

Articolo 2 Artikel 2

1. La “persona formata”, così come definitadall’allegato III, sezione IV del regolamento (CE) n.853/2004, deve aver ottenuto tale qualifica dopo averefrequentato uno specifico corso di formazione e dopoaver superato un test di verifica a risposte multiple. Ilcorso deve prevedere anche una fase di esercitazione.

1. Die “kundige Person” laut Anhang III Abschnitt IV der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 erhält diese Be-zeichnung nach dem Besuch eines eigenen Ausbil-dungskurses und nach Bestehen einer Prüfung in Form eines Multiple Choice Tests. Der Kurs muss auch eine praktische Übungsfase beinhalten.

2. Il corso deve essere di almeno 14 ore e trattaregli argomenti definiti nell’allegato 1 al presente de-creto. Alla fine del corso deve essere previsto il rila-scio di un attestato di idoneità che riporti i dati ana-grafici dell’interessato.

2. Der Kurs muss zumindest 14 Stunden dauern und die in Anhang 1 zu diesem Dekret festgelegten Themen behandeln. Am Ende des Kurses ist das Aus-stellen einer Eignungsbefähigung vorgesehen, welche die meldeamtlichen Daten des Betroffenen beinhaltet.

3. L’associazione cacciatori Alto Adige e/o l’ufficioprovinciale competente in materia di caccia, sonoincaricati di organizzare i corsi definiti al comma 2 delpresente articolo anche in collaborazione con il Servi-zio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige econ il Servizio veterinario provinciale, che possonoavvalersi della collaborazione dell’Istituto Zooprofilat-tico delle Venezie.

3. Der Südtiroler Jagdverband und/oder das für die Jagd zuständige Landesamt sind damit beauftragt, die Kurse gemäß Absatz 2 dieses Artikels zu organi-sieren. Erfolgen kann dies auch in Zusammenarbeit mit dem tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitäts-betriebs und mit dem Landestierärztlichen Dienst, welche die Mithilfe des Instituts für Tierseuchenbe-kämpfung der Venetien beanspruchen können.

40 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Nell’ambito dell’organizzazione e svolgimento del corso deve comunque essere sempre coinvolto un veterinario ufficiale incaricato dal Direttore del Servi-zio veterinario provinciale, sentito il parere del Diret-tore del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Il veterinario ufficiale incaricato veri-fica l’adeguatezza del corso ai contenuti dell’allegato 1, la corretta esecuzione del test di verifica e convali-da, tramite timbro e firma, l’attestato di idoneità.

Bei der Organisation und Abhaltung des Kurses muss stets ein Amtstierarzt einbezogen sein, der vom Lan-desveterinärdirektor nach Rückfrage beim Direktor des tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbe-triebs beauftragt wurde. Der Amtstierarzt kontrolliert die Angemessenheit des Kurses an die Inhalte der Anlage 1 zu diesem Dekret und den korrekten Ablauf der Prüfung und beglaubigt das Eignungsattest mit Stempel und Unterschrift.

Sono considerati validi corsi frequentati anche fuoridal territorio provinciale, purché gli argomenti tratta-ti siano sovrapponibili a quelli indicati in allegato 1 e il corso si sia concluso con una verifica dell’apprendi-mento e il rilascio di un attestato di idoneità che ri-porti i dati anagrafici dell’interessato.

Auch außerhalb des Landesgebiets besuchte Kurse sind gültig, wenn die behandelten Themen mit jenen laut Anhang 1 dieses Dekrets übereinstimmen und der Kurs mit einer Prüfung des Erlernten und dem Ausstellen eines Eignungsattests, welches die meldeamtlichen Daten des Betroffenen beinhaltet, abgeschlossen wird.

4. Presso il Servizio veterinario dell’Azienda sani-taria dell’Alto Adige è istituito un registro delle per-sone che hanno ottenuto la qualifica di “persona for-mata”. Allo scopo di aggiornare tale registro le asso-ciazioni venatorie che hanno organizzato il corso trasmettono, entro 30 giorni dall’espletamento del corso, al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria, i nominativi, gli indirizzi e gli indicativi fiscali delle persone che hanno superato il corso. Nel caso di corsi frequentati fuori dal territorio provinciale, ai fini della registrazione, oltre alla copia dell’attestato di fre-quenza e del test finale, deve essere presentata anche una copia del programma del corso.

4. Beim tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitäts-betriebes ist ein Register der Personen eingerichtet, wel-che die Bezeichnung als “kundige Person” erhalten haben. Um dieses Register zu aktualisieren, übermitteln die Jagdverbände der Provinz, welche Kurse organisiert ha-ben, innerhalb von 30 Tagen ab Abschluss des Kurses dem tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes die Namen, Anschriften und Steuernummern der Perso-nen, welche den Kurs bestanden haben. Zur Eintragung infolge von außerhalb des Landesgebiets besuchten Kur-sen muss, zusätzlich zur Kopie der Teilnahmebestätigung und des Eignungstests, auch eine Kopie des Kurspro-gramms vorgelegt werden.

Articolo 3 Artikel 3

1. La “persona formata” esegue il controllo della selvaggina secondo le modalità definite dei Regola-menti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

1. Die “kundige Person” kontrolliert das Wild an-hand den Vorgangsweisen gemäß Verordnungen (EG) Nr. 853/2004 und (EG) Nr. 854/2004.

2. Il controllo deve essere eseguito il più presto possibile e comunque entro 36 ore dall’abbattimento.

2. Die Kontrolle muss so schnell als möglich und auf jeden Fall innerhalb von 36 Stunden ab Erlegen erfolgen.

3. Quando previsto dalla normativa vigente, le carni devono essere sottoposte ad un controllo, con esito favorevole, per la ricerca delle trichinelle presso un laboratorio autorizzato.

3. Wenn von den geltenden Bestimmungen vor-gesehen, muss das Fleisch bei einem zugelassenen Labor, mit günstigem Ergebnis, auf Trichine unter-sucht werden.

4. La persona formata che esegue il controllo ri-lascia un attestato conforme all’allegato 2. L’attestato viene rilasciato almeno in duplice copia, di cui una accompagna la carcassa o le parti di carcassa vendute ad un esercizio di vendita al dettaglio. Una copia vie-ne conservata dalla persona formata per almeno 2 anni. Deve essere garantita una correlazione tra la carcassa o le parti di carcassa vendute e “l’attestato d’abbattimento e di controllo”. A tale scopo sulla car-cassa o sulle parti di carcassa deve essere posta un’etichetta che riporta data dell’abbattimento, nome e cognome della persona formata, codice dell’animale cacciato, nonché esito e data della visita ispettiva. Nel caso in cui il giudizio d’idoneità al consumo umano sia dubbio, la persona formata deve richiedere il giu-dizio del veterinario ufficiale territorialmente compe-tente.

4. Die kundige Person, welche die Kontrolle aus-führt, stellt eine Bescheinigung gemäß Anhang 2 dieses Dekretes aus. Die Bescheinigung wird zumin-dest in zweifacher Ausführung ausgestellt, wobei eine Kopie den an ein Detailhandelsgeschäft verkauften Schlachtkörper oder Schlachtkörperteile begleitet. Eine Kopie wird für mindestens 2 Jahre von der kun-digen Person aufbewahrt. Es muss eine Verbindung zwischen dem vermarkteten Schlachtkörper oder den Schlachtkörperteilen und der „Bescheinigung des Erlegens und der Kontrolle“ gewährleistet sein. Hier-zu muss am Schlachtkörper oder an den Schlachtkör-perteilen eine Etikette angebracht werden, welche das Datum der Erlegung, Name und Nachname der kundigen Person, Kodex des erlegten Wilds sowie Datum und Ergebnis der Kontrolle enthält. Sollte die Eignung zum menschlichen Konsum zweifelhaft sein, so muss die kundige Person die Meinung des gebiets-zuständigen Amtstierarztes einholen.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 41

Articolo 4 Artikel 4

1. La “persona formata” può eseguire il controllo della selvaggina anche in idonei locali che devono essere registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità definite dalle specifiche disposizioni provinciali.

1. Ausführen kann die “kundige Person” die Kon-trolle des Wildes auch in geeigneten Räumen, welche gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und anhand der von den betreffenden Landesbestimmungen festge-legten Vorgangsweisen registriert sein müssen.

Tali locali devono possedere, conformemente a quan-to indicato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, i seguenti requisiti minimi:

Diese Räume müssen gemäß den Angaben des An-hangs II der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- la disponibilità di acqua calda e fredda idonea al consumo umano;

- Verfügbarkeit von zum menschlichen Konsum geeignetem warmem und kaltem Wasser,

- un frigorifero o un locale refrigerato per la con-servazione delle carcasse sotto pelo, dei visceri o parti di visceri da sottoporre a visita. Il frigorife-ro o il locale refrigerato deve avere le pareti e il pavimento facilmente lavabili e disinfettabili ed uno scarico adeguato per l’evacuazione delle ac-que di lavaggio. Il frigorifero o il locale refrigera-to deve essere dotato di un termometro di mini-ma e di massima. Nello stesso locale refrigerato possono essere depositate anche carcasse scuoia-te se è garantita un’adeguata separazione, trami-te parete anche mobile, tra carcasse scuoiate e carcasse non scuoiate;

- der Kühlschrank oder Kühlraum für die Aufbe-wahrung der Schlachtkörper in der Decke, der Eingeweide oder der Teile von Eingeweiden muss leicht zu reinigende Wände und Böden und einen für das Abfließen des Waschwassers geeigneten Abfluss haben. Der Kühlschrank oder Kühlraum muss mit einem Minimum- und Maximumther-mometer ausgestattet sein. Im selben Kühlraum dürfen auch enthäutete Schlachtkörper gelagert werden, wenn die Trennung der enthäuteten von nicht enthäuteten Schlachtkörpern durch Trennwände gewährleistet ist; dies kann auch durch mobile Trennwände erfolgen,

- la disponibilità di servizi igienici dotati di un lavandino per il lavaggio delle mani avente una rubinetteria concepita in modo da ridurre al mi-nimo il rischio di contaminazione; non sono co-munque ammessi rubinetti azionabili diretta-mente con la mano o con il gomito ad eccezione dei rubinetti a pressione. I servizi igienici non devono essere direttamente collegati con il locale di lavorazione delle carni;

- Verfügbarkeit von Toiletten mit Waschbecken zur Reinigung der Hände mit Armaturen, die so konzipiert sein müssen das Risiko einer Konta-mination auf ein Minimum zu verringern; keines-falls zulässig sind mit Hand oder Ellbogen be-dienbare Armaturen mit Ausnahme von Armatu-ren mit Druckbetätigung. Die Toiletten dürfen nicht direkt an den Fleischverarbeitungsraum angrenzen,

- un locale per la scuoiatura e la toilettatura dellecarcasse. Il locale deve avere le pareti e il pavi-mento facilmente lavabili e disinfettabili ed uno scarico adeguato per l’evacuazione delle acque di lavaggio. Nel locale deve essere presente almeno un lavandino per il lavaggio delle mani avente una rubinetteria concepita in modo da ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Nello stesso locale è ammesso il sezionamento in tempi sepa-rati dalla scuoiatura e dopo adeguata pulizia e disinfezione;

- ein Raum für das Enthäuten und Zurichten der Schlachtkörper. Der Raum muss leicht zu reini-gende Wände und Boden und einen für das Ab-fließen des Waschwassers geeigneten Abfluss haben. Im Raum vorhanden sein muss zumindest ein Waschbecken zur Reinigung der Hände mit Armaturen, die so konzipiert sein müssen das Ri-siko einer Kontamination auf ein Minimum zu verringern. Im selben Raum ist auch die Zerle-gung gestattet, sofern das Enthäuten zeitlich ge-trennt erfolgt und der Raum vorher gründlich gereinigt und desinfiziert wurde,

- la presenza di un’adeguata attrezzatura per il lavaggio e la disinfezione dei coltelli e dei conte-nitori;

- Vorhandensein geeigneter Ausstattung zum Rei-nigen und Desinfizieren der Messer und Behälter,

- i tavoli e le altre superfici di lavoro devono essereidonee al contatto con gli alimenti e facilmente lavabili e disinfettabili.

Il legno è ammesso solo come “ceppo di macelle-ria” per la spaccatura della carcassa tramite mannaia;

- Tische und andere Arbeitsflächen müssen für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und leicht zu reinigen und desinfizieren sein.

Holz ist nur als „Hackstock“ für das Spalten der Schlachtkörper mittels Hackbeil zulässig,

- la presenza di idonea attrezzatura per la conser-vazione delle carni sezionate se tale attività vie-ne effettuata.

- Vorhandensein geeigneter Vorrichtungen zum Aufbewahren des zerlegten Fleischs, sofern diese Tätigkeit ausgeübt wird.

42 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

2. Il trasporto della carcassa da parte del caccia-tore al locale definito al comma 1 del presente articolo deve essere eseguita in modo da garantire la buona conservazione della carcassa e nel rispetto delle buo-ne prassi igieniche. L’eviscerazione degli animali ab-battuti e destinati alla commercializzazione, deve avvenire al più tardi entro 3 ore dall’abbattimento.

2. Der Transport der Schlachtkörper durch den Jäger zum Raum laut Absatz 1 dieses Artikels muss so erfolgen, dass der Schlachtkörper gut konserviert bleibt, und unter Einhaltung der guten Hygienepraxis. Das Ausweiden der erlegten und zur Vermarktung bestimmten Tiere muss innerhalb von maximal 3 Stunden ab Erlegen erfolgen.

3. I sottoprodotti ottenuti nei locali sopra indicati devono essere smaltiti conformemente al regolamen-to (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche.

3. Die in den oben angeführten Räumen anfallenden Nebenprodukte müssen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 in geltender Fassung entsorgt werden.

4. Ad esclusione della consegna al consumatore finale, tutte le altre forme di commercializzazione devono garantire la rintracciabilità del prodotto ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.

4. Mit Ausnahme der Belieferung des End-verbrauchers müssen alle Vermarktungsformen die Rückverfolgbarkeit des Produkts gemäß Verordnung (EG) Nr. 178/2002 garantieren.

Parimenti gli esercizi di vendita al dettaglio, così co-me definiti dal regolamento (CE) n. 178/2002, devono garantire di poter dimostrare la provenienza della cacciagione acquistata.

Ebenso müssen die Detailgeschäfte gemäß Verord-nung (EG) Nr. 178/2002 die Herkunft der erworbenen Jagdbeute vorweisen können.

Negli esercizi di vendita al dettaglio, compresi gli esercizi di ristorazione, può essere eseguita la scuoia-tura dei capi di selvaggina cacciata acquistata secon-do le modalità definite dall’articolo 1.

In den Detailgeschäften, einschließlich gastronomi-scher Betriebe, kann das Enthäuten der gemäß den Vorgangsweisen in Artikel 1 erworbenen erlegten Wildtiere erfolgen.

Per poter eseguire tale attività è necessario che vi siaun idoneo locale o spazio con caratteristiche sovrap-ponibili a quelle indicate nell’articolo 4. Tale attività deve essere notificata all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 e con le modalità definite dalle specifiche disposizioni pro-vinciali.

Um diese Tätigkeit ausüben zu können, muss ein ge-eigneter Raum oder Bereich vorhanden sein, dessen Eigenschaften mit den Angaben in Artikel 4 überein-stimmen. Gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004 muss diese Tätigkeit anhand der von den betreffenden Lan-desbestimmungen festgelegten Vorgangsweisen demtierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes gemeldet werden.

Articolo 5 Artikel 5

1. Il Servizio veterinario dell’Azienda sanitariadell’Alto Adige nell’ambito della programmazioneannuale garantisce il controllo a campione dell’atti-vità di commercializzazione indicata all’articolo 1.

1. Der tierärztliche Dienst des Südtiroler Sani-tätsbetriebs garantiert im Rahmen der jährlichen Tätigkeit die stichprobenartige Kontrolle der Ver-marktung laut Artikel 1.

Articolo 6 Artikel 6

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le vio-lazioni al presente decreto sono punite ai sensidell’articolo 4, comma 6 della legge provinciale 12gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, con unasanzione amministrativa pecuniaria da Euro 305,00 aEuro 3.045,00.

1. Die Übertretungen dieses Dekretes werden im Sinne von Artikel 4 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 12. Jänner 1983, Nr. 3, in geltender Fassung, mit einer Geldbuße von 305,00 Euro bis 3.045,00 Euro geahn-det, es sei denn, es handelt sich um eine Straftat.

Articolo 7 Artikel 7

1. Il decreto del Direttore del servizio veterinarioprovinciale n. 40/2775 del 20 agosto 1998 è abrogato.

1. Das Dekret des Landesveterinärdirektors Nr. 40/2775 vom 20. August 1998 ist aufgehoben.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO PROVINCIALEP. ZAMBOTTO

DER LANDESVETERINÄRDIREKTOR P. ZAMBOTTO

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 43

Allegato 1 Anhang 1

Argomenti per il corso di cui all’articolo 2 Inhalte des Kurses laut Artikel 2

• Nozioni di anatomia, fisiologia, biologia e com-portamento della fauna selvatica;

• Kenntnisse über die Anatomie, Physiologie, Bio-logie und das Verhalten des Wildes.

• nozioni in merito a comportamenti anomali emodificazioni patologiche riscontrabili nella fau-na selvatica, in particolar modo di quella caccia-bile nei territori provinciali e causati da malattie,contaminazioni ambientali o altri fattori che pos-sono incidere sulla salute umana dopo il consu-mo;

• Kenntnisse über anormales Verhalten und patho-logische Veränderungen beim Wild (insbesonde-re beim in der Provinz jagdbaren Wild und wenn krankheitsbedingt), über Umweltverschmutzung oder andere Faktoren, welche aufgrund des Ver-zehrs die menschliche Gesundheit beeinträchti-gen können,

• norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate perla manipolazione, il trasporto, l’eviscerazione, lacommercializzazione della selvaggina;

• hygienisch-sanitäre und technische Bestimmun-gen für die Verarbeitung, den Transport, das Aufbrechen und die Vermarktung von Wild,

• disposizioni legislative concernenti le condizionidi sanità ed igiene pubblica relativi alla selvaggi-na cacciata da destinare alla commercializzazio-ne;

• Gesetzesbestimmungen über die sanitären und hygienischen Voraussetzungen bei den zur Ver-marktung bestimmten erlegten Wildtieren,

• esercitazioni per il riconoscimento di quadri pa-tologici.

• Übungen zum Erkennen pathologischer Merkma-le.

44 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Allegato 2

Attestato di abbattimento e di controllo Attestato n. ……… anno ………

Codice dell’animale cacciato …………………….. Data dell’abbattimento .……………………...….……….. Comprensorio di caccia/zona d’abbattimento ………………………………………………………….……………. Persona formata: Nome e cognome ……………………………………………….………………………… Indirizzo ………………………………………………………………..…….…………… Codice fiscale ………………………………………….. telefono/fax …………………….. Cacciatore: Nome e cognome …………………………………………………..……………………… Indirizzo …………………………………………………………………………………… Codice fiscale ………………………………………………………………...……………. Specie animale …………………………………… Classe d’appartenenza …………………………………… Sesso: maschio O femmina O Età ……………………….. Peso morto (anche stimato) (solo ungulati selvatici) kg: ………………….. Causa della morte: abbattimento O incidente O Prima dell’abbattimento sono stati osservati comportamenti anormali del selvatico? Si O No O In caso affermativo riportare una breve descrizione: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Il cacciatore ha osservato alterazioni a livello di stomaco o intestino? Si O No O In caso affermativo riportare una breve descrizione: …………………………………………………………… ………………………………………...……………………………………………………………………………… Il sottoscritto dichiara DI NON AVER EVIDENZIATO nella carcassa e negli organi alterazioni tali da rendere le carni non idonee al consumo umano. O Il sottoscritto dichiara DI AVER EVIDENZIATO nella carcassa e negli organi alterazioni tali da rendere le carni non idonee al consumo umano. O Il sottoscritto dichiara DI AVER EVIDENZIATO nella carcassa e negli organi alterazioni tali da richiedere un ulte-riore controllo da parte di un veterinario ufficiale. O (solo quando previsto) Il sottoscritto dichiara che le carni sono tate sottoposte al controllo per la trichinosi con esito favorevole in data .………….……….. presso …………………………………………………. La carcassa viene inviata ad un centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina Si O No O Indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina ………………………………………………………………… Numero di riconoscimento: ………………………………………….. La carcassa è destinata alla vendita diretta Si O No O ……………………………… .………….……….. …………………………………………… Località Data Firma della persona formata

Controllo del veterinario ufficiale (se richiesto) Esito: Carni Idonee al consumo umano Si O No O Motivo dell’esclusione dal consumo umano ………………………………………………………………………… Il veterinario ufficiale dott. (nome e cognome) ………………………….…………………………………………. ……………………………… .………….……….. …………………………………………… Località Data Timbro e firma

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 45

Anhang 2

Bescheinigung der Erlegung und der Kontrolle Bescheinigung Nr. ……… Jahr ………

Kodex des erlegten Wilds …………………….. Datum des Erlegens .……...........................…….……….. Wildbezirk/Gebiet der Erlegung ……………………………………………………………… Kundige Person: Name und Nachname ………………………………………………………………………… Anschrift ……………………………………………………………………………………… Steuernummer ……………………………………….. Telefon/Fax …………………………. Jäger: Name und Nachname ………………………………………………..…...…………………… Anschrift ……………………………………………………………………………………… Steuernummer ………………………………………………………………………………… Tierart ………………………………………… Gattung ………………….......……………………… Geschlecht: männlich O weiblich O Alter ………..................……………….. Totgewicht (auch geschätzt) (nur von Schalenwildtieren) kg: …...……………….. Todesursache: Erlegen O Unfall O Wurde vor dem Erlegen abnormales Verhalten beim Wild beobachtet? Ja O Nein O Im Falle einer Bestätigung folgend kurz beschreiben: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Wurden vom Jäger Veränderungen an Magen oder Gedärm bemerkt? Ja O Nein O Im Falle einer Bestätigung folgend kurz beschreiben: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. Der Unterfertigte erklärt, an Schlachtkörper und Organen KEINE VERÄNDERUNGEN VORGEFUNDEN zu haben, welche das Fleisch für den menschlichen Verzehr untauglich machen. O Unterfertigter erklärt, an Schlachtkörper und Organen VERÄNDERUNGEN VORGEFUNDEN zu haben, welche das Fleisch für den menschlichen Verzehr untauglich machen. O Unterfertigter erklärt, an Schlachtkörper und Organen VERÄNDERUNGEN VORGEFUNDEN zu haben, die eine wei-tere Kontrolle durch den Amtstierarzt nötig erscheinen ließen. O (nur wenn vorgesehen) Unterfertigter erklärt, dass das Fleisch am .………….……….. beim ………………… ……………………………….einer Kontrolle auf Trichine mit günstigem Ergebnis unterzogen wurde. Wird der Schlachtkörper an einen zugelassenen Wildverarbeitungsbetrieb übermittelt? Ja O Nein O Anschrift des Wildverarbeitungsbetriebs …………………………………………….…………….…………..…… Zulassungsnummer: ……………………………………………………………………………………….…..…….. Der Schlachtkörper ist zur Direktvermarktung bestimmt Ja O Nein O ……………………………… .………….……….. …………………………………………… Ort Datum Unterschrift der kundigen Person

Kontrolle durch den Amtstierarzt (sofern angefordert) Ergebnis: zum menschlichen Verzehr geeignetes Fleisch Ja O Nein O Grund des Ausschlusses vom menschlichen Verzehr ………………………………………………………………. Der Amtstierarzt Dr. (Name und Nachname) ……………………………………………………………………. ……………………………… .………….……….. …………………………………………… Ort Datum Stempel und Unterschrift

46 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI

E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN

UND MITTEILUNGEN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO11080151973|C210|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 febbraio 2008, n. 264 Scioglimento d’autorità della «Compagnia forestale società cooperativa» con sede in Folgaria - via Leopardi, 20, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell’articolo 2545 septie-sdecies del codice civile

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera 1) di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la "Compagnia forestale società cooperativa" con sede in

Folgaria - via Leopardi, 20, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545 septiesdecies del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento;

3) di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al Registro Imprese.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE

[BO11080151983|C080|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 febbraio 2008, n. 320 Rinnovo del comitato di gestione del fondo per il volontariato ai sensi del DM 8 ottobre 1997

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 47

delibera 1) di nominare la dott.ssa Carola Dall’Orto - Dirigente della scuola media non statale “Sacro Cuore” di Trento -

quale rappresentante della Provincia Autonoma di Trento all’interno del Comitato di gestione previsto dall’art. 2, comma secondo, del DM 8 ottobre 1997;

2) di nominare in seno al comitato di gestione di cui al punto 1) i seguenti quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti in Provincia: - sig. Nicola Degaudenz - per l’ambito sanitario; - dott.ssa Maria Fronza - per il settore assistenziale; - sig. Alessandro Tomas - per il settore dell’impegno civile; - dott. Sandro Lochner - per l’ambito educativo-formativo;

3) di nominare la dott.ssa Piera Volpi, quale rappresentante delle autonomie locali della Provincia Autonoma di

Trento, all’interno del Comitato di gestione suddetto; 4) di rinnovare, per effetto delle altre nomine di competenza citate in premessa, il Comitato di gestione di cui

all’art. 2, comma secondo, del DM 8 ottobre 1997, secondo la seguente composizione: - dott.ssa Carola Dall’Orto, rappresentante della Provincia; - sig. Nicola degaudenz, rappresentante delle organizzazioni di volontariato; - dott.ssa Maria Fronza, rappresentante delle organizzazioni di volontariato; - sig. Alessandro Tomas, rappresentante delle organizzazioni di volontariato; - dott. Sandro Lochner, rappresentante delle organizzazioni di volontariato; - dott.ssa Piera Volpi, rappresentante delle autonomie locali della Provincia; - dott. Bruno Bortoli, nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto; - sig. Franco Scantamburlo, nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto; - sig. Erminio Lorenzini, nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto; - sig.a Luigina Tovazzi, nominata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto; - dott.ssa Sabina Chiasera, nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto; - dott.ssa Francesca Ferrari, nominata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto; - dott.ssa Maddalena Carollo, nominata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto; - prof. Pietro Nervi, nominato dall’Associazione Italiana fra le Casse di Risparmio; - componente nominato dal Ministero della solidarietà sociale;

5) di dare atto che il Comitato di gestione di cui al precedente punto 4) sarà integrato automaticamente con il

membro di competenza del Ministero della solidarietà sociale; 6) di dare atto che, per le motivazioni citate in premessa, il Comitato di gestione di cui al punto 4) rimane in

carica per due anni dalla data di adozione della presente deliberazione; 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese; 8) di disporre la pubblicazione di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE [BO11080151974|C080|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 febbraio 2008, n. 360 Nomina dei Comitati territoriali di sviluppo rurale (CTSR) ai sensi dell’art. 25 della LP 4 settem-bre 2000, n. 11: modifiche alla deliberazione n. 1423 di data 8 giugno 2001 e successive modifi-cazioni e integrazioni

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

48 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

delibera 1. di modificare, per le motivazioni citate in premessa, la composizione del Comitato territoriale di sviluppo

rurale della Valle dell’Adige, nominato con deliberazione n. 1423 dell’8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al componente di cui all’art. 25, comma 3, lett. a) della LP 4 settembre 2000, n. 11, come di seguito specificato;

CTSR 05 - Valle dell’Adige, domiciliato a Trento in via Lunelli 4: signor Paolo Calovi in qualità di membro effettivo, in sostituzione del signor Chistè Andrea;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ovvero il ricorso al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE [BO11080151978|C090|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 2008, n. 426 Modifica del disciplinare relativo al marchio di prodotto «Family in Trentino - Esercizio amico dei bambini» approvato con la delibera n. 760 di data 13 aprile 2006 ed applicazione dello stesso anche agli esercizi commerciali su area pubblica (Posteggi isolati) di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 e all’articolo 17 del relativo regolamento di esecuzione, qualificati come bicigrill

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera 1) di modificare i requisiti per l’attribuzione del marchio “Family in Trentino - Esercizio amico dei bambini” appro-

vando il nuovo disciplinare che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e sostituisce quello approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 760 di data 13 aprile 2006;

2) di estendere agli esercizi commerciali (posteggi isolati) su area pubblica, di cui all’articolo 14 comma 1 lette-ra a) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento” e all’articolo 17 del relativo regolamento di esecuzione emanato con DPGP n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000, qualificati come bicigrill dal Servizio provinciale competente in materia di percorsi ciclopedonali, che hanno accesso diretto dalle piste ciclabili e che garantiscono un punto di servizio e di ristoro agli utenti dei percorsi stessi, la possibilità di richiedere e ottenere l’attribuzione del marchio di prodotto “Family in Trenti-no - Esercizio amico dei bambini”;

3) di stabilire che le disposizioni di cui ai l punti 1) e 2) si applicano a tutte le domande di attribuzione del mar-chio “Family in Trentino - Esercizio amico dei bambini” pervenute successivamente all’approvazione di que-sto provvedimento;

4) di dare atto che questo disciplinare potrà essere modificato nel caso di elaborazione di nuovi criteri o di revi-sione di quelli esistenti, sentita la Commissione marchio “Family in Trentino”;

5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 49

Allegato

DISCIPLINARE PER L’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO “Family in Trentino - Esercizio amico dei bambini”

Categoria “Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”

REV. N. DATA CODICE DESCRIZIONE

1 /02/08 D02-FIT06 Approvazione Giunta provinciale, Provincia Autonoma di Trento

DISCIPLINARE PER L’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO “Family in Trentino - Esercizio amico dei bambini”

Categoria “Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”

ORGANIZZAZIONE: ____________________________________________________________________________ LEGALE RAPPRESENTANTE: _____________________________________________________________________ DATA _____________________ FIRMA _____________________________________________ Premessa

In considerazione dell’esigenza riconosciuta ed attuale di favorire la creazione di spazi di ospitalità per le famiglie con bambini nonché dell’interesse dei titolari degli esercizi di somministrazione di dedicare spazi di of-ferta a questo tipo di clientela, adeguando anche l’ambiente e la struttura per una migliore accoglienza, il Servizio commercio e il Servizio politiche sociali e abitative hanno predisposto un disciplinare allo scopo di definire i re-quisiti che gli esercizi autorizzati ad effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono possedere per fregiarsi del marchio “Family in Trentino - Esercizio amico dei bambini”.

Nell’individuazione dei requisiti medesimi si è ritenuto essenziale coinvolgere il Forum trentino delle Asso-ciazioni per la famiglia, tramite lo “Sportello famiglia” istituito presso il Servizio politiche sociali e abitative.

Gli esercizi che possono ottenere il marchio di prodotto sono quelli previsti dall’articolo 2, comma 1, della LP 9/2000, nonché gli esercizi commerciali (posteggi isolati) su area pubblica, di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) della LP 4/2000, qualificati come bicigrill dal Servizio provinciale competente in materia di percorsi ciclopedonali, che hanno accesso diretto dalle piste ciclabili e che garantiscono un punto di servizio e di ristoro agli utenti dei per-corsi stessi ed i rifugi escursionistici disciplinati dall’articolo 23 della legge provinciale 8/93.

Destinatari dell’offerta sono le famiglie con bambini di età 0-12 anni, nella convinzione che questi soggetti da un lato costituiscono un preciso e potenzialmente elevato numero di clienti e, dall’altro, hanno delle specifiche esigenze da soddisfare.

Dall’incontro tra i due interessi - dell’esercente e delle famiglie - nasce l’esigenza di differenziare l’offerta. La creazione del marchio ha lo scopo di rendere visibili e riconoscibili gli esercizi autorizzati ad effettuare sommi-

nistrazione di alimenti e bevande che scelgono la famiglia quale target privilegiato e, pertanto, dedicano spazi, tempo ed energia al fine di soddisfare nel modo migliore le particolari necessità dei bambini e dei loro genitori.

L’assegnazione del marchio si basa su due principi generali: la volontarietà e l’autovalutazione. Il primo si rea-lizza nella scelta dell’esercente di impegnarsi nella direzione di privilegiare il target famiglia. Il secondo si inseri-sce come anello di congiunzione tra la volontarietà sopra espressa e la concretezza degli elementi che, al fine di raggiungere lo scopo innanzi delineato, devono essere presenti nell’esercizio. Di qui l’importanza del disciplinare, quale guida all’azione di adeguamento dell’esercizio.

50 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

È proprio in ossequio al principio della volontarietà che il titolare dell’esercizio, quando presenta la domanda per l’attribuzione del marchio, sottoscrive un Impegno a favore delle famiglie, con il quale esprime la sua condivi-sione per la filosofia e l’obiettivo del progetto.

Per richiedere la concessione del marchio è necessario, inoltre, che il titolare dell’esercizio proceda all’Autovalutazione, compilando le tabelle allegate al presente disciplinare e assegnando un punteggio ai requisiti in suo possesso.

I requisiti (indicatori) individuati sono ripartiti in 5 macro aree: • prodotti (tabella n. 1) • servizio (tabella n. 2) • ambiente (tabella n. 3) • prezzi (tabella n. 4) • qualità (tabella n. 5)

Essi sono distinti in base alla loro rilevanza in:

indicatori obbligatori: devono essere rispettati da tutti gli aderenti al club di prodotto in quanto considerati essen-ziali; è concesso tuttavia derogare ad uno di essi in presenza di situazioni particolari adeguatamente motivate e dell’adozione di misure compensative relative all’adozione di indicatori facoltativi previo parere della Commissio-ne Marchio “Family in Trentino”; indicatori facoltativi: riconoscono uno spazio alla autonomia e creatività del singolo imprenditore, suggerendo varie proposte fra le quali l’esercente può scegliere le più adatte al suo locale, personalizzando così l’offerta. È per questo motivo che il richiedente ha la possibilità di proporre anche indicatori facoltativi che non sono stati previ-sti nel disciplinare e che saranno considerati, se valutati positivamente, ai fini del rilascio del marchio.

L’autovalutazione quantitativa prevede due gradi diversi di intensità per i requisiti obbligatori e si riferisce alla presenza o meno dell’indicatore: - “0” = requisito non assolto - “2” = requisito assolto L’autovalutazione quantitativa prevede tre gradi diversi di intensità per i requisiti facoltativi e si riferisce alla qua-lità dell’indicatore presente: - “0” = requisito non assolto - “1” = requisito parzialmente assolto - “2” = requisito completamente assolto L’autovalutazione qualitativa prevede la formulazione di un giudizio sintetico in merito agli elementi e alle moti-vazioni che giustificano il punteggio auto-assegnato.

In presenza di un solo requisito obbligatorio non assolto - fatta salva la citata possibilità di deroga - non sarà possibile concedere il marchio.

Per presentare la domanda ai fini del rilascio del marchio “Family in Trentino - Esercizio amico dei bambini” è necessario raggiungere complessivamente almeno 35 punti (30 per i requisiti obbligatori + 5 per i requisiti facol-tativi o, in caso di deroga, 28 per i requisiti obbligatori + 7 per i requisiti facoltativi).

La presentazione della domanda unitamente all’Autovalutazione e all’Impegno, documenti tutti sottoscritti dal titolare dell’esercizio pubblico, avvia il procedimento relativo all’assegnazione del marchio, nel quale si inseri-sce l’eventuale parere della Commissione marchio in caso di richiesta di deroga ad uno dei requisiti obbligatori.

Il rilascio del marchio è comunque sempre subordinato all’esito positivo di un apposito sopralluogo di verifi-ca da parte dei funzionari del Servizio commercio e del Servizio politiche sociali e abitative.

Dall’attribuzione del marchio di prodotto “Family in Trentino - Esercizio amico dei bambini” derivano speci-fici obblighi: 1) L’esercente ha il diritto e l’obbligo di utilizzare l’apposito marchio di prodotto "Family in Trentino - Esercizio

amico dei bambini" in tutte le proprie comunicazioni, menù, brochure, depliant, carta intestata, sito internet, etc. per evidenziare l’appartenenza al club e per facilitarne il riconoscimento da parte della clientela.

2) Il logo, individuato ai sensi dell’art. 4 c. 5 del DPGP 21-72/Leg. di data 14.6.2001, deve essere esposto a cura dell’aderente all’esterno dell’esercizio.

3) Sulle carte del menù/liste o su appositi cartoncini, esposti in tutti i tavoli, devono essere riportati tutti i re-quisiti richiesti per il marchio di prodotto.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 51

4) Deve essere messa a disposizione in luogo ben visibile la scheda di valutazione e gradimento, che i clienti possono utilizzare per presentare eventuali osservazioni in merito al servizio ricevuto in relazione ai requisi-ti stessi a:

Servizio commercio - Ufficio polizia amministrativa - via Petrarca n. 34/1, 38100 Trento - tel. 0461/494850 - fax 0461/494845 - e-mail: [email protected]

oppure Sportello famiglia - Servizio politiche sociali e abitative - via Zambra 42 - 38100 Trento - tel. 0461/493841 - fax

0461/493801 - e-mail: [email protected]

Si evidenzia che i prodotti riportati in alcuni indicatori (area “prodotti” e area “prezzi”) devono essere coe-renti con quanto somministrabile nelle varie tipologie di esercizi di cui all’art. 2, comma 1, della LP 9/2000 e all’art. 2 del suo regolamento di esecuzione, nonché negli esercizi autorizzati ai sensi della LP 4/2000.

Tabella n. 1

Logica sottostante: Si ritiene importante che presso questi esercizi siano disponibili i prodotti indispensabili per le particolari esigen-ze delle famiglie.

Area Indicatori Rilevanza indicatore Valutazione qualitativa

Valutazione quantitativa

1 disporre di prodotti adatti a bambini di età inferiore ai 24 mesi: omogeneizzati e yogurt

Obbligatorio

2 disporre di prodotti senza glu-tine, brodo vegetale e farine solubili

Obbligatorio Facoltativo solo per bicigrill

3 disporre di prodotti biologici certificati

Facoltativo

4 disporre di prodotti trentini Facoltativo

Prodotti

Facoltativo

Tabella n. 2

Logica sottostante: Adeguare il servizio alle specifiche esigenze delle famiglie, permettendo all’esercente di personalizzare e rendere più accattivante l’offerta.

Area Indicatori Rilevanza indicatore Valutazione qualitativa

Valutazione quantitativa

1 destinare spazi e servizio ad eventi per famiglie e bambini (feste compleanno o ricorren-ze)

Obbligatorio Facoltativo solo per bicigrill

2 disporre di accessori baby (bavaglie, scalda-biberon, sal-viettine umidificate, stoviglie e bicchieri infrangibili)

Obbligatorio

Servizio

3 riservare particolare attenzio-ne al servizio e ai tempi di attesa: i bambini a richiesta degli accompagnatori devono essere serviti per primi

Obbligatorio

52 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

4 disporre di un kit di primo soccorso per piccole medica-zioni

Obbligatorio solo per bicigrill

5 disporre di seggiolini per bici-cletta, con la possibilità di noleggio da parte della fami-glia

Obbligatorio solo per bicigrill

6 offrire gadget a misura di bambino

Facoltativo

7 dedicare un servizio particola-re in determinati giorni e orari alle famiglie (FAMILY HOUR)

Facoltativo

8 offrire la possibilità di aspor-tare a fine pasto, in appositi contenitori ad uso alimentare, pietanze e/o bevande even-tualmente non consumate

Facoltativo

9 Facoltativo

Tabella n. 3

Logica sottostante: Creare un ambiente accogliente per le famiglie, mettendo a disposizione sia strumenti per stimolare il diverti-mento, la creatività e l’apprendimento dei bambini sia predisponendo una struttura idonea alle loro esigenze.

Area Indicatori Rilevanza indicatore Valutazione qualitativa

Valutazione quantitati-

va 1 disporre di tavoli con angoli

arrotondati o muniti di para-spigoli, di facile accesso e in posizione favorevole per i passeggini

Obbligatorio

2 disporre di seggioloni o seg-giolini pensili (almeno 1 ogni 8 posti tavolo; per i bicigrill, è sufficiente almeno uno ogni 15 posti tavolo)

Obbligatorio

3 disporre di servizi igienici adeguati alle necessità dell’in-fanzia, muniti di fasciatoi (per i bicigrill la presenza del fa-sciatoio è obbligatoria a parti-re dal 1° gennaio 2009), adat-tatore water, prodotti per igienizzare la seduta, asciu-gamani anche di carta ad uso singolo, salviette umidificate e pannoloni per situazioni di emergenza

Obbligatorio

4 disporre di area gioco interna con giochi vari, libri, carta e colori, cruciverba, album, etc.

Obbligatorio Facoltativo per bicigrill

Ambiente

5 disporre di spazi dove poter consumare liberamente i pro-pri alimenti e dove effettuare piccole riparazioni e garantire assistenza attraverso la messa a disposizioni di piccole at-trezzature idonee alla manu-tenzione delle biciclette

Obbligatorio solo per bicigrill

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 53

6 mettere a disposizione televi-sione con programmi per bambini

Facoltativo

7 disporre di una piccola area gioco esterna attrezzata con giochi per bambini, in sicurez-za, anche rispetto al passaggio ciclopedonabile e di eventuali veicoli, con possibilità di or-ganizzare momenti ricreativi per famiglie

Facoltativo

8 Facoltativo 9 Facoltativo

Facoltativo

Tabella n. 4

Logica sottostante: Ricercare un rapporto qualità-prezzo favorevole sia per l’esercente che per le famiglie, attraverso la gratuità di alcuni servizi e l’ideazione di offerte alternative.

Area Indicatori Rilevanza indicatore Valutazione qualitativa

Valutazione quantitativa

1 disporre di almeno un me-nù/lista fisso a prezzo dichia-rato per bambini, a discrezio-ne anche differenziato per fasce orarie e per età

Obbligatorio

2 fornire gratuitamente acqua al tavolo e per le escursioni

Obbligatorio

3 eliminare per i bambini l’eventuale prezzo del coperto e, nei bar, l’eventuale diffe-renza per il servizio al tavolo

Obbligatorio

4 offrire pacchetti famiglia Obbligatorio 5 prevedere sconti alle famiglie

nel giorno del compleanno di uno dei bambini con bevanda gratuita per il bambino stesso

Facoltativo

6 Facoltativo

Prezzi

7 Facoltativo

54 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Tabella n. 5

Logica sottostante: Garantire la qualità del servizio offerto attraverso la formazione del personale e l’impegno personale dell’esercente a favore delle famiglie.

Area Indicatori Rilevanza indicatore Valutazione qualitativa

Valutazione quantitativa

1 stimolare la formazione e il coinvolgimento del personale garantendo l’impegno a parte-cipare a momenti formativi, al fine di garantire adeguata ac-coglienza alla famiglia, fornire informazioni immediate relati-ve allo speciale servizio offer-to, attuare modalità di gestio-ne di eventuali problemi fre-quenti e informare la famiglia, attraverso la distribuzione di materiale informativo, delle varie offerte presenti sul terri-torio limitrofo che aderiscono al progetto “Family in Trenti-no”, nell’ottica di sviluppare il concetto di distretto della fa-miglia.

Obbligatorio

2 sottoscrizione dell’impegno a favore delle famiglie da parte del titolare dell’esercizio

Obbligatorio

3 Facoltativo

Qualità del servizio

4 Facoltativo [BO11080152001|P025|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 febbraio 2008, n. 507 LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Cavalese: variante al piano regolatore generale - approvazione

Con verbale di deliberazione consiliare n. 52 di data 28 novembre 2007 il Comune di Cavalese ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta, ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio),

La variante in esame è finalizzata a ridefinire la categoria di intervento di un edificio collocato nel centro sto-rico del paese e contraddistinto dalla p.ed 395 prendendo atto che i danni subiti dall’edificio a seguito di un in-cendio pregiudicano il suo recupero secondo l’attuale disciplina.

Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commis-sione urbanistica provinciale la quale ha espresso, con verbale di deliberazione n. 69/2007 di data 13 dicembre 2007, parere favorevole alla variante secondo quanto di seguito rilevato. La variante

“L’edificio, contraddistinto dalla p.ed 395 e dalla scheda n. 22 dell’attuale strumento urbanistico e quindi attual-mente soggetto alla categoria operativa del “restauro”, ha subito ingenti danni per un incendio avvenuto nel 2005. Il recupero edilizio non può in questo senso essere effettuato in conformità alle vigenti norme, considerato che gli interventi previsti di demolizione e ricostruzione di parti interne, contrastano con i contenuti normativi della categoria del “restau-ro”.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 55 Il Comune, non potendo inoltre attivare la procedura prevista dall’art. 72 bis della LP n. 22/1991 e s.m., non ammes-

sa nel caso di edifici assoggettati a interventi di restauro, ricorre pertanto all’adozione di una variante allo strumento urbanistico, ridefinendo così la categoria d’intervento in “conservazione tipologica”, di cui all’art. 3.5 delle norme di attuazione, che pur salvaguardando le peculiarità dell’assetto esterno dell’edificio, rende compatibili gli interventi previ-sti.

Riguardo alla variante in esame, la Commissione non rileva controindicazioni di carattere urbanistico, preso atto delle conseguenze dell’evento calamitoso ed evidenziato che l’intervento di conservazione tipologica proposto assicura la riproposizione dei caratteri del manufatto originario, risultando quindi coerente con gli obiettivi di tutela degli insedia-menti storici.”

Con comunicazione prot. n. 10993/07-13 V ANT dd. 31 dicembre 2007, il verbale di deliberazione della CUP n. 69/2007 di data 13 dicembre 2007 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di Cavalese la quale, preso atto della positiva valutazione provinciale, con verbale di deliberazione consiliare n. 04 di data 18 febbraio 2008, ha provveduto alla definitiva adozione della variante nei tempi e modi di cui agli articoli 40, comma 5 e 42, com-ma 3 della sopra richiamata LP 5 settembre 1991 n. 22.

Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 7, della LP 15 dicembre 2004, n. 10, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio ur-banistica e tutela del paesaggio il quale, constatatane la coerenza rispetto alle valutazioni espresse dalla CUP e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano, con valutazione tecnica 1121 VPC di data 25 febbraio 2008, ha espresso parere positivo alla approvazione della variante.

In considerazione di quanto sopra esposto, sulla base del verbale di deliberazione della Commissione urbani-stica provinciale n. 63/2007 di data 13 dicembre 2007, vista la valutazione tecnica n. 1121/07 VPC di data 25 feb-braio 2008 formulata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione della variante negli atti allegati alla deliberazione di adozione definitiva.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera 1) di approvare la variante al piano regolatore generale di Cavalese adottata definitivamente dal Comune con

verbale di deliberazione consiliare n. 04 di data 22 febbraio 2008, negli elaborati allegati alla deliberazione medesima;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE

[BO11080151977|D020|] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 14 febbraio 2008, n. 91 Autorizzazione alla sdemanializzazione della neoformata p.f. 5842/2 CC Storo

omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI

omissis determina

1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la neoformata p.f. 5842/2 in CC Storo dalla categoria beni de-

maniali, a quella del patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Trento;

56 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Re-gione Trentino-Alto Adige;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio pro-vinciale.

IL DIRIGENTE

M. BIOTTI [BO11080151982|S020|] COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE Elenco tecnici competenti in acustica

ELENCO TECNICI COMPETENTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BEBER MASSIMILIANO Studio Gadler Srl - viale Dante, 78 - 38057 Pergine Valsugana (TN) Tel. 0461/512522 Fax 04641/539312 - e.mail: [email protected] Sito web: www.gadler.it

BONMASSAR NICOLA Quasar Ingegneria Ambientale Srl - viale Verona, 190 - 38100 Trento Tel. 0461/396909 Fax 0461/935002 - e.mail: [email protected]

CAGOL ALBERTO Studio Cagol - Zell di Cognola, 142 - 38050 Cognola TN Tel.-Fax 0461/231614 cell. 347/5266646 - e.mail: [email protected]

CICOIRA PASQUALE Studio Tecnico Cicoira - via Bronzetti, 4 - 38100 Trento cell. 0349/6199535 e.mail: [email protected]

DALLE MULLE PAOLO Via Muredei, 44 - 38100 Trento Tel. ufficio 0461/912765 cell. 338/8447302 - e.mail: [email protected]

DEMOZZI ANDREA SITECO - Studio Associato - via Pasqui, 28 - 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464/408100 - e.mail: [email protected]

DOLZANI GIOVANNI Studio Tecnico Dolzani - via Giovanni a Prato 11 Trento Tel. 0461/931617 e.mail: [email protected]

FIA FRANCESCO Via Montebello, 9 - 38074 Ceniga di Dro (TN) cell. 349/4415598 e.mail: [email protected]

FRISINGHELLI ALDO Ambiente Smile Sas - via Umberto I, 33 - 38060 Brentonico (TN) Tel. 0464/684332 cell. 347/4081147 - e.mail: [email protected]

GADLER RENATO Studio Gadler Srl - viale Dante, 78 - 38057 Pergine Valsugana TN Tel. 0461/512522 fax 0461/539312 - sito: www.gadler.it - e.mail: [email protected]

GARZON FRANCO SWS Engineering - via del Cesuròn, 14 - 38100 Trento TN Tel. 0461/383500 cell. 348/8060262 - e.mail: [email protected]

GEROLA FABRIZIO Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente via Mantova, 16 - 38100 Trento - Tel. 0461/497768 e.mail: [email protected]

LAFFI LUCA CET Soc. Coop. - Sponda Trentina, 18 - 38014 Gardolo TN tel. 0461/242366 fax 0461/242355

MAINI PIETRO Via del Garda, 46 - 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464/480028 Fax 0464/400204 cell. 347/4472435 - e.mail: [email protected]

MARGONI DIEGO DAG l’Ambiente Srl - via Stella, 5/F - 38040 Ravina TN cell. 0348/7394341 Tel. 0461/390336 e.mail: [email protected]

MATTEVI LUCIANO Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente - via Mantova, 16 - 38100 Trento Tel. 0461/497770 cell. 333/5404114 e.mail: [email protected]

MATTIOLI PIERO QSA Servizi Sas - via Marconi, 37 - 37037 Predazzo TN Tel. 0462/500049 - 0462/507161 e.mail: [email protected]

OSELE ANDREA Via Malpensada, 38 - 38100 Trento (TN) Tel. 0461/910980 cell. 349/5534730 - e.mail: [email protected]

OSELE CLAUDIO APICE Srl - via Gocciadoro, 31 - 38100 Trento Tel. 0461/910163 e.mail: [email protected]

PIFFER ALBERTO Quasar Ingegneria Ambientale Srl - viale Verona, 190 - 38100 Trento Tel. 0461/396909 Fax 0461/935002 - e.mail: [email protected]

SCHEPIS CHIARA SWS Engineering SpA - via Malfatti, 21 - 38100 Trento (TN) Tel. 0461/383500 cell. 347/5447790 - e.mail: [email protected]

STANCHINA MADDALENA Studio ing. Maddalena Stanchina - via Volta, 66 - 38100 Trento (TN) cell. 348/5668302 - e.mail: [email protected]

TOMELIN LUCA Consul Tec Snc - loc. Ferrari, 77 - 38042 Baselga di Pinè (TN) Tel. 0461/554165 fax 0461/553938 cell. 348/7038187 - e.mail: [email protected]

TRENTINI RENATO Elettronica Trentini Snc Via Chini 2/3 - 38100 Trento

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 57

ELENCO TECNICI COMPETENTI DI ALTRE REGIONI

OGRISEG BRUNO Studio Midas via G. da Udine, 16 - 33100 Udine Tel. 0432/505139 e.mail: [email protected]

PICHLER GEORG Via Winkler, 12 - 39010 Gargazzone BZ FERRETTI ROMANO Effe Studio Tecnico

via Giucciardi, 8/1 - 42100 Reggio Emilia e.mail: [email protected]. 0522331250 cell. 3203886278 fax 0522331250

QUERCI GIAMPIETRO Via Lorenzoni, 35 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) Tel. 0444/491666 - 0444/492617 Fax 0444/495091 e.mail: [email protected] Sito: www.studiotermotecnico.com

STOCCO FERNANDO Studio ing. Stocco Fernando - via Roma, 216 - 35015 Galliera Veneta (PD) Tel. 049/5969834 - e.mail: [email protected]

COMPRI MATTEO c/o Studio DMG Projet Sas via G.Marconi, 96/98 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Tel. 045/8753015 fax 045/8775537 e.mail: [email protected]

IANESELLI MAURO Telecom Italia SpA via Garibaldi n. 8 - 39100 Bolzano (BZ) Tel. 0471/903928 e.mail: [email protected]

TONDINI GIUSEPPE Via Galvani n. 33 - 39100 Bolzano (BZ) Tel. 0471/932716 cell. 336/424696 fax 0471/931964

PERRONE ANTONIO Telecom Italia SpA via Garibaldi n. 8 - 39100 Bolzano (BZ) Tel. 0471/903927 e.mail: [email protected]

MALVEZZI MARCO Studio Tecnico Associato Quality Project Fraz. Maiano, 16 - 38023 Cles (TN)

COMUNE DI CAVALESE [BO11080151975|C110|C090|] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 febbraio 2008, n. 3 Piano commerciale del Comune di Cavalese

CRITERI COMUNALI PER L’INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 1 - (Contenuti e fonti normative)

1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare il rilascio di autorizzazioni per l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento, la concentrazione, la variazione e l’aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3 e all’art. 8, comma 2 della LP 8.5.2000, n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in Provincia di Trento” ed agli indirizzi generali per l’insediamento per le medie e grandi strutture di vendita approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 339 dd. 16.2.2001 e ss. mm..

2. La disciplina contenuta nei successivi articoli delle presenti disposizioni si intende regolata dalle seguenti fonti normative: a) dalla LP 8.5.2000, n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in Provincia di Trento” e ss.mm.; b) dal regolamento d’esecuzione della LP di cui al comma 1, decreto del Presidente della Giunta provinciale n.

32-50/Leg., dd. 18.12.2000 e ss.mm.; c) testo coordinato delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 339 e 340 dd. 16.2.2001, n. 1528, dd. 5.7.2002,

n. 2280, dd. 19.9.2003, n. 379, dd. 20.2.2004 e ss.mm e n. 2320, dd. 3.11.2006.

58 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Art. 2 - (Obiettivi)

1. Nell’adottare conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 della legge i criteri per l’insediamento sul proprio territorio della MSV il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi: a) promuovere un equilibrato sviluppo della MSV allo scopo di contribuire allo sviluppo di un’offerta efficiente e

articolata, suscettibile di proporre ai consumatori un’adeguata possibilità di scelta; b) favorire la presenza dello sviluppo della medie imprese commerciali, anche in considerazione del ruolo da

queste svolto sotto il profilo dell’occupazione di manodopera locale.

Art. 3 - (Apertura di medie strutture di vendita)

1. In attuazione di quanto previsto dagli indirizzi provinciali per l’insediamento delle medie strutture di vendita, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale dd. 16.2.2001, n. 339 e ss.mm., l’apertura di nuove me-die strutture di vendita è consentita entro i limiti di superficie autorizzabile, secondo l’allegato schema (Allegato).

2. Le domande relative all’apertura di medie strutture di vendita sono esaminate ed accolte, previa verifica dei requisiti e presupposti di legge, secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Art. 4 - (Ampliamenti di superficie)

1. L’ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita è consentito entro il limite del 50% della su-perficie precedentemente autorizzata. È comunque consentito il raggiungimento di una superficie complessiva di 200 m2, qualora tale superficie non venga raggiunta attraverso l’applicazione della suddetta percentuale del 50%.

2. Le medie strutture di vendita che, per effetto dell’ampliamento ottenuto entro il limite predetto, oltrepas-sino la soglia prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) della LP 8.5.2000, n. 4 e cioè quella di 400 m2, non possono successivamente beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno un triennio dalla data dell’ampliamento stesso.

3. Le nuove medie strutture di vendita attivate ai sensi dell’art. 3 dei presenti criteri, non possono beneficia-re di ampliamenti per almeno tre anni decorrenti dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

4. È consentito l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato, finalizzata all’attivazione di una media struttura di vendita, alle seguenti condizioni: a) l’esercizio oggetto di ampliamento deve risultare esistente alla data del 24 maggio 2000; b) l’ampliamento di superficie è ammesso fino al raddoppio del limite previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della

LP 8.5.2000, n. 4 e cioè fino a 200 m2; c) la nuova media struttura così attivata non può essere successivamente ampliata o concentrata per almeno

tre anni decorrenti dall’autorizzazione all’ampliamento.

Art. 5 - (Concentrazioni)

1. La concentrazione fra medie strutture di vendita è consentita alle seguenti condizioni: a) la concentrazione è ammessa esclusivamente fra medie strutture di vendita attivate da almeno tre anni alla

data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; b) non è consentito il cumulo fra gli ampliamenti concessi ai sensi dell’art. 4 e la concentrazione di cui al pre-

sente articolo; c) la nuova struttura di vendita non può avere una superficie superiore alla somma delle superfici di vendita

degli esercizi preesistenti e in ogni caso non può eccedere il limite di 400 m2; d) la concentrazione comporta l’impegno di reimpiegare il personale dipendente degli esercizi da concentrare;

detto impegno è assunto mediante apposita convenzione da stipulare fra il comune e l’impresa che attua la concentrazione e da sottoporre al visto del Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento;

e) la nuova struttura di vendita attivata a seguito di concentrazione, non può essere successivamente ampliata per almeno tre anni decorrenti dall’autorizzazione alla concentrazione.

2. Non è ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata all’attivazione di nuove medie struttu-

re di vendita.

Art. 6 - (Trasferimenti)

1. Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è consentito esclusivamente nell’ambito del territo-rio comunale e nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 5, della LP 8.5.2000, n. 4.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 59

Art. 7 - (Ampliamenti merceologici)

1. L’estensione di settore merceologico con l’aggiunta del settore non alimentare a quello alimentare o vice-versa è consentita esclusivamente mediante la concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico.

Art. 8 - (Variazioni di settore merceologico)

1. La variazione del settore merceologico, finalizzata a sostituire il settore alimentare con quello non ali-mentare o viceversa, è considerata quale apertura di un nuovo esercizio e pertanto ricade nell’applicazione del precedente art. 3.

Art. 9 - (Strutture non soggette a programmazione)

1. Non sono sottoposti ai limiti di superficie autorizzabile di cui all’articolo 3 ed alle percentuali di amplia-mento di cui all’articolo 4 le aperture o gli ampliamenti di superficie delle strutture di vendita fino al limite di m2 800 a condizione che: a) siano da insediare o già insediate in zone miste riservate sia ad attività produttive che commerciali al detta-

glio; b) trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, con annessa attività

di manutenzione e riparazione.

Le predette strutture sono vincolate all’esercizio esclusivo di tali attività e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle miste riservate sia ad attività produttive che di commercio al dettaglio.

2. Non sono inoltre sottoposti ai limiti di superficie autorizzabile di cui all’articolo 3 ed alle percentuali di ampliame to di cui all’articolo 4 le aperture o gli ampliamenti di superficie delle strutture di vendita fino al limite di m2 800 a condizione che:

n

a) trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l’ufficio, materiali da costruzione ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materia-le elettrico, idraulico e di riscaldamento e legnami;

b) siano da insediare o già insediate in zone dove è ammesso il commercio al dettaglio ed ulteriori funzioni con esclusione di quella residenziale e, se prevista nello strumento urbanistico comunale, di quella alberghiera.

Le predette strutture sono vincolate all’esercizio esclusivo di tali attività e non possono essere trasferite in

zone diverse da quelle miste riservate sia ad attività produttive che di commercio al dettaglio.

Art. 10 - (Aggiornamenti)

1. Decorso il periodo di tre anni dalla data di efficacia del presente atto, si procederà all’aggiornamento del medesimo, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali approva-ti dalla Giunta provinciale e dagli eventuali aggiornamenti dei medesimi.

2. Il presente atto è in ogni caso efficace anche dopo la decorrenza del termine di cui al comma 1 fino alla data di efficacia del provvedimento di aggiornamento.

Art. 11 - Modifiche e/o integrazioni

1. Il presente atto dovrà essere modificato ed integrato anche prima della scadenza, in conformità ad even-tuali modifiche o integrazioni degli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali approvati dalla Giunta provinciale.

60 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Allegato

Limiti di sviluppo per le nuove medie strutture di vendita

Esercizi esistenti n. Superficie esistente

m2 Limite di sviluppo

% Limite di sviluppo in

m2 Settore alimentare/ misto 4 993,75 10% 99,37* Settore non alimentare 13 2.480 15% 372,00

* Il limite di sviluppo per il settore alimentare/misto equivale a 0 m2, in quanto inferiore al limite minimo di 100 m2 e non permette

quindi l’attivazione di alcuna nuova media struttura di vendita.

CALCOLO LIMITI DI SVILUPPO INDICE DI DENSITÀ ALIM./MISTO (PROVINCIA 200 m2) 234,75 (ALIM.) + 759 (MISTO) = 993,75 M2 993,75 X 1000 = 255,26 INDICE CAVALESE 3893 (popolazione residente al 31.12.2007)

LIMITI DI SVILUPPO APPLICABILI: 10% 993,75 M2 X 10% = 99,37 M2 INDICE DI DENSITÀ NON ALIMENTARE (PROVINCIA 500 M2) 2.480 X 1000 = 637,04 INDICE CAVALESE 3893 (popolazione residente al 31.12.2007)

LIMITI DI SVILUPPO APPLICABILI: 15% 2.480 M2 X 15% = 372,00 M2

Esercizi esistenti n. Superficie esistente

m2 Limite di sviluppo

% Limite di sviluppo in

m2 Settore alimentare/misto 4 993,75 10% 99,37* Settore non alimentare 13 2.480 15% 372,00

* Il limite di sviluppo per il settore alimentare/misto equivale a 0 m2, in quanto inferiore al limite minimo di 100 m2 e non permette

quindi l’attivazione di alcuna nuova media struttura di vendita.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 61

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

[BO11080151995|P010|] [AM11080151995|P010|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 gennaio 2008, n. 230

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Jänner 2008, Nr. 230

Approvazione del piano di gestione Natura2000 per il sito Natura 2000 Parco naturale Vedrette di Ries Aurina (IT3110017)

Genehmigung des Natura-2000-Management-plans für das Natura-2000-Gebiet Naturpark Rieserferner-Ahrn (IT3110017)

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue: Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:

La direttive “Uccelli” ha come obiettivo la prote-

zione degli uccelli selvatici, la direttiva “Habitat” la conservazione di habitat, della flora e della fauna selvatica.

Die Vogelschutzrichtlinie hat die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten, die FFH-Richtlinie die Er-haltung der Lebensräume und der wild lebenden Tiere und Pflanzen zum Ziel.

L’obiettivo di queste direttive viene raggiunto tra l’altro attraverso la creazione di una Rete ecologica europea denominata "Natura 2000".

Das Ziel dieser Richtlinien wird unter anderem durch die Bildung eines europäischen Schutzgebiets-netzes, genannt "Natura 2000" erreicht.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha fino ad og-gi partecipato attivamente alla applicazione di dette direttive.

Die Autonome Provinz Bozen hat bis heute aktiv an der Erfüllung der europäischen Verpflichtungen in diesem Bereich gearbeitet.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha designato fino ad oggi 40 “Siti di importanza comunitaria” e 17 “Zone di protezione speziale”.

Die Landesregierung hat bereits 40 „Gebiete ge-meinschaftlicher Bedeutung“ und 17 „Besondere Schutzgebiete“ ausgewiesen.

In base all’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 63 del 26 ottobre 2001 il sito Natura 2000 Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina (IT3110017) è stato designato come Sito di importanza comunitario ed in base all’allegato B come Zona di protezione speciale.

Gemäß Anhang A des Dekretes des Landes-hauptmannes Nr. 63 vom 26. Oktober 2001 ist das Natura-2000-Gebiet Naturpark Rieserferner-Ahrn (IT3110017) als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-tung sowie gemäß Anhang B als besonderes Schutz-gebiet ausgewiesen worden.

In base al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 63 del 26 ottobre 2001 va eseguita la Valutazione d’incidenza per piani e progetti che ven-gono realizzati all’interno dei siti Natura 2000.

Das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 63 vom 26. Oktober 2001 sieht die Durchführung der Verträg-lichkeitsprüfung für Pläne und Projekte, die innerhalb der Natura-2000-Gebiete realisiert werden sollen, vor.

La Giunta provinciale ha autorizzato con delibera n. 1332 del 15 aprile 2002 la predisposizione delle Linee guida per l’elaborazione dei piani di gestione per i siti Natura 2000 in Alto Adige e di un piano di gestione pilota ai sensi della direttiva “Habitat”.

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 1332 vom 15. April 2002 die Erstellung eines Leitfadens für die Ausarbeitung der Managementpläne für die Natu-ra-2000-Gebiete in Südtirol und eines Pilotmanage-mentplans gemäß der FFH-Richtlinie genehmigt.

In base all’articolo 6 della direttiva “Habitat” (92/43/CEE) gli Stati membri stabiliscono per ciascuno dei siti Natura 2000 le misure di conservazione neces-sarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecolo-giche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

Gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie legen die Mitgliedsstaaten für jedes Natura-2000-Gebiet dienotwendigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gege-benenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufge-stellte Managementpläne oder in andere Entwick-lungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entspre-chen, die in diesen Gebieten vorkommen.

In base all’articolo 4, comma 1 della direttiva “Uccelli” (79/409/CEE), sono previste per le specie e-lencate nell’allegato I della direttiva misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per ga-

Gemäß Artikel 4, Absatz 1 der Vogelschutzricht-linie sind für die in Anhang I der Richtlinie aufgeliste-ten Arten besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume vorzusehen, um ihr Überleben und

62 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

rantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicher-zustellen.

L’articolo 1, comma 1226 della legge finanziaria 2007 del 27 dicembre 2006 n. 296 inerente la Conser-vazione degli habitat naturali che dispone che le re-gioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, devono effettuare e completare gli adempimenti, pre-visti dalla normativa, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Der Artikel 1 Absatz 1226 des Gesetzes vom 27. Dezember 2006 Nr. 296 (Finanzgesetz 2007) sieht bezüglich der Erhaltung der natürlichen und natur-nahen Lebensräume, folgendes vor: Um weitere Ver-tragsverletzungsverfahren zu vermeiden, müssen die Regionen und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen die Verpflichtungen, die in den Bestimmungen über die Erhaltung der natürlichen und naturnahen Lebensräume sowie der wild lebenden Flora und Fau-na enthalten sind.

Le misure di conservazione valide per tutti i siti Natura 2000 verranno definite con legge provinciale.

Die allgemein gültigen Maßnahmen für die Natu-ra-2000-Gebiete werden mittels Landesgesetz festge-legt.

I piani di gestione Natura 2000 sono formati da una relazione e da tre cartografie.

Die Natura-2000-Managementpläne bestehen aus einem Bericht und drei Kartografien.

La relazione comprende la descrizione del sito, i risultati dei rilievi e le misure di conservazione degli habitat e delle specie per unità cartografica.

Der Bericht beinhaltet die Gebietsbeschreibung, die zusammenfassenden Kartierungsergebnisse sowie die Erhaltungsmaßnahmen der Lebensräume und der Arten pro Teilgebiet.

Le tre cartografie rispecchiano gli habitat Natura 2000, lo stato di conservazione e l’obiettivo di conser-vazione incluse le delimitazioni delle unità di terra in scala 1: 10.000.

Die drei Kartografien beinhalten die Natura-2000-Lebensräume, den Erhaltungszustand, das Erhal-tungsziel samt Teilgebietsabgrenzung im Maßstab 1: 10.000.

I siti designati come Zone di protezione speziale (ZPS) a livello provinciale vengono suddivisi - tenendo conto dei criteri ornitologici indicati nella direttiva “Uccelli” (79/409/CEE) e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle ZPS designate - in 6 diverse tipologie di habitat e cioè in:

1) ambienti aperti alpini 2) ambienti forestali alpini 3) ambienti semiaperti montani 4) ambienti steppici 5) zone umide 6) ambienti fluviali e foreste alluvionali.

Die in der Provinz ausgewiesenen Vogelschutz-gebiete werden unter Berücksichtigung der ornitho-logischen Kriterien, die in der Vogelschutzrichtlinie angeführt sind und der ökologischen Anforderungen der Arten, die in den ausgewiesenen Besonderen Schutzgebieten vorkommen, in 6 unterschiedliche Lebensraumtypologien eingeteilt und zwar in: 1. offene alpine Landschaften 2. alpine Wälder 3. halboffene Landschaften der montanen Stufe 4. Steppenvegetation 5. Feuchtgebiete 6. Süßwasserlebensräume und Auwälder.

Una o più tipologie di habitat possono essere at-

tribuite a ciascuna delle zona di protezione speciale designate.

Eine oder mehrere dieser Lebensraumtypologien können den ausgewiesenen Vogelschutzgebieten zugewiesen werden.

Le specie dell’allegato I della direttiva “Uccelli” presenti in Alto Adige possono essere attribuiti alle sopraccitate tipologie di habitat.

Die in Südtirol vorkommenden Arten gemäß An-hang I der Vogelschutzrichtlinie können den oben angeführten Lebensraumkategorien zugewiesen wer-den.

Le misure di conservazione per le tipologie di habitat sopra elencate sono approvate con delibera separata della Giunta provinciale.

Die Erhaltungsmaßnahmen für die oben aufgelis-teten Lebensraumtypologien werden mit getrenntem Beschluss der Landesregierung genehmigt.

Tutto ciò premesso e preso visione: Dies vorausgeschickt und nach Einsicht in: - della direttiva “Habitat” 92/43/CEE del 21 maggio

1992, e successive modifiche; - die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai

1992 (FFH-Richtlinie), in geltender Fassung; - della direttiva “Uccelli” 79/409/CEE del 2 aprile

1979, e successive modifiche; - die Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April

1979 (Vogelschutzrichtlinie), in geltender Fas-sung;

- dell’articolo 1 comma 1226 della legge finanzia-ria 2007 del 27 dicembre 2006 n. 296;

- den Artikel 1 Absatz 1226 des Gesetzes vom 27. Dezember 2006 Nr. 296 (Finanzgesetz 2007);

- la Giunta provinciale ad unanimità di voti legal-mente espressi,

- fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit fol-genden

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 63

delibera Beschluss 1. di approvare il piano di gestione Natura 2000 per

il sito Natura 2000 Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina (IT3110017) in ottemperanza ai det-tami dell’articolo 4 della direttiva „Uccelli“ e dell’articolo 6 della direttiva „Habitat“ con i se-guenti componenti:

2. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Uffi-ciale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

3. Il piano di gestione Natura 2000 è pubblicato sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano.

1) relazione 2) 3 cartografie in scala 1: 10.000 inerente gli

habitat Natura 2000, lo stato di conserva-zione e l’obiettivo di conservazione degli Habitat Natura 2000.

1. der Managementplan für das Natura-2000-Gebiet Naturpark Rieserferner-Ahrn (IT3110017) ist in Erfüllung der Verpflichtungen, die im Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie und im Artikel 6 der FFH-Richtlinie enthalten sind, mit den nachfol-genden Bestandteilen genehmigt: 1) Bericht 2) 3 Karten im Maßstab 1:10.000 betreffend die

Natura-2000-Lebensräume, den Erhaltungs-zustand sowie die Erhaltungsziele der Natu-ra-2000-Lebensräume.

2. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autono-

men Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. 3. Der Natura-2000-Managementplan wird auf den

WEB-Seiten des Landes Südtirol veröffentlicht.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

[BO11080151992|P010|] [AM11080151992|P010|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 gennaio 2008, n. 231

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Jänner 2008, Nr. 231

Approvazione del piano di gestione Natura 2000 per il sito Natura 2000 Parco naturale Monte Corno (IT3110036)

Genehmigung des Natura-2000-Management-plans für das Natura-2000-Gebiet Naturpark Trudner Horn (IT3110036)

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue: Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur

Kenntnis genommen: La direttive “Uccelli” ha come obiettivo la prote-

zione degli uccelli selvatici, la direttiva “Habitat” la conservazione di habitat, della flora e della fauna selvatica.

Die Vogelschutzrichtlinie hat die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten, die FFH-Richtlinie die Er-haltung der Lebensräume und der wild lebenden Tiere und Pflanzen zum Ziel.

L’obiettivo di queste direttive viene raggiunto tra l’altro attraverso la creazione di una Rete ecologica europea denominata "Natura 2000".

Das Ziel dieser Richtlinien wird unter anderem durch die Bildung eines europäischen Schutzgebiets-netzes, genannt "Natura 2000" erreicht.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha fino ad og-gi partecipato attivamente alla applicazione di dette direttive.

Die Autonome Provinz Bozen hat bis heute aktiv an der Erfüllung der europäischen Verpflichtungen in diesem Bereich gearbeitet.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha designato fino ad oggi 40 “Siti di importanza comunitaria” e 16 “Zone di protezione speziale”.

Die Landesregierung hat bereits 40 „Gebiete ge-meinschaftlicher Bedeutung“ und 17 „Besondere Schutzgebiete“ ausgewiesen.

In base all’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 63 del 26 ottobre 2001 il sito Natura 2000 Parco naturale Monte Corno (IT3110036) è stato designato come sito di importanza comunitario ed in base all’allegato B come Zona di protezione speciale.

Gemäß Anhang A des Dekretes des Landes-hauptmannes Nr. 63 vom 26. Oktober 2001 ist das Natura-2000-Gebiet Naturpark Trudner Horn (IT3110036) als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-tung sowie gemäß Anhang B als besonderes Schutz-gebiet ausgewiesen worden.

In base al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 63 del 26 ottobre 2001 va eseguita la valutazione d’incidenza per piani e progetti che ven-gono realizzati all’interno dei siti Natura 2000.

Das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 63 vom 26. Oktober 2001 sieht die Durchführung der Verträg-lichkeitsprüfung für Pläne und Projekte, die innerhalb der Natura-2000-Gebiete realisiert werden sollen, vor.

64 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

La Giunta provinciale ha autorizzato con delibera n. 1332 del 15 aprile 2002 la predisposizione delle Linee guida per l’elaborazione dei piani di gestione per i siti Natura 2000 in Alto Adige e di un piano di gestione pilota ai sensi della direttiva “Habitat”.

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 1332 vom 15. April 2002 die Erstellung eines Leitfadens für die Ausarbeitung der Managementpläne für die Natu-ra-2000-Gebiete in Südtirol und eines Pilotmanage-mentplans gemäß der FFH-Richtlinie genehmigt.

In base all’articolo 6 della direttiva “Habitat” (92/43/CEE) gli Stati membri stabiliscono per ciascuno dei siti Natura 2000 le misure di conservazione neces-sarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecolo-giche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

Gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie legen die Mit-gliedsstaaten für jedes Natura-2000-Gebiet die notwendi-gen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls ge-eignete, eigens für die Gebiete aufgestellte Management-pläne oder in andere Entwicklungspläne integrierte Be-wirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtli-cher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebens-raumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen.

In base all’articolo 4, comma 1 della direttiva “Uccelli” (79/409/CEE), sono previste per le specie elencate nell’allegato I della direttiva misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Gemäß Artikel 4, Absatz 1 der Vogelschutzricht-linie sind für die in Anhang I der Richtlinie aufgeliste-ten Arten besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume vorzusehen, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicher-zustellen.

L’articolo 1, comma 1226 della legge finanziaria 2007 del 27 dicembre 2006 n. 296 inerente la Conser-vazione degli habitat naturali che dispone che le re-gioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, devono effettuare e completare gli adempimenti, pre-visti dalla normativa, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Der Artikel 1 Absatz 1226 des Gesetzes vom 27. Dezember 2006 Nr. 296 (Finanzgesetz 2007) sieht bezüglich der Erhaltung der natürlichen und natur-nahen Lebensräume, folgendes vor: Um weitere Ver-tragsverletzungsverfahren zu vermeiden, müssen die Regionen und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen die Verpflichtungen, die in den Bestimmungen über die Erhaltung der natürlichen und naturnahen Lebensräume sowie der wild lebenden Flora und Fau-na enthalten sind.

Le misure di conservazione valide per tutti i siti Natura 2000 verranno definite con legge provinciale.

Die allgemein gültigen Maßnahmen für die Natura-2000-Gebiete werden mittels Landesgesetz festgelegt.

I piani di gestione Natura 2000 sono formati da una relazione e da tre cartografie.

Die Natura-2000-Managementpläne bestehen aus einem Bericht und drei Kartografien.

La relazione comprende la descrizione del sito, i risultati dei rilievi e le misure di conservazione degli habitat e delle specie per unità cartografica.

Der Bericht beinhaltet die Gebietsbeschreibung, die zusammenfassenden Kartierungsergebnisse sowie die Erhaltungsmaßnahmen der Lebensräume und der Arten pro Teilgebiet.

Le tre cartografie rispecchiano gli habitat Natura 2000, lo stato di conservazione e l’obiettivo di conser-vazione incluse le delimitazioni delle unità di terra in scala 1: 10.000.

Die drei Kartografien beinhalten die Natura-2000-Lebensräume, den Erhaltungszustand, das Erhal-tungsziel samt Teilgebietsabgrenzung im Maßstab 1: 10.000.

I siti designati come Zone di protezione speziale (ZPS) a livello provinciale vengono suddivisi - tenendo conto dei criteri ornitologici indicati nella direttiva “Uccelli” (79/409/CEE) e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle ZPS designate - in 6 diverse tipologie di habitat e cioè in:

1) ambienti aperti alpini 2) ambienti forestali alpini 3) ambienti semiaperti montani 4) ambienti steppici 5) zone umide 6) ambienti fluviali e foreste alluvionali.

Die in der Provinz ausgewiesenen Vogelschutz-gebiete werden unter Berücksichtigung der ornitho-logischen Kriterien, die in der Vogelschutzrichtlinie angeführt sind und der ökologischen Anforderungen der Arten, die in den ausgewiesenen Besonderen Schutzgebieten vorkommen, in 6 unterschiedliche Lebensraumtypologien eingeteilt und zwar in: 1. offene alpine Landschaften 2. alpine Wälder 3. halboffene Landschaften der montanen Stufe 4. Steppenvegetation 5. Feuchtgebiete 6. Süßwasserlebensräume und Auwälder.

Una o più tipologie di habitat possono essere at-tribuite a ciascuna delle zona di protezione speciale designate.

Eine oder mehrere dieser Lebensraumtypologien können den ausgewiesenen Vogelschutzgebieten zugewiesen werden.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 65 Le specie dell’allegato I della direttiva “Uccelli”

presenti in Alto Adige possono essere attribuiti alle sopraccitate tipologie di habitat.

Die in Südtirol vorkommenden Arten gemäß An-hang I der Vogelschutzrichtlinie können den oben ange-führten Lebensraumkategorien zugewiesen werden.

Le misure di conservazione per le tipologie di habitat sopra elencate sono approvate con delibera separata della Giunta provinciale.

Die Erhaltungsmaßnahmen für die oben aufgelis-teten Lebensraumtypologien werden mit getrenntem Beschluss der Landesregierung genehmigt.

Tutto ciò premesso e preso visione: Dies vorausgeschickt und nach Einsicht in: - della direttiva “Habitat” 92/43/CEE del 21 maggio

1992, e successive modifiche; - die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai

1992 (FFH-Richtlinie), in geltender Fassung; - della direttiva “Uccelli” 79/409/CEE del 2 aprile

1979, e successive modifiche; - die Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April

1979 (Vogelschutzrichtlinie), in geltender Fas-sung;

- dell’articolo 1 comma 1226 della legge finanzia-ria 2007 del 27 dicembre 2006 n. 296;

- den Artikel 1 Absatz 1226 des Gesetzes vom 27. Dezember 2006 Nr. 296 (Finanzgesetz 2007);

la Giunta provinciale ad unanimità di voti legal-

mente espressi, fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum

Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden

delibera Beschluss

1) di approvare il piano di gestione Natura 2000 peril sito Natura 2000 Parco naturale Monte Corno (IT3110036) in ottemperanza ai dettami dell’arti-colo 4 della direttiva „Uccelli“ e dell’articolo 6 della direttiva „Habitat“ con i seguenti compo-nenti: 1) relazione 2) 3 cartografie in scala 1: 10.000 inerente gli

habitat Natura 2000, lo stato di conserva-zione e l’obiettivo di conservazione degli Habitat Natura 2000.

2) La presente delibera è pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige.

3) Il piano di gestione Natura 2000 è pubblicato sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolza-no.

1) der Managementplan für das Natura 2000 Gebiet Naturpark Trudner Horn (IT3110036) ist in Erfül-lung der Verpflichtungen, die im Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie und im Artikel 6 der FFHRichtlinie enthalten sind, mit den nachfol-genden Bestandteilen genehmigt: 1) Bericht 2) 3 Karten im Maßstab 1:10.000 betreffend die

Natura 2000 Lebensräume, den Erhaltungs-zustand sowie die Erhaltungsziele der Natu-ra 2000 Lebensräume.

2) Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autono-

men Region TrentinoSüdtirol veröffentlicht. 3) Der Natura2000Managementplan wird auf den

WEBSeiten des Landes Südtirol veröffentlicht.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

[BO11080151987|P030|] [AM11080151987|P030|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 febbraio 2008, n. 279

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 4. Februar 2008, Nr. 279

Approvazione del programma statistico pro-vinciale 2008-2010

Genehmigung des Landesstatistikprogramms 2008-2010

omissis ….

LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt

66 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

delibera DIE LANDESREGIERUNG 1) di approvare il programma statistico provinciale

2008-2010, giusta allegata documentazione che forma parte integrante della presente delibera-zione;

1) das Landesstatistikprogramm 2008-2010 laut beiliegender Dokumentation, welche wesentli-cher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu ge-nehmigen;

2) di approvare l’unito elenco di rilevazioni statisti-

che, rientranti nel programma stesso, per le quali sussiste l’obbligo dei soggetti privati di fornire dati e notizie a loro richiesti;

2) das beigelegte Verzeichnis der statistischen Er-hebungen zu genehmigen, für welche private Körperschaften und einzelne Bürger verpflichtet sind, Daten und Informationen bereitzustellen;

3) che le strutture organizzative dell’amministra-

zione provinciale si avvalgano esclusivamente dell’Istituto provinciale di statistica - ASTAT per la progettazione e l’esecuzione di rilevazioni e studi di carattere statistico;

3) dass sich die Organisationseinheiten der Landes-verwaltung für die Planung und Durchführung von Erhebungen und Studien immer an das Lan-desinstitut für Statistik - ASTAT wenden;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione. 4) diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu

veröffentlichen.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

PROGRAMMA STATISTICO PROVINCIALE

2008-2010

LANDESSTATISTIKPROGRAMM 2008-2010

Sistema statistico provinciale Istituto provinciale

di statistica

Landesstatistiksystem Landesinstitut

für Statistik

1. Principi generali 1. Grundprinzipien

Il Programma statistico provinciale individua gli obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento e stabilisce di conseguenza tutti i progetti di interesse pubblico (rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e sistemi informativi statistici) che gli enti ed ammini-strazioni operanti nel Sistema statistico provinciale (LASTAP) debbono realizzare nell’ambito della rispet-tiva attività statistica nel corso del triennio stesso.

Im Landesstatistikprogramm sind die Ziele der kommenden drei Jahren enthalten. Im Landesstatis-tikprogramm werden alle Projekte von öffentlichem Interesse festgehalten (Erhebungen, Ausarbeitung der Daten, Projektstudien und statistische Informations-systeme), die die Körperschaften und Verwaltungen des Landesstatistiksystems (LASTAP) im Rahmen ihrer statistischen Tätigkeit im Laufe der drei Jahre durch-führen müssen.

L’inclusione di rilevazioni nel Programma stati-stico provinciale comporta l’obbligo per tutte le am-ministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma stesso; mede-simo obbligo sussiste per i soggetti privati, limitata-mente alle rilevazioni dello stesso Programma indica-

Für die im Landesstatistikprogramm vorgesehe-nen Erhebungen, sind alle Verwaltungen, Körper-schaften und öffentlichen Organe verpflichtet, die für diese Erhebungen notwendigen Daten und Angaben zur Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung gilt auch für private Körperschaften und einzelne Bürger, jedoch nur für jene Erhebungen aus dem Programm,

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 67

te nell’allegato elenco a loro riservato. L’obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui all’ar-ticolo 4, 1° comma, lettere d) ed e), del decreto legisla-tivo 30 giugno 2003, n. 196.

die in dem beigelegten Verzeichnis aufscheinen, das ihnen vorbehalten ist. Für die im Artikel 4, Absatz 1, Buchstaben d) und e) des Legislativdekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196 genannten personenbezogenen Daten besteht keine Antwortpflicht.

La tipologia dei lavori è così definita: Die Arbeiten werden folgendermaßen definiert: - rilevazione: processo finalizzato alla produzione

di informazioni statistiche da parte dell’ente tito-lare, consistente nella raccolta di dati diretta-mente presso imprese, istituzioni o persone fisi-che oppure attraverso documenti amministrativi e/o fonti organizzate pubbliche e private (regi-stri, archivi, basi di dati) e nel loro successivo trattamento;

- Erhebung: Verfahren zur Produktion statistischer Daten von seiten der zuständigen Körperschaft. Dabei werden die Daten entweder direkt bei den Firmen, Institutionen und Einzelpersonen ge-sammelt oder den Verwaltungsunterlagen und öffentlichen bzw. privaten Informationsquellen (Register, Archive, Datenbänke) entnommen. Nach der Erhebung werden die Daten verarbei-tet;

- elaborazione: processo finalizzato alla produzionedi informazioni statistiche da parte dell’ente tito-lare, consistente nel trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od elabora-zioni dello stesso o di altri soggetti, ovvero di da-ti di cui l’ente dispone in ragione della sua attivi-tà istituzionale;

- Ausarbeitung: Verfahren zur Produktion statisti-scher Informationen von seiten der zuständigen Körperschaft. Es besteht in der Verarbeitung von bereits verfügbaren Daten (aus früheren Erhe-bungen oder Ausarbeitungen) oder von Daten, über welche die zuständige Körperschaft auf-grund ihrer offiziellen Tätigkeit verfügt;

- studio progettuale: attività di analisi e ricerca finalizzata all’impianto, alla ristrutturazione o al miglioramento di uno o più processi di produzio-ne statistica; all’impianto di sistemi informativi e allo sviluppo di strumenti generalizzati per l’atti-vità statistica.

- Projektstudie: Analyse und Forschung, die auf folgendes ausgerichtet sind: Einrichtung, Um-strukturierung oder Verbesserung eines oder mehrerer statistischer Produktionsverfahren; Einrichtung von Informationssystemen; Entwick-lung allgemeiner Instrumente für die stati sti-sche Tätigkeit.

- sistema informativo statistico: processo statisticoin cui i dati prodotti sono: a) dati elementari e/o aggregati e metadati di documentazione di pro-cessi e contenuti informativi e/o tesauri statistici, b) provenienti da una pluralità di fonti statistiche e non, a titolarità anche di altri soggetti, c) inte-grati o armonizzati, dal punto di vista delle defi-nizioni e delle classificazioni utilizzate, d) dispo-sti per gli utilizzatori a vari livelli di aggregazio-ne e attraverso molteplici canali e forme di diffu-sione.

- statistisches Informationssystem: Statistischer Pro-zess, bei dem die produzierten Daten wie folgt de-finiert sind: a) Elementardaten und/oder aggregier-te Daten; Metadaten aus der Dokumentation von Prozessen und Dateninhalten; statistische Thesau-ren, b) sie können aus einer Vielzahl von statisti-schen Quellen stammen oder auch nicht, deren In-haber auch andere Rechtssubjekte sein können, c) sie können hinsichtlich ihrer Definition und ver-wendeten Klassifikationen integriert oder harmoni-siert sein, d) sie werden für die Benutzer auf ver-schiedenen Ebenen zusammengefasst und über verschiedenste Kanäle und Arten der Verbreitung zur Verfügung gestellt.

Un discorso a parte riguarda l’attività svolta da-gli altri uffici e servizi dell’Amministrazione pro-vinciale. La legge provinciale (n. 12/1996) pre-scrive che le strutture provinciali si avvalgano esclusivamente dell’Istituto provinciale di stati-stica per la progettazione, l’organizzazione e l’esecuzione di rilevazioni e studi di carattere statistico, salvo diversa intesa. Pertanto, per tutti i lavori inseriti nel Programma, la cui titolaritàviene fatta ricadere su dette strutture, l’Istituto provinciale di statistica assume il ruolo di garan-te del regolare svolgimento di tutte le procedure predisposte a tutela del segreto statistico e fun-zionali per un corretto uso statistico delle infor-mazioni raccolte.

Ein weiterer Punkt betrifft die Tätigkeiten der anderen Ämter und Dienste der Landesverwal-tung. Das Landesgesetz (Nr. 12/1996) bestimmt, dass sich die Organisationseinheiten der Landes-verwaltung für die Planung, Organisation und Durchführung von statistischen Erhebungen und Untersuchungen ausschließlich an das Landesin-stitut für Statistik zu wenden haben, falls nicht anders vereinbart. Daher übernimmt das Landes-institut für Statistik für alle in das Landesstatis-tikprogramm eingefügten Arbeiten, deren Inha-berschaft bei den einzelnen Organisationseinhei-ten liegt, die Rolle des Garanten für die reguläre Abwicklung aller Verfahren zum Schutz des sta-tistischen Geheimnisses und für den korrekten statistischen Umgang mit den gesammelten In-formationen.

68 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

1.1 Il trattamento di dati personali a fini statistici 1.1 Verarbeitung der personenbezogenen Daten für statistische Zwecke

La raccolta dei dati da parte dei soggetti titolari

dei trattamenti statistici compresi nel programma, avviene in base alle disposizioni contenute nel decre-to legislativo n. 322/1989 e nella legge provinciale n. 12/1996 e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003. I soggetti del Sistema statistico provinciale, per l’eser-cizio delle loro funzioni, hanno accesso a tutti i dati in possesso della propria amministrazione, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per esigenze particolari, può essere richiesta la comunica-zione di dati anche in forma nominativa, fatte salve le riserve previste dalla legge.

Wer vom Landesstatistikprogramm zur Daten-verarbeitung für statistische Zwecke berechtigt wird, hat die Datenerhebung gemäß Bestimmungen des Legislativdekretes Nr. 322/1989 und des Landesgeset-zes Nr. 12/1996 sowie gemäß Bestimmungen des Legislativdekretes Nr. 196/2003 zum Schutz von pen-sonenbezogenen Daten durchzuführen. Damit die Subjekte des Landesstatistiksystems ihre Funktionen ausführen können, wird ihnen der Zugriff auf alle Daten der eigenen Verwaltung gewährt; davon aus-genommen sind Daten, in die von Rechts wegen nicht Einsicht genommen werden darf. Im Falle besonderer Bedürfnisse können die personenbezogenen Daten -bis auf die gesetzlich vorgesehenen Fälle - auch samt Vor- und Zuname angefordert werden.

Le disposizioni sulla tutela dei dati personali, in particolare il codice di deontologia e buona condotta, emanato con provvedimento del Garante dei dati personali, hanno recato specificazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini di ricerca statistica. In base a tali disposizioni, i soggetti del Sistema che raccolgono e trattano dati personali per scopi statistici sono tenuti a quanto segue:

Die Bestimmungen zum Schutz der personenbe-zogenen Daten und insbesondere der von der Daten-schutzbehörde erlassene Deontologie- und Verhal-tenskodex enthalten die Anweisungen für die Vorge-hensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für statistische Zwecke. Diesen Bestimmungen zufolge sind die Mitglieder des Landesstatistiksys-tems, die für statistische Zwecke Daten erheben und verarbeiten, zu Folgendem verpflichtet:

- dare idonea informativa agli interessati; - sie haben den interessierten Subjekten klare Informationen zu erteilen;

- adottare le misure occorrenti per consentire l’e-sercizio del diritto di accesso;

- sie ergreifen die notwendigen Maßnahmen zur Erteilung der Zugriffsrechte;

- rendere anonimi i dati oggetto del trattamento, salvo che siano utilizzabili per successivi tratta-menti statistici;

- sie anonymisieren die zu verabeitenden Daten, es sei denn, dass sie für spätere statistische Zwe-cke verarbeitet werden;

- conservare, di norma, i dati personali in unaforma che consenta l’identificazione dell’interes-sato per il tempo strettamente necessario per lo specifico trattamento statistico;

- sie sorgen dafür, dass die Bewahrung der perso-nenbezogenen Daten die Ermittlung der Betrof-fenen sichert und zwar für die Zeit, der es bei der statistischen Datenverarbeitung bedarf;

- custodire separatamente i dati identificativi del-l’interessato, salvo particolari caratteristiche del trattamento o se la separazione comporti l’im-piego di mezzi manifestamente sproporzionati;

- die personenbezogenen Daten des Betroffenen sind gesondert aufzubewahren, es sei denn, be-sondere Eigenschaften der Verarbeitung sehen es anders vor oder die gesonderte Aufbewahrung bedarf übertriebener Maßnahmen;

- adottare opportune modalità nella diffusione deidati, al fine di rendere non identificabile l’inte-ressato;

- sie ergreifen bei der Datenverbreitung die not-wendigen Vorkehrungen zur Anonymisierung der Betroffenen;

- adottare idonee misure di tutela nella comunica-zione dei dati fra i soggetti del sistema;

- sie ergreifen die notwenigen Vorsichtsmaßnah-men bei der Datenübermittlung zwischen den Mitgliedern des Landesstatistiksystems;

- adottare, infine, le misure di sicurezza previste al titolo V del decreto legislativo 196/2003.

- sie haben die vom Legislativdekret Nr. 196/2003 unter Titel V vorgeschriebenen Sicherheitsmaß-nahmen anzuwenden.

Una particolare attenzione viene dedicata al trat-

tamento dei dati sensibili indicati all’articolo 4, 1° comma, lettera d) del decreto legislativo 196/2003. Il loro trattamento da parte di soggetti pubblici è con-sentito soltanto se autorizzato da apposita disposi-zione di legge nella quale siano specificati i dati da trattare, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità

Besonderes Augenmerk gilt der Verarbeitung sensibler Daten, von denen im Art. 4, Absatz 1, Buch-staben d) des Legislativdekretes Nr. 196/2003 die Rede ist. Die öffentlichen Subjekte dürfen diese Daten nur dann verarbeiten, wenn sie mit eigener Gesetzesver-ordnung dazu berechtigt werden. In dieser Verord-nung sind die zu verarbeitenden Daten anzugeben

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 69

di interesse pubblico perseguite (art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003). Il decreto legislativo n. 196/2003, all’articolo 98, considera di rilevante inte-resse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubbli-ci che fanno parte del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989.

sowie die Verfahrensweisen und die Zwecke, die von öffentlichem Interesse sind (vgl. Art. 20 des Legisla-tivdekretes Nr. 196/2003). Von öffentlichem Interesse sind - laut Artikel 98 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 - die Datenverarbeitungen von Seiten der öffentlichen Subjekte, die gemäß Legislativdekret Nr. 322/1989 zum Gesamtstaatlichen Statistiksystem gehören.

Al fine di dare attuazione al dettato normativo, sono state acquisite, per ciascuna rilevazione ed ela-borazione prevista dal programma statistico provin-ciale 2008-2010, informazioni su eventuali dati perso-nali di cui al citato articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 196/2003, che fossero oggetto di trattamento e sulle modalità del tratta-mento stesso. Tali informazioni sono riprodotte nelle schede allegate. Le informazioni riguardanti lavori la cui titolarità ricade sull’Istat sono state desunte diret-tamente dal Programma statistico nazionale.

Um diese Gesetzesbestimmung umsetzen zu können, wurden für jede Datenerhebung und-verarbeitung, die im Landesstatistikprogramm 2008-2010 enthalten ist, Informationen eingeholt über allfällige zu verarbeitende personenbezogene Daten gemäß oben genanntem Art. 4, Absatz 1, Buchstaben d) und e) des Legislativdekretes Nr. 196/2003 und über die Verarbeitung dieser Daten. Diese Informatio-nen sind in den beigelegten Formblättern enthalten. Die Informationen über die Arbeiten des Istat als Rechtsinhaber wurden direkt dem gesamtstaatlichen Statistikprogramm entnommen.

70 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Tab. 1

STATISTISCHE ARBEITEN DES LANDESSTATISTIKPROGRAMMES 2008-2010,

FÜR WELCHE DIE ERFASSUNG SENSIBLER DATEN VORGESEHEN IST

BSL

001 BSL004

BSL007

BSL012

BSL 013

BEV 004

GES 002

GES003

GES025

GES028

Die Erhebung verwendet personenbezogene Daten 1 direkt bei den interessierten Subjekten gesammelt (physische

Personen, Unternehmen, Institutionen) 2 aus Verwaltungsakten bzw. -archiven entnommen, die vom Inhaber oder von anderen

Subjekten geführt werden 3 die von vorhergehenden statistischen Verarbeitungen stammen

1 1 1 1 1 1-2 1, 2 1 1 1

Kann mit der Verwendung von anonymen Daten der Zweck für die Verarbeitung verfolgt werden? no no no no no no no no no no

Gründe für die Verwendung von personenbezogenen Daten 1 Wirtschaftliche Erfordernisse, wenn die personenbezogenen Daten bereits aus Verwaltungs-

akten bzw. -archiven/Registern in Papierform oder informatisierter Form verfügbar sind 2 Definition von Musterentwürfen und/oder Auswahl der

Einheiten, bei denen die Sammlung der Daten erfolgt 3 Durchführung von laufenden und Langzeiterhebungen 4 Durchführung von Kontroll-, Qualitäts- und Deckungserhebungen 5 Aufbau von statistischen Archiven und von informatisierten Systemen 6 Andere Gründe

3 3 3 3 3 1,5 3 3 3 3

In den Arbeiten wurden personenbezogene Daten verwendet um folgendes zu erheben: 1 Rassische und ethnische Herkunft

In diesem Falle genau angeben: a die Daten beinhalten die Sprachgruppenzugehörigkeit b die Daten betreffen die Verabreichung von formulierten Fragebögen ausschließlich in eine der

beiden Sprachen die von den Sprachgruppen verwendet werden 2 Religiöse, philosophische oder andere Ansichten 3 Politische Meinungen 4 Zugehörigkeit zu Parteien, Gewerkschaften, Vereinen, oder Organisationen religiösen,

philosophischen oder politischen Charakters 5 Gesundheitszustand 6 Sexualleben 7 Maßnahmen gemäß Art. 3, Absatz 1, Buchstaben a) bis o) und p) bis u) des DPR vom 14.

November 2002, Nr. 313 betreffend das Strafregister, das Register über anhängige Verwal-tungsverfahren und die verhängten Verwaltungsstrafenoder über die Eigenschaften einer Person als angeklagte oder alsden Vorerhebungen unterworfene Person (Verdächtiger) im Sinne der Artikel 60 und 61 der Strafprozessordnung.

1b,2, 4,

5 1b, 5 1b, 5 1b, 5 1b, 5 5 5 5 16,5 1b,5

Wurden die personenbezogenen Daten der statistischen Erhebung ursprünglich gesammelt um andere Zwecke zu verfolgen? no no no no no no no no no no

Wurden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um für Interessierte den Zugang zu statistischen Archiven die Daten beinhalten, die sie betreffen, zu erleichtern, um die Ajourierung, Korrektur oder Ergänzungen zu verlangen? Bei einer negativen Antwort ist die Ajourierung, Korrektur oder Ergänzungen der Daten, die die Interessierten betreffen, nicht möglich: a) für die Art oder den Stand der Erhebung b) weil der Aufwand von Mitteln unvertretbar groß wäre.

si si si si si si si si si si

Wurden die personenbezogenen Daten der statistischen Verarbeitung nach deren Sammlung (oder nach deren Entnahme aus Verwaltungsakten bzw. -archiven) anonymisiert? si si si si si si si si si si

Wurden die Mindestsicherheitsvorkehrungen gemäß Art. 33 des Legislativdekrets Nr. 196/2003 und beiliegenden technischen Vorschriften ergriffen? si si si si si si si si si si

Wurden die statistischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit so veröffentlicht, dass bei den perso-nenbezogenen, „sensiblen“ Daten weder direkt noch indirekt Rückschlüsse auf die be- troffenen Personen möglich sind?

si si si si si si si si si si

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 71

Tab. 1

LAVORI STATISTICI DEL PROGRAMMA STATISTICO PROVINCIALE 2008-2010

PER I QUALI È PREVISTA LA RACCOLTA DI DATI SENSIBILI

BIL 023

ERW 022

ERW 023

ERW 034

ELÖ 004

SOZ 012

SOZ 024

SOZ 027

SOZ 033

SOZ034

VER002

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1, 2

La rilevazione utilizza dati personali 1 raccolti direttamente presso i soggetti interessati (persone fisiche, imprese, istitu-

zioni) 2 provenienti da documenti amministrativi e/o archivi di natura gestionale ammini-

strativa, detenuti dal soggetto titolare o da altri soggetti 3 derivanti da precedenti trattamenti statistici

no no no no no no no no no no no Le finalità del trattamento possono essere perseguite con l’usodi dati anonimi?

3 2, 3 2, 3 2 2, 3 3 3 3 3 3 3

Motivo del ricorso all’uso di dati personali 1 Esigenze di economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti

amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati 2 Definizione di disegni campionari e/o selezione delle unità presso cui effettuare la

raccolta dei dati 3 Esecuzione di indagini continue e longitudinali 4 Esecuzione di indagini di controllo, di qualità e di copertura 5 Costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi 6 Altro motivo

1b 1a 1a 1a 1a 1a 1a 5 1a 1a 1a

Nel lavoro sono trattati dati personali idonei a rivelare: 1 Origine razziale ed etnica

In tal caso precisare: a i dati riguardano l’appartenenza a gruppi linguistici b i dati riguardano la somministrazione di questionari formulati esclusivamente in

una delle lingue usate dai gruppi linguistici 2 Convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere 3 Opinioni politiche 4 Adesione a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni

a carattere religioso, filosofico o politico 5 Stato di salute 6 Vita sessuale 7 Provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o)

e da p) a u) del DPR 14 novembre 2002, n. 313, in materiadi casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli ar-ticoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

no no no no no no no si no no no I dati personali oggetto del trattamento statistico sono raccolti, originariamente, per scopi diversi?

si si si si si si si si si si si

Sono adottate le misure occorrenti per facilitare all’interessato l’accesso agli archivi stati-stici contenenti dati che lo riguardano per chiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’inte-grazione? In caso di risposta negativa, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati cheriguardano l’interessato non risulta possibile: a) per la natura o lo stato del trattamento b) perché comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati

si si si si si no no si no no si I dati personali oggetto del trattamento statistico sono resi anonimi dopo la raccolta (o l’acquisizione da documenti o archivi gestionali amministrativi)?

si si si si si si si si si si si Sono adottate le misure minime di sicurezza previste dagli articoli 33 e seguenti del decre-to legislativo n. 196/2003 e al disciplinare tecnico ad esso allegato?

si si si si si si si si si si si I risultati statistici del presente lavoro sono diffusi in modo tale che gli interessati ai qualisi riferiscono i dati personali "sensibili" oggetto di trattamento non siano identificabilidirettamente o indirettamente?

72 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

2. Lineamenti generali 2. Grundzüge des Programmes

La statistica ufficiale è chiamata ad analizzare gli

sviluppi sociali, economici ed istituzionali, esaminan-do i fenomeni e rendendo disponibili gli strumenti conoscitivi a supporto di interventi rapidi ed efficaci da parte degli organi di governo.

Die amtliche Statistik untersucht die gesellschaft-lichen, wirtschaftlichen und institutionellen Entwick-lungen, indem die Phänomene beobachtet und die gewonnenen Erkenntnisse bekannt gemacht werden, damit seitens der Entscheidungsträger rasche und wirkungsvolle Maßnahmen getroffen werden können.

L’informazione statistica è al servizio del cittadi-no e della collettività: l’incremento della conoscenza è condizione essenziale per lo sviluppo dei processi democratici.

Statistische Informationen dienen dem Bürger bzw. der breiten Öffentlichkeit, da sie den Informati-onsstand verbessern und dadurch zu einem besseren demokratischen Prozess beitragen.

Le iniziative promosse dai soggetti facenti parte del Sistema statistico provinciale presentano caratte-ristiche di utilità pratica: nella progettazione dei lavo-ri viene dedicata grande attenzione alla loro efficacia in campo sociale, amministrativo e politico.

Besonders positiv zu bewerten, ist der von allen Subjekten des Landesstatistiksystems sehr praxisbe-zogene Ansatz der amtlichen Statistik. Bei der Durch-führung der Arbeiten wird großer Wert auf die an-schließende Weiterverwendung durch Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit gelegt.

L’attività statistica programmata per il triennio 2008-2010 registra una significativa mobilità rispetto alla precedente edizione. Non sono stati riproposti 29 lavori, perchè conclusi, abbandonati, soppressi oppu-re ridefiniti, mentre entrano per la prima volta 33 lavori ed altri 4 vengono riproposti dopo qualche anno di pausa. In complesso l’intero Sistema della statistica ufficiale di interesse pubblico curerà la rea-lizzazione di 260 lavori, otto in più rispetto al prece-dente Programma.

Das für den Zeitraum 2008-2010 geplante Statis-tikprogramm bietet im Vergleich zum vorhergehen-den Programm etliche Neuheiten an: 29 Arbeiten wurden nicht mehr aufgenommen, weil sie entweder abgeschlossen, abgebrochen, neu definiert oder ein-gestellt worden sind, 33 Arbeiten sind dagegen neu und 4 Arbeiten wurden nach einer mehrjährigen Pau-se neu aufgelegt. Insgesamt wird das System der amt-lichen Statistik von öffentlichem Interesse 260 Arbei-ten betreuen; das sind acht Arbeiten mehr als im letz-ten Programm.

2.1 Gli obiettivi generali 2.1 Allgemeine Ziele

I principali obiettivi per il triennio 2008-2010 scaturiscono dalla valutazione concorde di tutte le componenti del Sistema statistico provinciale. Si con-figurano pertanto come obiettivi strategici per la sta-tistica ufficiale provinciale.

Die wichtigsten Ziele für das Dreijahrespro-gramm 2008-2010 wurden im Einvernehmen mit allen Mitgliedern des Landesststistiksystems vereinbart. Sie dienen als strategische Ausrichtung für die amtliche Statistik in Südtirol.

• adozione di iniziative indirizzate allo sviluppo della cultura statistica ed all’educazione al suo uso, sia all’interno delle istituzioni pubbliche e private, sia presso le famiglie e le imprese, ma soprattutto con iniziative mirate presso le istitu-zioni scolastiche;

• Umsetzen von Maßnahmen, um bei der Öffent-lichkeit das Interesse für die Statistik zu wecken und damit statistische Daten die richtige An-wendung finden: Durchführung entsprechender Maßnahmen sowohl in den öffentlichen und pri-vaten Körperschaften als auch in den Privat-haushalten und Unternehmen und insbesondere in den Schulen;

• soddisfacimento del fabbisogno di informazione statistica mediante una più ampia utilizzazione dei giacimenti informativi esistenti presso le pubbliche amministrazioni ed un più efficace sfruttamento dei dati già raccolti;

• Deckung des Bedarfs an statistischer Information durch umfassende Nutzung des in den öffentli-chen Verwaltungen vorhandenen informativen Materials und effiziente Verwertung der bereits gesammelten Daten;

• ulteriore allargamento dell’offerta informativa su rete internet e riduzione della produzione edito-riale su carta;

• Weiterer Ausbau des Informationsangebots im Internet und Reduzierung der Druckschriften auf Papier;

• messa a disposizione di dati di dettaglio, tramite sviluppo di Data-Ware-House, nell’ambito delle possibilità legali;

• Verfügbarmachung von detalierten Daten durch Ausbau der DWH-Systeme im Rahmen der ge-setzlichen Möglichkeiten;

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 73

• Inserimento nel Programma di tutte le iniziative prodotte dai soggetti appartenenti al Sistema, nonchè di tutte le attività statistiche che sebbene siano gestite da strutture esterne al Sistema sta-tistico provinciale, presentino caratteristiche di interesse pubblico e vengano condotte nel rispet-to delle metodologie e dei principi della statistica ufficiale;

• Aufnahme aller von den Mitgliedern des Systems durchgeführten Arbeiten in das Programm, so-wie all jener statistischen Tätigkeiten externer Einrichtungen die von öffentlichem Interesse sind und nach den Grundsätzen der amtlichen Statistik durchgeführt werden;

• razionalizzazione dell’attività di rilevazione, evitando sovrapposizioni da parte delle diverse componenti del Sistema statistico provinciale;

• Rationalisierung der Erhebungstätigkeit bzw. Ver-meidung von Doppelerhebungen seitens der im Landesstatistiksystem vertretenen Körperschaften;

• integrazione della produzione statistica del Si-stema statistico provinciale nell’ambito europeo:

• Eingliederung der statistischen Produktion des Landesstatistiksystems auf europäischer Ebene:

- progressivo allineamento agli standard me-todologici europei,

- schrittweise Angleichung an die europäi-schen methodischen Standards,

- sviluppo della cooperazione internazionale in campo statistico;

- Entfaltung der internationalen Zusammen-arbeit im Bereich Statistik;

• allargamento delle iniziative di collaborazione ed

interazione fra le componenti del Sistema, sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva delle indagini ed elaborazioni statistiche;

• Erweiterung der Zusammenarbeit und der Bezie-hungen zwischen den einzelnen Mitgliedern des Systems, und zwar sowohl in der Planungs- als auch in der Durchführungsphase der statisti-schen Untersuchungen und Ausarbeitungen;

• sviluppo di sistemi informativi statistici integra-ti, capaci di rispondere più efficacemente ai biso-gni di una domanda sempre più complessa e ar-ticolata, in particolare tramite applicativi messi a disposizione sulla rete internet;

• Entwicklung von integrierten statistischen In-formationssystemen, besonders durch die Bereit-stellung eigener Anwendungen im Internet, um einer immer komplexeren Nachfrage auf effizien-te Weise gerecht zu werden;

• ampliamento e contemporanea razionalizzazione dell’offerta di informazione statistica territoriale, attraverso la predisposizione di prodotti tramite applicativi per Sistemi informativi geografici;

• Erweiterung und gleichzeitig Rationalisierung des Angebots an statistischer Information auf lo-kaler Ebene durch die Bereitstellung von Produk-ten mittels Anwendungen für geografische In-formationssysteme;

• utilizzo rafforzato della tecnologia CATI per le indagini e costituzione di un sistema CAPI di in-dagini per la statistica ufficiale;

• Verstärkte Nutzung der CATI-Technologie für Umfragen und Aufbau eines CAPI-Umfrage-systems für die amtliche Statistik;

• predisposizione della biblioteca "virtuale" dell’ASTAT; • Aufbau der „virtuellen“ Bibliothek im ASTAT; • preparazione di una raccolta di dati a confronto

fra le tre regioni confinanti Alto Adige, Tirolo e Trentino;

• Bereitstellung einer Datensammlung zum statis-tischen Vergleich zwischen den drei Nachbarlän-dern Südtirol, Tirol und Trentino;

• predisposizione del volume "Sommario di stati-stiche storiche" da parte dell’Astat;

• Erstellung des Bandes „Statistische Zeitreihen fürSüdtirol“ durch das Astat;

• analisi statistica e calcolo di indicatori per il Con-trollo di gestione e il sistema informativo dire-zionale per l’amministrazione provinciale; inte-grazione dell’analisi con approfondimenti ma-croeconomici (Settore Controlling, Astat);

• Statistische Auswertung und Berechnung von Indikatoren zum Controlling und Führungsin-formationssystem der Landesverwaltung; Integ-ration der Analysen um die volkswirtschaftliche Komponente (Bereich Controlling, Astat);

• lavori preparatori per i prossimi censimenti ge-nerali 2010-2011.

• Vorbereitungsarbeiten für die anstehenden Großzählungen 2010-2011.

Area demografica-sociale e sanità Bereich Bevölkerung, Soziales und Sanität ASTAT: ASTAT: • Elaborazione e pubblicazione di previsioni de-

mografiche di base per i prossimi 10-15 anni. Questa viene integrata con le previsioni derivate relative a famiglie, popolazione scolastica, fabbi-sogno abitativo e popolazione straniera;

• Ausarbeitung und Veröffentlichung einer aktua-lisierten Bevölkerungsprognose für die nächsten 10-15 Jahre. Darauf aufbauend werden Progno-sen für Haushalte, Schulbevölkerung, Wohnun-gen und Ausländer abgeleitet;

74 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

• Aggiornamento e potenziamento della banca datisulle scuole e consolidamento di un sistema in-formativo nel settore scolastico;

• Aktualisierung und Ausbau der Datenbank zu den Schulen; Aufbau eines umfassenden Informa-tionssystems im Bereich Schule;

• Collaborazione con gli uffici interessati per com-pletare l’informatizzazione delle procedure di raccolta dei dati statistici nel settore scolastico;

• Zusammenarbeit mit den betroffenen Ämtern, um die Informationsflüsse im Schulbereich voll-ständig zu informatisieren;

• Completamento e consolidamento delle statisti-che nel settore culturale al fine di completare il quadro della formazione professionale e dell’edu-cazione in età adulta e fornire una visione glo-bale della situazione educativa in provincia di Bolzano: educazione permanente, musei, inizia-tive culturali, biblioteche;

• Vervollständigung und Überarbeitung der Statis-tiken im Kulturbereich, um eine umfassende Ge-samtschau der beruflichen und persönlichen Weiterbildung, der Museen, der Kulturveranstal-tungen und der Bibliotheken zu erhalten und so das Gesamtbild von Bildung und Weiterbildung in Südtirol abzurunden;

• pubblicazione dei risultati dell’indagine su reddi-ti e condizioni di vita (EU-SILC);

• Veröffentlichung der Ergebnisse der Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC);

• Conduzione dell’indagine multiscopo tematica "L’uso del tempo 2008";

• Durchführung der Mehrzweckerhebung: „Zeiter-fassung 2008“;

• standardizzazione delle statistiche sui dipendenti pubblici in provincia di Bolzano;

• Standardisierung der Statistiken zu den öffent-lich Bediensteten in Südtirol;

• effettuazione di indagini demoscopiche su diver-se tematiche e relativa diffusione: stranieri, wel-lness e welfare, istruzione e percorsi formativi;

• Durchführung und Aufbereitung von demoskopi-schen Untersuchungen zu verschiedenen The-menbereichen (Ausländer, Wellness und Welfare, Bildung und Berufswelt);

• Diffusione di opuscoli tematici: famiglie, giovani, Gender Mainstreaming.

• Veröffentlichung von Foldern zu den Themenbe-reichen Familie, Jugend, Gender Mainstreaming.

Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL: Arbeitsförderungsinstitut - AFI: • indagine sui lavoratori atipici, parasubordinati,

CoCoPro e simili. • Untersuchung zu den untypischen Arbeitsver-

hältnissen, Scheinselbständigen, Freie Mitarbei-ter und Ähnliches.

Ripartizione politiche sociali: Abteilung Sozialwesen: • effettuazione di indagini in campo sociale; predi-

sposizione della Relazione sociale provinciale e delle Statistiche sociali.

• Durchführung und Aufbereitung der Erhebungen im Sozialbereich. Erstellung des Landessozialbe-richtes und der Sozialstatistiken.

Ripartizione sanità Abteilung Gesundheit • inserimento nel Programma dei flussi di dati in

campo sanitario. • Einfügen in das LSP der Datenflüsse im sanitären

Bereich. Ripartizione lavoro: Abteilung Arbeit: • sviluppo del Data-Ware-House sul lavoro; • Weiterführung des DWH zur Arbeit; • analisi sul mercato del lavoro in collaborazione

con ASTAT, IRE e IPL. • Arbeitsmarktanalyse in Zusammenarbeit mit

ASTAT, IRE e IPL.

Area economica e ambientale Bereich Wirtschaft und Umwelt ASTAT: ASTAT: • Conduzione di tutte le indagini Istat previste dal

Programma statistico nazionale, con rappresen-tatività provinciale inerenti all’area economica e ambientale

• Führung aller vom nationalen Statistikprogramm vorgesehenen Istat-Erhebungen im Bereich Wirt-schaft und Umwelt

• Attività preparatorie per la conduzione dei Cen-simenti 2009-11 relativi al settore Nonprofit, A-gricoltura, Industria e servizi

• Vorbereitende Tätigkeiten für die Durchführung der Zählungen 2009-11 in den Sektoren Nonpro-fit, Landwirtschaft, Arbeitsstätten

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 75

• Impostazione di una tavola economica interset-toriale per la provincia Autonoma di Bolzano

• Ausarbeitung einer ökonomischen intersektoriel-len Tabelle für die Autonome Provinz Bozen

• Rilevazione dei dati integrativi, necessari per la predisposizione del conto satellite sul turismo ed inizio analisi

• Erhebung aller erforderlichen Ergänzungsdaten für den Aufbau des Tourismus-Satellitenkonto und Start der Analysen

• Aggiornamento della pubblicazione relativa ai lavoratori dipendenti e relative retribuzioni con un primo confronto comparativo tra settore pri-vato e settore pubblico

• Aktualisierung der Publikation bezüglich der Arbeitnehmer und deren Entlohnungen mit ei-nem ersten Vergleich zwischen privatem und öf-fentlichem Sektor

• Analisi della struttura produttiva locale di impre-se, UL e addetti mediante gli archivi ASIA e ASIA-UL

• Untersuchung der Produktionsstruktur lokaler Unternehmen, Arbeitsstätten und Beschäftigte über die Archive ASIA und ASIA-UL

• Aggiornamento e pubblicazione degli indici di bilancio delle imprese provinciali

• Überarbeitung und Veröffentlichung der Bilanz-kennzahlen der Südtiroler Unternehmen

• Costruzione di un sistema informativo relativo ai principali dati sulla mobilità

• Ausarbeitung eines Informationssystems für die wichtigsten Mobilitätsdaten

• Implementazione di un unico archivio informa-tizzato relativo a tutti gli esercizi ricettivi

• Implementierung eines einzigen Informationsar-chivs aller Beherbergungsbetriebe

• Posizionamento della Provincia di Bolzano rispet-to agli indicatori di Lisbona e rilevazione dell’ European Innovation Scoreboard: pubblicazione sul WEB

• Aufbau einer Datenverbreitung über Internet bezüglich der EU-Indikatoren und des European Innvovation Scoreboard (Lissabon) der Autono-men Provinz Bozen

• Approfondimenti di analisi mediante l’utilizzo di dati fiscali sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche

• Vertiefende Studien unter Verwendung der Steu-erdaten von physischen und juridischen Perso-nen

• Raccolta e pubblicazione statistica, dei dati rela-tivi ai contratti pubblici di fornitura e servizi a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

• Sammlung und statistische Auswertung der Da-ten bezüglich öffentlicher Liefer- und Dienstleis-tungsverträge aufgrund des Inkrafttretens des LD vom 12.4.2006, Nr. 163.

Istituto di ricerca economica - IRE: Wirtschaftsforschungsinstitut - WIFO: • perfezionamento dell’analisi congiunturale • Optimierung der Konjunkturanalyse • studio sui redditi secondari in agricoltura. • Studie zu Nebenerwerb in der Landwirtschaft. Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL: Arbeitsförderungsinstitut - AFI: • studio sulla distribuzione funzionale dei redditi

in provincia di Bolzano • Studie zur funktionalen Einkommensverteilung

in Südtirol • studio sulle crisi/cessazioni aziendali. • Studie zu Betriebskrisen/-schließungen. 2.2 Gli enti realizzatori e le risorse 2.2 Die ausführenden Körperschaften und die Res-

sourcen Il Programma statistico provinciale individua due

grandi gruppi di iniziative: Das Landesstatistikprogramm sieht zwei große

Tätigkeitsbereiche vor: - lavori già presenti nel Programma statistico na-

zionale, - Arbeiten, die bereits im Gesamtstaatlichen Statis-

tikprogramm aufscheinen, - rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali sca-

turenti da iniziative locali. - Erhebungen, Ausarbeitungen und Projektstudien,

die auf lokaler Initiative beruhen.

Nel prospetto che segue sono sintetizzate quan-titativamente le iniziative inserite nel Programma statistico provinciale per il triennio 2008-2010, suddi-vise per area di intervento e per ente titolare.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Tätigkeiten, die das Landesstatistikprogramm für die Jahre 2008-2010 vorsieht, unterteilt nach Aktionsbe-reich und zuständiger Körperschaft.

I lavori ad iniziativa locale risultano numerica-mente superiori rispetto a quelli derivati dal Pro-gramma statistico nazionale: 171 contro 89. Nell’edi-zione precedente il rapporto era di 169 a 83.

Die Arbeiten auf lokaler Initiative übertreffen zahlenmäßig jene aus dem Gesamtstaatlichen Statis-tikprogramm: 171 zu 89. Im vorhergehenden Pro-gramm war das Verhältnis 169 zu 83.

76 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

66 sono le iniziative a carattere locale che non sono promosse direttamente dall’astat, qualcuna in più rispetto al Programma precedente (62).

66 Tätigkeiten mit lokalem Charakter werden -etwas mehr als im vorhergehenden Statistikpro-gramm (62) - nicht direkt vom Astat getragen.

Allargata risulta essere la collaborazione fra le

varie componenti, principalmente fra l’istituto di sta-tistica e le altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale, che viene giudicata molto positiva. L’Istituto provinciale di statistica incrementa la pro-pria funzione di supporto per elaborazioni e studi delle ripartizioni dell’Amministrazione provinciale.

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiede-nen Mitgliedern des Systems ist enger geworden, vor allem jene zwischen dem Landesinstitut für Statistik und den anderen Abteilungen der Landesverwaltung kann als sehr positiv bewertet werden. Das Landesin-stitut für Statistik ist zunehmend Dienstleister für Auswertungen und Studien der Abteilungen der Lan-desverwaltung

In allegato è disponibile il programma di diffu-sione dei dati rilevati ed elaborati. Vengono indicate le principali pubblicazioni che verranno predisposte nel corso del prossimo anno 2008.

Als Anhang wurde der Veröffentlichungsplan für die erhobenen und ausgearbeiteten Daten beigelegt. Darin sind die wichtigsten für das kommende Jahr vorgesehenen Publikationen enthalten.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 77

Tab. 2

Arbeiten, die im Landesstatistikprogramm für die Jahre 2008-2010 aufscheinen, nach Bereich und zuständiger Körperschaft

Lavori presenti nel Programma statistico provinciale 2008-2010 per area ed ente titolare

Allgemeiner und methodologischer

Bereich

Area generale e metodologica

Bevölkerungs-statistik

Areademografica

Wirtschafts-statistik

Areaeconomica

Insgesamt

Totale

Arbeiten auf lokaler Initiative: ASTAT Lavori ad iniziativa locale: ASTAT

Erhebungen - 16 35 51 Rilevazioni Ausarbeitungen 6 9 14 29 Elaborazioni Projektstudien 10 2 8 20 Studi progettuali Statistische Systeme - 1 4 5 Sistemi statistici

Insgesamt 16 28 61 105 Totale

Andere Arbeiten auf lokaler Initiative : andere Ämter des LASTAP (Wifo und andere) Altri lavori ad iniziativa locale: altri uffici LASTAP (Ire e altri)

Erhebungen 3 19 7 29 Rilevazioni Ausarbeitungen 6 16 6 28 Elaborazioni Projektstudien 1 5 3 9 Studi progettuali

Insgesamt 10 40 16 66 Totale

Bereits in das Gesamtstaatliche Statistikprogramm aufgenommene Arbeiten Lavori già inseriti nel Programma statistico nazionale

Erhebungen 3 31 55 89 Rilevazioni

Insgesamt 3 31 55 89 Totale

Arbeiten insgesamt Totale lavori

Erhebungen 6 66 97 169 Rilevazioni Ausarbeitungen 12 25 20 57 Elaborazioni Projektstudien 11 7 11 29 Studi progettuali Statistische Systeme - 1 4 5 Sistemi statistici

Insgesamt 29 99 132 260 Totale

Vorbemerkung: Im Programm werden folgende Kürzel verwendet Avvertenza: nel Programma vengono utilizzate alcune sigle che sono così da interpretare: - ASTAT Landesinstitut für Statistik/Istituto provinciale di statistica - ISTAT Nationalinstitut für Statistik/ stituto nazionale di statistica - LASTAP Landesstatistiksystem/Sistema statistico provinciale - SISTAN Gesamtstaatliches Statistiksystem/Sistema statistico nazionale - WIFO / IRE Wirtschaftsforschungsinstitut (Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen)

Istituto di Ricerca Economica (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano) - AFI / IPL Arbeitsforderungsinstitut/Istituto per la promozione dei lavoratori - GSP / PSN Gesamtstaatliches Statistikprogramm/Programma statistico nazionale - AGS Allgemeine Gliederungssystematik/Classificazione generale sistematica

78 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

3.1 Arbeiten auf lokaler Initiative 3.1 Lavori ad iniziativa locale 3.1.1 Programmierte Erhebungen, Ausarbeitungen,

Projektstudien und statistische Systeme 3.1.1 Rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e

sistemi statistici programmati

AGS Typ Projektträger Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Ente titolare Modello Periodicità

RAUM UND UMWELT AMBIENTE E TERRITORIO

GEO Geographie und Meteorologie Geografia e meteorologia

001 Tägliche Erhebung der Daten zu Temperatur und Niederschlä-gen E Landesabt. 30

L

Rilevazione giornaliera dati termo-pluvio-nivometrici Ripart. prov. 30 C

ÖKO Ökologie Ecologia

010 Umweltstatistiken P ASTAT U Statistiche ambientali I

015 Trinkwasserverbrauch und -gebühren E Landesabt. 37 J Consumo di acqua potabile e tributi Ripart. prov. 37 A

016 Technischer Schnee: Wasserverbrauch und Speichervolumen E Landesabt. 37 J Neve artificiale: consumo di acqua e volume di immagazzina-

mento Ripart. prov. 37 A

017 Umweltausgaben A ASTAT J Spese per l’ambiente A

021 Studie zur Sensibilität gegenüber Elektrosmog P Landesabt. 29 U Elettrosmog: studio sull’elettrosensibilità Ripart. prov. 29 I

022 Solaranlagen A Landesabt. 37 J * Collettori solari Ripart. prov. 37 A

023 Beiträge für Maßnahmen der Energieeinsparung und Nutzung regenerationsfähiger Energiequellen

A Landesabt. 37 J

Rip. prov. 37 Contributi per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia

A

024 Ersatz von fossilen Energieträgern durch erneuer-bare Energieträger A

Landesabt. 37 J

Rip. prov. 37 Sostituzione combustibili con energia rinnovabile A

025 Landesabt. 37 Jährliche Energieeinsparung A J Risparmio energetico annuo Rip. prov. 37 A

026 Landesabt. 37 J Energie aus Biomasse-Fernheizwerke A Energia da impianti di teleriscaldamento a biomassa A Rip. prov. 37

027 A Erzeugung von Strom aus Biomasse Landesabt. 37 J Produzione di energia elettrica da biomassa Rip. prov. 37 A

ROP Raumordnung und Raumplanung, Urbanistik Pianificazione territoriale, urbanistica

003 Strukturschwache Gebiete P ASTAT U Aree svantaggiate I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Lavori inseriti per la prima volta * Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 79

AGS Typ Projektträger Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Ente titolare M odello Periodicità

005 Thematische EDV-Kartogramme A ASTAT J Cartografia tematica informatizzata A

006 Stichprobenziehung für Projekte des ESF A ASTAT J Campionamento per progetti del Fondo sociale europeo A

008 Raumtypisierung für den Landesentwicklungs- und Raumord-nungsplan - Lerop

A ASTAT U

Individuazione di ambiti territoriali omogenei per il piano di sviluppo e coordinamento territoriale - Lerop

I

009 Dauersiedlungsgebiet A ASTAT U Territorio insediativo I

BEVÖLKERUNG UND SOZIALES LEBEN

POPOLAZIONE E ASPETTI SOCIALI

BSL Bevölkerung und soziales Leben, allgemein Popolazione e aspetti sociali, in generale

004 Social Survey Politik E ASTAT U Social Survey politica I

BEV Demographie, Wanderungen Popolazione, migrazioni

009 Melderegister A ASTAT J Anagrafe della popolazione A

019 Melderegister der Gemeinde Bozen A Statistikamt BZ J Anagrafe della popolazione del comune di Bolzano Uff. stat. BZ A

021 Prognose der ausländischen Bevölkerung in Südtirol A ASTAT U Previsione della popolazione straniera in provincia

di Bolzano I

GES Gesundheit Sanità

016 Landesgesundheitsbericht A Landesabt. 23 .... J Relazione sanitaria provinciale Ripart. prov. 23 A

025 Essstörungen E ASTAT U Disturbi alimentari I

028 Gesunde Gemeinde - Einzelpersonen E ASTAT U * Comune sano - Persone I

029 Gesunde Gemeinde - Gemeinden E ASTAT U * Comune sano - Comuni I

030 Sterbeatlas S ASTAT U * Atlante di mortalità I

031 E PASSI - Fortschritte der Sanitätsbetriebe für die Gesundheit in Italien

Landesabt. 23 M

* PASSI - Progressi delle Aziende sanitarie per la Salute in Italia Ripart. prov. 23 M

032 Krankenhausaufenthalte A Landesabt. 23 U * Ricoveri (SDO) Ripart. prov. 23 I

033 KEB FIM für die Rehabilitation A Landesabt. 23 U * SDO FIM per la riabilitazione Ripart. prov. 23 I

034 Ambulante fachärztliche Leistungen A Landesabt. 23 U * Specialistica ambulatoriale Ripart. prov. 23 I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig

Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, S sistema informativo statistico

Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

80 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

AGS Projektträger Typ Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Ente titolare Modello Periodicità

035 Landesabt. 23 Pharmazeutische Leistungen A U * Farmaceutica Ripart. prov. 23 I

036 Erste Hilfe A Landesabt. 23 U * Pronto soccorso Ripart. prov. 23 I

037 A Infektionskrankheiten Landesabt. 23 U * Malattie infettive Ripart. prov. 23 I

038 Ticketbefreiungen U A Landesabt. 23 * Esenzioni Ripart. prov. 23 I

039 Mapping-System der chronischen Pathologien A Landesabt. 23 U * Mappatura patologie croniche Ripart. prov. 23 I

040 A Landesabt. 23 U Neubildungen * Tumori Ripart. prov. 23 I

041 Sterblichkeit A Landesabt. 23 U * Mortalità Ripart. prov. 23 I

042 E Landesabt. 23 L Bescheinigung über die Geburtshilfe C Certificato di assistenza al parto (CEDAP) Ripart. Prov. 23

BIL Schul- und Weiterbildung Istruzione e formazione professionale

006 E SA/R/D Berufs- und Fachschulen: Schüler ASTAT H Corsi di formazione professionale: alunni SA/R/I S

009 Hochschüler A ASTAT Datenbank J Studenti universitari Banca dati A

010 Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen A ASTAT Datenbank J Esami di bi- e trilinguismo Banca dati A

012 E ASTAT J Weiterbildung ASTAT/WB Educazione permanente A

014 E ASTAT J Erhebung der Oberschüler - Wohnsitzgemeinde der Einge-schriebenen

BIL/30/gem

Rilevazione delle scuole superiori - comune di residenza degli iscritti

A

023 ASTAT Hochschülerbiografie E U I Biografia degli studenti universitari

024 Standardisierung der Informationsflüsse in der Schulstatistik ASTAT P U Standardizzazione dei flussi informativi nel settore scolastico I

KUL Kultur und Freizeit Cultura e tempo libero

006 ASTAT J Bibliotheken E ASTAT/BIB99 Biblioteche A

013 Schauspielsangebot in Südtirol E ASTAT u. Landesabt. 15 J * Offerta di spettacolo in Alto Adige ASTAT e Rip. pr. 15 A

ERW Erwerbstätigkeit und Arbeitswelt Occupazione e mondo del lavoro

003 Lohn-Ausgleichskasse A ASTAT J Cassa integrazione guadagni A

012 Betriebsabkommen in Südtirol AFI E J La contrattazione aziendale A IPL

019 Umfrage zu den Sommerpraktika E Landesabt. 19 J Indagine sui tirocini estivi Rip. prov. 19 A

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 81

AGS Typ Formblatt Projektträger Periodizität Nr. Tipologia Ente titolare Modello Periodicità

022 A Landesabt. 19 M Neues Dataware House - Beschäftigung Nuova Dataware House - Occupazione Rip. prov. 19 M

023 Neues Dataware House - Arbeitslosigkeit A Landesabt. 19 M Nuova Dataware House - Disoccupazione Rip. prov. 19 M

024 P Zugewanderte saisonale Arbeitskräfte - Motivationen Landesabt. 19 U Occupazione stagionale immigrata - motivazione Rip. prov. 19 I

026 Scheinselbständigkeit, Freie Mitarbeiter und arbeitnehmerähn-liche Beschäftigung

P Landesabt. 19 U

Parasubordinati, CoCoPro e rapporti di lavoro semidipendenti Rip. prov. 19 I

027 Territoriale Mobilität der Beschäftigten P Landesabt. 19 U Mobilità territoriale dei lavoratori Rip. prov. 19 I

030 U Lokaler Arbeitsmarkt und Firmen mit lokaler Machtposition P Landesabt. 19 Mercato del lavoro locale e ditte localmente egemoniche Rip. prov. 19 I

031 U Arbeit und Mutterschaft P Landesabt. 19 Lavoro e maternità Rip. prov. 19 I

034 Auswirkungen der Sprachenkenntnisse auf die Be-schäftigungsfähigkeit und das wirtschaftliche Potential

E Landesabt. 19 U

L’impatto delle competenze linguistiche sull’occu-pabilità nel mercato del lavoro e sulle potenzialitàeconomiche

I Rip. prov. 19

ELÖ Einkommen und Löhne Reddito e retribuzioni

001 Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Haushalte in Südtirol

E ASTAT U

Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie in provincia di Bolzano

I

002 Archiv der unselbständigen Beschäftigten und Ent-lohnung - E-Mems

E ASTAT Band INPS 01/M J

Archivio dipendenti e retribuzioni - E-Mems nastro INPS 01/M A

004 E

Archiv der unselbständigen Beschäftigten und Ent-lohnung im öffentlichen Sektor

ASTAT J

Archivio dipendenti e retribuzioni nel settore pubblico A

005 Analyse der Entlohnungen und Berufserfahrungen der unselb-ständigen Beschäftigten A

ASTAT J

Analisi retribuzioni e percorsi lavorativi dei dipendenti A

KON Verbrauch und materielle Lebensbedingungen Consumi e condizioni di vita

005 Erhebung über die Kaufgewohnheiten der privaten Haushalte in Südtirol E

ASTAT M

Rilevazione sulle abitudini d’acquisto delle famiglie in provin-cia di Bolzano

M

SOZ Soziales Leben Aspetti sociali

005 Landesabt. 24 Mod. 010 Altersheime E J Case di riposo Rip. prov. 24 A

006 Landesabt. 24 Einrichtungen für Minderjährige E Mod. 040 J Strutture per minori Rip. prov. 24 A

009 Einrichtungen für Kleinkinder E Landesabt. 24 Mod. 110 J Strutture per la prima infanzia Rip. prov. 24 A

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

82 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

AGS Typ Projektträger Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Ente titolare Modello Periodicità

010 Hauspflege/Tagesstätte der Hauspflege, Tagespflegeheim für Senioren

E Mod. 120 Landesabt. 24 J

Assistenza domiciliare/centro diurno assistenza domiciliare, centro di assistenza diurna per anziani

Rip. prov. 24 A

012 Landesabt. 24 J Personal der Sozialdienste E Mod.pers. Personale servizi sociali Rip. prov. 24 A

013 Familienberatungsstellen E Mod. 200 Landesabt. 24 J Consultori familiari Rip. prov. 24 A

015 Jugendstudie P ASTAT U Indagine sui giovani I

021 Ausländerstudie E ASTAT U Indagine sugli stranieri I

023 Sozialpädagogische Grundbetreuung E Mod. 130 Landesabt. 24 J Area sociopedagogica Rip. prov. 24 A

024 Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, psychisch Kran-ke und Personen mit Suchtproblemen E

Landesabt. 24 Mod. 070 J

Strutture per disabili, malati psichici e persone con dipendenze Rip. prov. 24 A

025 Tagesmütter E Landesabt. 24 J Tagesmutter A Rip. prov. 24

027 Auswertung SozInfo-Daten A Landesabt. 24 T Elaborazione dati SozInfo T Rip. prov. 24

028 Beobachtungsstelle über die Einwanderung A Landesabt. 21 u. 24 U Osservatorio sull’immigrazione Rip. prov. 21 e 24 I

029 Aufnahme und Wohneinrichtungen für ausländische Staats-bürger und Einrichtungen für Personen in Schwierigkei-ten/soziale Ausgrenzung

E Mod. 310 Landesabt. 24 J

Strutture di accoglienza abitativa per cittadini stranieri e strut-ture per persone in difficoltà/emarginazione sociale

Rip. prov. 24 A

030 ASTAT Berechnung der Indikatoren für die Ausländerbeobachtungs-stelle

A J

Calcolo paniere indicatori per Osservatorio provinciale immi-grazione

A

031 Altersheim/Pflegeheim - Finanzdaten E Landesabt. 24 J Casa di riposo/Centro di degenza - Dati finanziari Rip. prov. 24 A

032 Familiäre Pflegeanvertrauungen E Landesabt. 24 J Affidamenti familiari Rip. prov. 24 A

033 Adoptionen E Landesabt. 24 J Adozioni Rip. prov. 24 A

034 Frauenhäuser - Kontaktstelle gegen Gewalt Landesabt. 24 E J Case delle donne - Centri antiviolenza Rip. prov. 24 A

WIRTSCHAFT UND UNTERNEHMEN ECONOMIA E IMPRESE

WIA Wirtschaft und Unternehmen, allgemein

Economia ed imprese, in generale

010 Wirtschaftsbarometer E WIFO H Barometro dell’economia IRE S

UBS Unternehmen und Arbeitsstätten Imprese e unità locali

009 SEAC-Daten über Unternehmen E ASTAT J Dati SEAC sulle imprese A

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 83

AGS Typ Projektträger Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Ente titolare Modello Periodicità

010 Handelsregister und Bewegungen im Handelsregister A WIFO T Registro imprese e movimenti del Registro imprese IRE T

011 E Archiv der Beschäftigten im privaten Sektor ASTAT Band INPS DM10 M Archivio dipendenti del settore privato - DM10 nastro INPS DM10 M

013 Aktualisierung des ASIA Archives - AZ A ASTAT J Aggiornamento dell’archivio ASIA - UL A

024 Archiv der in Südtirol tätigen Unternehmen ASIA - BZ A ASTAT J Archivio imprese provinciale ASIA - BZ A

029 Pitagora-Archiv über Kapitalgesellschaft E ASTAT J Archivio Pitagora sulle società di capitali A

045 Beschäftigungskrisen in den Südtiroler Unternehmen A AFI U * Studio sulle crisi/cessazioni aziendali IPL I

PRE Preise Prezzi

009 Großhandelspreise E WIFO M Prezzi all’ingrosso IRE M

010 Preisindizes A ASTAT M Indici di prezzo M

011 Beobachtungsstelle für öffentliche Tarifgestaltung E ASTAT J Osservatorio tariffe pubbliche A

012 Preisbeobachtungsstelle E ASTAT M Osservatorio prezzi M

014 S Informationssystem zu Preise und Tarife ASTAT M * Sistema informativo su prezzi e tariffe M

015 Immobilienpreise P ASTAT U * Prezzi delle abitazioni I

VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Conto economico

001 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für Südtirol A ASTAT J Conto economico della provincia di Bolzano A

002 Schätzung des voraussichtlichen BIPs Südtirols A ASTAT H Stima previsionale del PIL provinciale S

008 Satellitenkonto zum Tourismus P ASTAT U Conto satellite del turismo I

009 Funktionale Einkommensverteilung A AFI U Distribuzione funzionale dei redditi IPL I

010 Die Konten der öffentlichen Verwaltung in Südtirol A ASTAT J * Conti delle amministrazioni pubbliche in prov. Bolzano A

011 Input-Output-Tabelle für Südtirol P ASTAT U * Tavola economica intersettoriale per la prov. Bolzano I

LWF Landwirtschaft und Forstwesen Agricoltura e foreste

029 Verzeichnis der autorisierten Schlachthöfe A Liste J ASTAT Elenco dei macelli autorizzati elenco A

046 Datenbank der landwirtschaftlichen Betriebe P ASTAT U * Archivio dati aziende agricole I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

84 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

AGS Projektträger Typ Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Ente titolare Modello Periodicità

IND Produzierendes Gewerbe Industria

013 E J Energieerzeugung und -verbrauch ASTAT Produzione e consumo di energia A

BAU Baugewerbe und Bautätigkeit Costruzioni e attività edilizia

002 Wiedergewinnungsarbeiten mit Baukonzession E ASTAT RE1 M M Recuperi edilizi con concessione edilizia

003 Wiedergewinnungsarbeiten ohne Baukonzession E ASTAT RE2 M Recuperi edilizi senza concessione edilizia M

005 Bauarbeiterkasse E ASTAT T Cassa edile T

006 Landesbeiträge für Ankauf und Wiedergewinnung von Woh-nungen

E ASTAT J

Contributi provinciali per acquisto e recupero edilizio A

013 Prognose des Wohnungsbedarfs in Südtirol A ASTAT U Previsione del fabbisogno abitativo in provincia di Bolzano I

HAN Handel und Reparaturgewerbe Commercio e riparazioni

011 Jährliche Direktinvestitionen - UIC E J ASTAT Investimenti diretti annui - Ufficio Italiano Cambi A

012 Exportland Südtirol WIFO A J L’Alto Adige e le esportazioni IRE A

013 Einzelhandel: Verkaufspunkte und -flächen in den einzelnen Gemeinden der Provinz Bozen

A WIFO J

A Commercio al dettaglio: punti di vendita e superficie di vendita nei singoli comuni della provincia di Bolzano

IRE

014 ASTAT Strukturanalyse des Handels E U Analisi strutturale del commercio al dettaglio I

015 Analyse zum Außenhandel A ASTAT T Analisi commercio estero T

TUR Fremdenverkehr und Gastgewerbe Turismo e strutture ricettive

005 Beherbergungskapazität der gastgew. Betriebe ASTAT E Datei H Struttura ricettiva degli esercizi alberghieri file S

006 Beherbergungsstruktur des „Urlaub auf d. Bauernhof“ E Datei ASTAT J file A Struttura ricettiva degli esercizi agrituristici

007 E ASTAT J Beherbergungskapazität der Privatquartiere PZ3, web Struttura ricettiva degli alloggi privati A

008 Fremdenverkehr im Alpenraum ASTAT statmas1, statcom, statcart1 E J Turismo nell’arco alpino A

009 A Monatliche Fremdenverkehrsströme ASTAT M Flussi turistici mensili M

012 Gästebarometer - Tagestouristen u. Zweitwohnungen E ASTAT U Barometro turistico - Escursionismo e seconde case I

013 Gästebarometer - Beherbergungsbetriebe E ASTAT U Barometro turistico - Esercizi ricettivi I

014 Schätzung der Fremdenverkehrsströme P U ASTAT Modello di stima degli afflussi turistici I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem, Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 85

AGS Typ Formblatt Periodizität Projektträger Nr. Tipologia Ente titolare Modello Periodicità

015 Festgelegte Preise der Beherbergungsbetriebe E H ASTAT Prezzi praticati dagli esercizi ricettivi S

016 Erhebung der Zweitwohnungen U E ASTAT Rilevazione delle seconde case I

017 Tourismusstatistik: Qualitätsüberprüfung der erhobenen Daten ASTAT A U Verifica qualità dei dati statistici sul turismo I

018 Einziges Landesarchiv der Beherbergungsbetriebe L S ASTAT * Archivio unico esercizi ricettivi C

TRA Verkehr und Nachrichtenübermittlung Trasporti e comunicazioni

002 Seilbahnen E ASTAT tra/s/ J Impianti a fune A

004 Fahrzeugzulassungen A Band ASTAT J nastro Immatricolazioni di veicoli A

007 Verkehrszählung E Landesabt. 12 Netz M Ripart. Prov. 12 Censimento del traffico Rete M

008 Hauptuntersuchungen für Kraftfahrzeuge E Landesabt. 38 J Revisioni di autoveicoli Ripart. prov. 38 A

010 Transportinformationssystem InfoMob S ASTAT J Sistema informativo dei trasporti InfoMob A

012 Mobility Stated Preferences E Landesabt. 38 u. ASTAT J Mobility Stated Preferences Ripart. prov. 38 e ASTAT A

013 Transport Verbundsystems (SII) E ASTAT J Sistema integrato sui trasporti (SII) A

014 Erhebung des Verkehrsaufkommens der Brennerautobahn A22 E ASTAT U Rilevamento flusso veicolare sull’autostrada A22 I

015 InfoMob: Zusätzliche Erhebungen E ASTAT J InfoMob: Rilevazioni complementari A

018 Mobility management E Landesabt. 38 U Mobility management Ripart. prov. 38 I

019 Schätzung der Pendlerbewegungen anhand der Daten zur Mobilität

ASTAT A J

Stima dei movimenti pendolari su dati mobilità A

KRE Kreditwesen Credito

001 Bankkonditionen E ASTAT KD/1 T Condizioni bancarie T

002 Bankschalter in Südtirol E ASTAT Band T Sportelli bancari in provincia di Bolzano nastro T

004 Wertschöpfung des Bankwesens E ASTAT Bilanzen J Valore aggiunto del settore bancario bilanci A

005 Südtiroler Kreditmarkt E WIFO T Mercato del credito IRE T

VERWALTUNG, RECHT UND POLITIK AMMINISTRAZIONE, GIUSTIZIA E POLITICA

VER Öffentliche Verwaltung Amministrazione pubblica

001 Bedienstete der staatlichen Körperschaften ASTAT E Vordruck J Personale degli enti statali prospetto A

002 E ASTAT ver/p, Band U Öffentlich Bedienstete der Lokalverwaltungen Dipendenti pubblici delle amministrazioni locali I ver/p, nastro

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

86 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

AGS Typ Projektträger Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Ente titolare Modello Periodicità

009 Lehrpersonal E ASTAT J Personale insegnante A

NPO Non-Profit-Organisationen Organizzazioni non-profit

007 Sport- und Freizeitvereine E ASTAT U Organizzazioni sportive e ricreative I

FIN Öffentliche Finanzen Finanze pubbliche

005 Konsolidierte Haushaltsrechnung der örtl. öff. Körp. A ASTAT J Conto consolidato degli enti pubblici locali A

011 Analyse der IRPEF-Daten P ASTAT U * Analisi dati IRPEF I

012 Analyse der Steuerbelastung der Unternehmen P ASTAT U * Analisi carico fiscale sulle imprese I

013 Vergleich der Steuerbelastung der Unternehmen P WIFO U * Confornto della tassazione sulle imprese IRE I

REP Rechtspflege Giustizia

004 P Konkurse WIFO U Fallimenti IRE I

SLF Sozialleistungen und Fürsorge Prestazioni sociali e assistenziali

004 Sozialhilfe für Familien AFI A U * Sussidi alle famiglie IPL I

STA METHODIK METODOLOGIA

001 Aufbau des Statistischen Informationssystems P ASTAT U Realizzazione del Sistema informativo statistico I

002 U Informationssystem auf Gemeindeebene P ASTAT Sistema informativo a livello comunale I

003 Statistisches Glossar P ASTAT U Glossario statistico I

005 P SIRC - Informationssystem zu den Erhebungen auf Gemeinde-ebene

ASTAT U

Sistema informativo sulla rete di rilevazione comunale - SIRC I

006 Datenarchiv der statistischen Tätigkeiten P ASTAT U Archivio schede statistiche I

007 Verbreitung des statistischen Datenmaterials P ASTAT U Diffusione dei prodotti statistici I

008 Standardverfahren für die neuen Umfragen P ASTAT U Procedure standard per le nuove indagini I

009 Konjukturbarometer A ASTAT M Barometro congiunturale M

010 Strukturindikatoren A ASTAT J Indicatori strutturali A

012 Erstellung ATECO 2007 zweisprachig P ASTAT U * Predisposizione ATECO 2007 bilingue I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem

Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 87

AGS Typ Projektträger Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Ente titolare Modello Periodicità

VMS VERWALTUNGSMANAGEMENTSYSTEM MANAGEMENT DI SISTEMI AMMINISTRATIVI

001 Formblätter der Beobachtungsstelle für öffentliche Arbeiten E ASTAT L Osservatorio dei lavori pubblici: schede C

002 AB - Ausschreibungen E ASTAT L AB - Bandi di gara C

003 Jahresprogramm der öffentlichen Bauvorhaben und Rech-nungslegung der durchgeführten Arbeiten

E ASTAT L

Programma annuale delle opere pubbliche e rendiconto dei lavori eseguiti

C

004 Informationssystem für öffentliche Verträge S ASTAT J Sistema informativo sui contratti pubblici A

005 Öffentliche Aufträge E ASTAT J Contratti pubblici A

006 Tätigkeitsbericht der Landesverwaltung und deren Sonderbe-triebe sowie des Landtages

A ASTAT J

Relazione attività dell’amministrazione provinciale e degli enti dipendenti, nonché del Consiglio provinciale

A

007 Kosten- und Leistungsrechnung der Landesverwaltung und deren Sonderbetriebe sowie des Landtages

SP1, SP2, SP2D, SP3, SP3D, P ASTAT U

Controllo di gestione dell’amministrazione prov. e degli enti dipendenti, nonché del Consiglio provinciale

SP4, SP2A, SP3A I

010 Customer Satisfaction: Erhebungen über den Zufriedenheits-grad der Bürger/Kunden (versch. Dienste)

E Statistikamt BZ U

Customer Satisfaction: Indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini/degli utenti (vari servizi)

Uff. stat. BZ I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

88 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

3.1 Lavori ad iniziativa locale 3.1 Arbeiten auf lokaler Initiative 3.1.2 Elenco delle rilevazioni per le quali sussiste

l’obbligo di risposta da parte dei soggetti priva-ti (art. 7 LP 12/1996)

3.1.2 Verzeichnis der Erhebungen, für welche von seiten der privaten Körperschaften und der ein-zelnen Bürger Auskunftspflicht besteht (Art. 7 des LG 12/1996)

AGS Projektträger Formblatt Periodizität Nr. Modello Ente titolare Periodicità

BSL Social Survey 2006 E ASTAT U 004 Social Survey 2006 I

GES ASTAT Essstörungen E U 025 Disturbi alimentari I

GES Gesunde Gemeinde - Einzelpersonen E ASTAT U 028 Comune sano - Persone I

BIL E Berufs- und Fachschulen: Schüler ASTAT SA/R/D H 006 Corsi di formazione professionale: alunni SA/R/I S

BIL Weiterbildung J E ASTAT ASTAT/WB 012 Educazione permanente A

BIL Hochschülerbiografie E ASTAT U 023 Biografia degli studenti universitari I

KUL E ASTAT J Bibliotheken ASTAT/BIB99 006 Biblioteche A

KUL Schauspielsangebot in Südtirol E ASTAT u. Landesabt. 15 J 013 Offerta di spettacolo in Alto Adige ASTAT e Rip. prov. 15 A

ERW E AFI U Auswirkungen der Sprachenkenntnisse auf die Be-schäftigungsfähigkeit und das wirtschaftliche Potential

034 I L’impatto delle competenze linguistiche sull’occupabilità nel mercato del lavoro e sulle potenzialità economiche

IPL

KON E

M Erhebung über die Kaufgewohnheiten der privaten Haushalte in Südtirol ASTAT

005 Rilevazione sulle abitudini d’acquisto delle famigliein Provincia di Bolzano

M

SOZ E Mod. 010 Altersheime Landesabt. 24 J 005 Case di riposo Rip. prov. 24 A

SOZ Einrichtungen für Minderjährigen E Landesabt. 24 Mod. 040 J 006 Strutture per minori Rip. prov. 24 A

SOZ Einrichtungen für Kleinkinder E Landesabt. 24 Mod. 110 J 009 Strutture per la prima infanzia Rip. prov. 24 A

SOZ E Landesabt. 24 J Hauspflege und Tagesstätten Mod. 120 010 Servizi di aiuto domiciliare e centri diurni A Rip. prov. 24

SOZ Landesabt. 24 J Personal der Sozialdienste E Mod.pers. 012 Personale servizi sociali Rip. prov. 24 A

SOZ Landesabt. 24 Familienberatungsstellen E Mod. 200 J 013 Rip. prov. 24 A Consultori familiari

SOZ Ausländerstudie ASTAT E U 021 Indagine sugli stranieri I

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

Die sensiblen Daten (Art. 4, Buchstabe d), des Legislativdekretes 196/2003) unterliegen nicht der Auskunftspflicht Per i dati sensibili (art. 4, lettera d), del decreto legislativo n. 196/2003) non sussiste l’obbligo di risposta

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 89

Formblatt AGS Projektträger Periodizität

Nr. Ente titolare Modello Periodicità

SOZ Sozialpädagogische Grundbetreuung Mod. 130 E Landesabt. 24 J 023 Area sociopedagogica Rip. prov. 24 A

SOZ Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, psychisch Kran-ke und Personen mit Suchtproblemen Landesabt. 24 E

J Mod. 070

024 Strutture per disabili, malati psichici e persone con dipendenze A Rip. prov. 24

SOZ E Tagesmütter Landesabt. 24 J 025 Tagesmütter Rip. prov. 24 A

SOZ Wohneinrichtungen für Ausländische Staatsbürger E Landesabt. 24 Mod. 310 J 029 Strutture di accoglienza abitativa per cittadini stranieri Rip. prov. 24 A

SOZ Altersheim/Pflegeheim - Finanzdaten E Landesabt. 24 J 031 Casa di riposo/Centro di degenza - Dati finanziari Rip. prov. 24 A

SOZ Familiäre Pflegeanvertrauungen Landesabt. 24 E J 032 Affidamenti familiari Rip. prov. 24 A

SOZ Adoptionen J E Landesabt. 24 033 Adozioni Rip. prov. 24 A

SOZ Frauenhäuser - Kontaktstelle gegen Gewalt Landesabt. 24 E J 034 Rip. prov. 24 Case delle donne - Canti antiviolenza A

BAU Wiedergewinnungsarbeiten mit Baukonzession E ASTAT RE1 M 002 M Recuperi edilizi con concessione edilizia

BAU Wiedergewinnungsarbeiten ohne Baukonzession ASTAT E RE2 M 003 Recuperi edilizi senza concessione edilizia M

HAN Strukturanalyse des Handels E ASTAT U 014 Analisi strutturale del commercio al dettaglio I

TUR ASTAT Beherbergungskapazität der gastgew. Betriebe E Datei H 005 Struttura ricettiva degli esercizi alberghieri file S

TUR Beherbergungsstruktur des „Urlaub auf d. Bauernhof“ E ASTAT Datei J 006 Struttura ricettiva degli esercizi agrituristici file A

TUR Beherbergungskapazität der Privatquartiere E ASTAT PZ3, web J 007 Struttura ricettiva degli allogi privati A

TUR Gästebarometer - Beherbergungsbetriebe E ASTAT U 013 Barometro turistico - Esercizi ricettivi I

TRA E Seilbahnen ASTAT tra/s/ J 002 Impianti a fune A

KRE E Bankkonditionen ASTAT KD/1 T 001 Condizioni bancarie T

KRE Südtiroler Kreditmarkt E WIFO T 005 Mercato del credito IRE T

VMS Formblätter der Beobachtungsstelle für öff. Arbeiten ASTAT E ... L 001 Osservatorio dei lavori pubblici: schede C

VMS AB - Ausschreibungen E ASTAT ... L 002 AB - Bandi di Gara C

VMS E

L Jahresprogramm der öffentlichen Bauvorhaben und Rech-nungslegung der durchgeführten Arbeiten ASTAT ...

003 Programma annuale delle opere pubbliche e rendiconto dei lavori eseguiti

C

VMS Öffentliche Aufträge E ASTAT J 005 Contratti pubblici A

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

Die sensiblen Daten (Art. 4, Buchstabe d), des Legislativdekretes 196/2003) unterliegen nicht der Auskunftspflicht Per i dati sensibili (art. 4, lettera d), del decreto legislativo n. 196/2003) non sussiste l’obbligo di risposta

90 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

3.2 Lavori dal Programma statistico nazionale 3.2 Arbeiten aus dem gesamtstaatlichen Statistik-

programm

GSP-Schlüssel AGS Typ Formblatt Periodizität Nr. dello Tipologia Mo Codice PSN Periodicità

RAUM UND UMWELT AMBIENTE E TERRITORIO

ÖKO Ökologie Ecologia

001 Waldschäden E IST-00189 FOR.88 J Danni all’ambiente forestale A

005 Datenerhebung zu städtischen Umweltaspekten E IST-00907 ... J Rilevazione dei dati ambientali nelle città A

020 IST-01996 Betriebe für Wasserversorgung E U Enti gestori dei servizi idrici I

BEVÖLKERUNG UND SOZIALES LEBEN POPOLAZIONE E ASPETTI SOCIALI

BSL Bevölkerung und soziales Leben, allgemein Popolazione e aspetti sociali, in generale

001 Mehrzweckerhebung: jährlich E IST-00204 imf-7/A, 7/B J Indagine multiscopo: annuale A

007 Erhebung über die Lebensbedingungen Eu-Silc E IST-01494 .... J A Indagine longitudinale Eu-Silc sulle condizioni di vita

012 Mehrzweckerhebung: thematisch - Haushalte und Gesellschaft IST-01193 U E Indagine multiscopo: tematismi - Famiglie, soggetti sociali,

condizioni dell’infanzia I

013 Mehrzweckerhebung: thematisch - Zeiterfassung E IST-00670 U Indagine multiscopo: tematismi - Uso del tempo I

BEV Demographie, Wanderungen Popolazione, migrazioni

002 IST-00199 M Eheschließungen E d/3 Matrimoni M

003 Geburten E IST-01980 p/4 M Nati M

004 Todesfälle IST-00095 E d/4, d/5, d/4bis, d/5bis, d/4 aids M Morti M

005 Wanderungen E M IST-00201 APR/4 Movimento migratorio M

006 Wohnbevölkerung: jährlich E IST-00096 p2/BZ J Popolazione residente: annuale A

007 Wohnbevölkerung: monatlich E IST-00101 d/6/b, d/7/b M Popolazione residente: mensile M

008 Ansässige Ausländer IST-00202 E J p/3 Stranieri residenti A

014 E Familienstandsänderungen M IST-00664 d/7/a Eventi di stato civile M

015 Trennungen von Ehepartnern E IST-00115 M.220.bis T Separazione di coniugi T

016 Ehescheidungen E IST-00116 M.253 T Scioglimenti di matrimonio (divorzi) T

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 91

Periodizität AGS Typ GSP-Schlüssel Formblatt

Nr. Tipologia Codice PSN Modello Periodicità

GES Gesundheit Sanità

001 IST-00091 M Patientenentlassungen E d/9 bis Dimessi da istituti di cura M

002 Fehlgeburten E IST-00088 d/11, d/14 M Aborti spontanei M

003 Schwangerschaftsabbrüche E IST-00089 d/12, d/17 M Interruzioni volontarie di gravidanza M

BIL Bildung Istruzione

001 Kindergärten E IUR-00053 BIL/11B J Scuole materne A

002 Grundschulen: Einschreibungen E IUR-00052 BIL/11D, BIL/12 J Scuole elementari: iscrizioni A

003 Mittelschulen: Einschreibungen E IUR-00054 BIL/20 J Scuole medie: iscrizioni A

004 Oberschulen: Einschreibungen E IUR-00055 BIL/30 J Scuole secondarie superiori: iscrizioni IUR-00056 A

020 Mittelschulen: Abschlussergebnisse E IUR-00060 J Scuole medie: esami A

021 Oberschulen: Abschlussergebnisse E IUR-00059 J Scuole secondarie superiori: esami A

022 Grundschulen: Abschlussergebnisse E IUR-00060 J Scuole elementari: esami A

KUL Kultur und Freizeit Cultura e tempo libero

002 Buchproduktion E IST-00209 M.83 J Produzione libraria A

010 Museen in Südtirol E IST-01894 J Musei in Alto Adige A

ERW Erwerbstätigkeit und Arbeitswelt Occupazione e mondo del lavoro

018 Laufende Erhebung über die Arbeitskräfte E IST-00925 L Indagine continua sulle forze di lavoro C

KON Verbrauch und materielle Lebensbedingungen Consumi e condizioni di vita

002 Erhebung über den Verbrauch der privaten Haushalte E IST-00245 BF (1,1A,2,3,4,4bis,5) M Rilevazione sui consumi delle famiglie M

006 Pilotumfrage zum Verbrauch der privaten Haushalte E IST-xxxxx U * Indagine pilota sui consumi delle famiglie I

SOZ Soziales Leben Aspetti sociali

004 Stationäre Einrichtungen im Sozialbereich E IST-00243 ..... J Presidi residenziali socio-assistenziali A

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem, Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

92 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

AGS Typ GSP-Schlüssel Formblatt Periodizität Nr. Codice PSN Tipologia Modello Periodicità

WIRTSCHAFT UND UNTERNEHMEN ECONOMIA E IMPRESE

UBS Unternehmen und Arbeitsstätten Imprese e unità locali

002 Kontensystemerhebung bei den Unternehmen IST-01201 E SCI/BZ J Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese A

003 E

J Erhebung über Klein- und Mittelunternehmen und freiberufli-che Tätigkeiten

IST-00954 SSI/PMI

Rilevazione sulle piccole e medie imprese e esercizio di arti e professioni

A

004 Vorläufige Schätzung der Wertschöpfung der Betriebe E SSI/VA/BZ IST-00058 J A Stima provvisoria del valore aggiunto delle imprese

025 IST-01175 .... Informations- und Kommunikationstechnologien, Wettbe-werbstätigkeit der Unternehmen E

J

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle im-prese

A

026 Forschung und Entwicklung in den Unter-nehmen (RS 1)

E IST-01680 .... J

Ricerca e sviluppo nelle nelle imprese (RS 1) A

031 J Internationale Tätigkeit der Fats-Unternehmen E IST-01679 ISTAT/FATS Attività internazionale delle imprese - Fats A

035 Aktualisierung des statistischen Archives ASIA - Arbeitsstätten - Wirtschaftseinheiten

E IST-01678 .... J

Aggiornamento dell’archivio stat. ASIA: Unità locali A

039 E Forschung und Entwicklung in den Non-profit Institutionen (RS 3)

.... IST-01681 J

Ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit (RS 3) A

040 Forschung und Entwicklung in den öffentlichen Institutionen (RS 2)

E IST-01693 .... J

Ricerca e sviluppo nelle Istituzioni Pubbliche (RS 2) A

041 Buchhaltungsdaten der landwirtschaftlichen Betriebe (RICA) E INE-00001 J A Rete d’informazione contabile agricola (RICA)

042 Erhebung über die Informations- und Kommuni- kationstechnologien der Unternehmen im Finanzierungs- und Versicherungsbereich

E IST-01934 J

Rilevazione sulla tecnologia dell’informazione e della comunicazione delle imprese della intermedia- zione finanziaria e assicurativa

A

PRE Preise Prezzi

001 Wohnbaukostenindex w/121/ter E IST-00104 M Indice costo costruzione fabbricato residenziale M

002 E M Verbraucherpreise IST-00105 .... Prezzi al consumo M

004 Erhebung der Preise der Holzwaren T E IST-00181 FOR.209 Rilevazione dei prezzi degli assortimenti legnosi T

005 Preise der von den Landwirten verk. Produkte IST-00106 E w/121/v M M Prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem, Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 93

AGS Typ GSP-Schlüssel Periodizität Formblatt Nr. Tipologia Codice PSN Modello Periodicità

006 IST-00103 Preise der von den Landwirten erworbenen Güter E w/121/a M Prezzi dei beni acquistati dagli agricoltori M

013 Erhebung der Verbraucherpreise zur Berechungder Kaufkraft in den Regionen

IST-01905 E H

Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolodelle parità regionali del potere d’acquisto

S

LWF Landwirtschaft und Forstwesen Agricoltura e foreste

008 Weintraubennutzung J E IST-00160 VINO/1, VINO/2 Utilizzazione dell’uva A

011 Schätzung des Viehbestandes und der Produktion von Milch und Wolle E

IST-00161 A.51, A.51.1 H

Stima della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana

S

015 Baumschulen E IST-00177 FOR.96 J Vivai A

016 Forstpflege E IST-00180 FOR.97 J Rimboschimenti, disboscamenti A

017 Erhebung über die Struktur und Produktion landwirtschaftli-cher Betriebe (SPA) E

IST-00562 spa/98/BZ U

Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agrico-le (SPA)

I

024 E IST-00191

Wirtschaftliche Erzeugnisse der landwirtschaftlichen Betriebe (REA) REA

J

Risultati economici delle aziende agricole (REA) A

031 Erhebung der Jagd E IST-00188 FOR.121 J Rilevazione della caccia A

032 Urlaub auf dem Bauernhof E J IST-00697 AGR/B Agriturismo A

036 Erzeugung zur Fischerei in Kunstseen und Stauseen E IST-00185 FOR.106 J Rilevazione della pesca nei laghi e bacini artificiali A

041 Erhebung über die Waldbrände E T IST-01908 Indagine sugli incendi forestali T

043 Erhebung der Struktur und der Produktion der wichtigsten Gehölzekulturen

E IST-02052 J

Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle principali coltivazioni legnose agrarie

A

044 Erhebung der forstlichen Holznutzung und der nicht holzarti-gen Erzeugnisse sowie deren Fläche

E IST-02047 T

Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi

T

045 Schätzung des landwirtschaftlichen Anbau von Blumen und Pflanzen sowie dessen Fläche

E IST-02049 M

Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie M

BAU Baugewerbe und Bautätigkeit Costruzioni e attività edilizia

001 Bautätigkeit E IST-00062 I/201, AE, AE/I, AE/U, M Attività edilizia IST-00564 ASTAT BT1 M

004 Öffentliche Arbeiten E T IST-00061 ASTAT/OP/1, ASTAT/OP/1bis Opere pubbliche e di pubblica utilità T

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem, Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

94 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

AGS Typ GSP-Schlüssel Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Codice PSN Modello Periodicità

TUR Fremdenverkehr und Gastgewerbe Turismo e strutture ricettive

001 Erhebung der Gäste in den Beherbergungsbetrieben E IST-00139 ASTAT/FN/1 M Rilevazione degli ospiti neghli esercizi ricettivi ISTAT CTT/1 M

002 Kapazität der gewerblichen und nicht gewerblichen Beherber-gungsbetrieben E

IST-00138 CTT/4 J

Capacità degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari A

003 Tätigkeit der gewerblichen Beherbergungsbetrieben E IST-00141 SCO.IR U Attività alberghiera I

TRA Verkehr und Nachrichtenübermittlung Trasporti e comunicazioni

001 Stichprobenerhebung Strassengüterverkehr E IST-00146 SER/TMS T Indagine campionaria trasporto merci su strada T

005 Erhebung der Straßenunfälle E IST-00142 CCT.INC M Rilevazione degli incidenti stradali M

009 Flugbeförderung E IST-00145 ... M Trasporto aereo M

VERWALTUNG, RECHT UND POLITIK AMMINISTRAZIONE, GIUSTIZIA E POLITICA

VER Öffentliche Verwaltung Amministrazione pubblica

010 Erhebung über die vorgesehenen Ausgaben für die F&E (For-schung und Entwicklung) in den Autonomen Regionen und Provinzen

E IST-01933 L

Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S (Ricerca e Svilup-po) delle Regioni e Province autonome

C

012 Erhebung über die Verwendung von IKT und On Line Dienste bei der öffentlichen Verwaltung

E IST-02082 J

Rilevazione sull’uso di ICT usage on line nelle pubbliche ammi-nistrazioni

A

NPO Non-Profit-Organisationen Organizzazioni non-profit

003 Erhebung der ehrenamtlichen Organisationen E ... IST-00916 U Rilevazione delle organizzazioni di volontariato I

004 Erhebung der Nonprofit-Genossenschaften E IST-01375 .... U Rilevazione delle cooperative nonprofit I

008 Organisationen ohne Erwerbszweck E IST-01684 U Istituzioni NonProfit I

009 Identifizierung der öffentlichen Körperschaften zur Erstellung der S13 Liste

E IST-01694 U

Profiling di istituzioni pubbliche per la formazione della lista S13

I

010 Erhebung der Stiftungen E IST-01377 U Rilevazione delle fondazioni I

011 Erhebung der Organisation und Tätigkeit der öffentlichen Fürsorgen und Wohlfahrtseinrichtungen

E IST-01376 U

Rilevazione dell’organizzazione e delle attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza

I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem, Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, , S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen

Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Lavori inseriti per la prima volta

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 95

AGS Typ GSP-Schlüssel Formblatt Periodizität Nr. Tipologia Codice PSN Modello Periodicità

FIN Öffentliche Finanzen Finanze pubbliche

001 E Rechnungsabschlüsse der Gemeinden und Bezirksgemeinschaf-ten

IST-01865 Allg. Rechnungslegung J

Conti consuntivi comunali e delle comunità comprensoriali Bilancio A

002 Landeshaushalt IST-00229 Allg. Rechnungslegung E J Bilancio provinciale Bilancio A

003 Rechnungsabschlüsse der örtl. öff. Körperschaften E IST-01692 LH/1 J Conti consuntivi degli enti pubblici locali A

010 Öffentliche Ausgaben nach Regionen - Cabina di regia E ELF-00066 J Conti pubblici territoriali - Cabina di regia A

SLF Sozialleistungen und Fürsorge Prestazioni sociali e assistenziali

002 Statistisches Archiv über die Pensionen E IST-01571 J Archivio statistico dei trattamenti pensionistici A

REP Rechtspflege Giustizia

001 Effektenproteste E IST-00125 J Protesti A

002 Konkurse E IST-00123 m/225, m/224 M Fallimenti IST-00124 M

GROSSZÄHLUNGEN CENSIMENTI GENERALI

VZ Volks- und Wohnungszählung

Censimento della popolazione e delle abitazioni

004 15. Volkszählung 2011 E IST-xxxxx .... U * 15° Censimento della popolazione 2011 I

AZ Arbeitsstättenzählung

Censimento dell’industria e dei servizi

004 9. Arbeitsstättenzählung 2011 E IST-xxxxx .... U * 9° Censimento dell’industria e dei servizi 2011 I

LZ Landwirtschaftszählung

Censimento dell’agricoltura

003 6. Landwirtschaftszählung 2010 E IST-xxxxx U .... * 6° Censimento dell’agricoltura 2010 I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem, Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

* Arbeiten, die zum ersten Mal aufscheinen * Lavori inseriti per la prima volta

96 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

3.3 Lavori del Programma statistico provinciale

2007-2009 non più presenti nel Programma 2008-2010

3.3 Arbeiten des Landesstatistikprogrammes 2007-2009, die im Programm 2008-2010 nicht mehr aufscheinen

AGS Typ Ges. Stat. Progr. Projektträger

Formblatt Periodizität

Nr. Tipologia Progr. stat. naz. Ente titolare

Modello Periodicità

ÖKO System der Wasserleitungen A ASTAT U 011 Sistema di gestione delle acque I

BSL Umfrage „Aktion Verzicht“ E ASTAT U 014 Indagine "spirito di rinuncia durante la quaresima" I

BEV Abgeleitete Bevölkerungsprognosen für Südtirol P ASTAT U 011 Previsioni demografiche derivate per la provincia di Bolzano I

BEV Vornamen in Südtirol A ASTAT U 022 Nomi di battesimo in provincia di Bolzano I

GES Bridge-Coding (ICD-IX - ICD-X) der Todesursachen P ASTAT U 026 Bridge-Coding (ICD-IX - ICD-X) delle cause di morte I

GES Umfrage zu den Impfungen E Landesabt. 23 U 027 Indagine sulla vacinazione Ripart. prov. 23 I

BIL Umfrage zu den Weiterbildungsinitiativen P ASTAT U 013 Indagine sulle iniziative di formazione I

KUL Zählung der im Kulturbereich tätigen Personen A ASTAT U 011 Censimento degli operatori culturali I

KUL Erfassung der im Kulturbereich tätigen Personen P ASTAT U 012 Rilevazione degli operatori culturali I

ERW Archiv der Beschäftigten (OC) E ASTAT J 017 Archivio degli occupati (OC) A

ERW Mobilitätsliste P Landesabt. 19 U 025 Lista di mobilità Rip. prov. 19 I

ERW Leiharbeit P Landesabt. 19 U 028 Lavoro interinale Rip. prov. 19 I

ERW Firmen mit Machtpositionen im lokalen Arbeitsmarkt Landesabt. 19 P U 029 Ditte dominanti nel mercato del lavoro locale Rip. prov. 19 I

ERW Saisonale Beschäftigung der EinwandererInnen in der Land-wirtschaft und im Tourismus in Südtirol

E AFI U

033 L’immigrazione stagionale nell’agricoltura e nel turismo altoa-tesino

IPL I

ERW Die neuen Formen der projektbezogenen und unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse in Südtirol nach den jüngsten Arbeitsmarktreformen

E AFI U

035 Le collaborazioni ed i rapporti di lavoro parasubordinato in Alto Adige dopo la riforma del mercato di lavoro

IPL I

WIA Wirtschaftsstandort Südtirols P WIFO U 011 L’Alto Adige quale localizzazione economia IRE I

UBS Bilanzkennzahlen und Kostenstruktur der Südtiroler Wirtschaft P WIFO U 028 Indicatori di bilancio e struttura dei costi dell’economia IRE I

UBS Beobachtungsstelle zur Innovation WIFO U P 044 Osservatorio sull’innovazione IRE I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 97

AGS Typ Ges. Stat. Progr.

Projektträger Periodizität Formblatt

Nr. Tipologia Progr. stat. naz. Ente titolare

Modello Periodicità

PRE E ASTAT J Von den Gen. an Landwirte bez. Durschnittspreise 008 A Prezzi medi pagati agli agricoltori dalle cooper. agr.

VGR P U Anteil der öffentlichen Ausgaben im Sanitätsbereich ASTAT 007 L’incidenza della spesa sanitaria pubblica I

LWF E Vorleistungen in der Landwirtschaft ASTAT J 021 Costi intermedi in agricoltura A

HAN Außenhandel mit EU-Ländern (INTRASTAT-Erklärungen) E IST-00111 INTRASTAT - EDIP/CN8 M 004 Acquisti e cessioni di beni con i paesi UE (Dichiarazioni INTRA-

STAT) M

TRA Umfrage „Pässe-Maut“ E ASTAT U 017 Indagine "Pedaggio sui passi" I

FIN E IST-00917 J Bescheinigung der Bilanzkonten der Gemeinden 008 Certificato dei conti di bilancio dei Comuni A

REP E ASTAT J Kriminalitätsstatistiken 003 Statistiche sulla criminalità A

STA ASTAT Kodifizierung von ausländischen Staaten und Berufen P U 011 I Codifica stati esteri e professioni

VZ 14. Volkszählung 2001 IST-00809 .... E U 001 14° Censimento della popolazione 2001 I

VMS E U Erhebung über die Zufriedenheit der Bürger mit den Diensten der Landesverwaltung

ASTAT

008 Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con i servizi dell’amministrazione provinciale

I

VMS Landesabt. 23 u. ASTAT U Erhebung über die Zufriedenheit der Benutzer des Sanitätssys-tems

E

009 Indagine sulla soddisfazione degli utenti del Sistema Sanitario Provinciale

Ripart. prov. 23 e ASTAT I

Typ: E Erhebung, A Auswertung, P Projektstudie, S statistisches Informationssystem, Tipologia: E rilevazione, A elaborazione, P studio progettuale, S sistema informativo statistico

Periodizität: L laufend, M monatlich, T trimestral, V viermonatlich, H halbjährlich, J jährlich, U unregelmäßig Periodicità: C continua, M mensile, T trimestrale, Q quadrimestrale, S semestrale, A annuale, I irregolare

98 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

4 La diffusione dei dati 4 Die Verbreitung der Daten 4.1 Pubblicazioni ASTAT 2008 4.1 Publikationen des ASTAT 2008

- Annuario statistico della Provincia di Bolza-no 2007

- Statistisches Jahrbuch für Südtirol 2007

- Alto Adige in cifre 2008 - Südtirol in Zahlen 2008 - Tirolo-Alto Adige-Trentino 2005 - Tirol-Südtirol-Trentino 2005 - Previsione del fabbisogno abitativo in Pro-

vincia di Bolzano - Prognose des Wohnungsbedarfs in Südtirol

- Previsioni scolastiche 2008 - Schülerprognose 2008 - Indicatori dell’istruzione - Bildungsindikatoren - Iniziative di formazione - Weiterbildungsinitiativen - Comune sano 2008 - Gesunde Gemeinde 2008 - Pieghevole Gender 2008 - Gender-Folder 2008 - Pieghevole Famiglia 2008 - Familien-Folder 2008 - Rapporto Famiglia 2008 - Familienbericht 2008 - Biografia studenti universitari - Hochschülerbiographie - Occupazione e pubblico impiego in Provincia

di Bolzano 2007 - Erwerbstätigkeit und öffentlicher Dienst in

tirol 2007 - InfoMob 2006 - InfoMob 2006 - InfoMob 2007 - InfoMob 2007 - Opere pubbliche 2007 - Öffentliche Arbeiten 2007 - Turismo in Alto Adige - anno turistico

2006/07 - Fremdenverkehr in Südtirol - Fremdenver-

kehrsjahr 2006/07 - Il conto dell’amministrazione pubblica della

Provincia di Bolzano 2005 - Die Konten der öffentlichen Verwaltung in

Südtirol 2005 - Il conto dell’amministrazione pubblica della

Provincia di Bolzano 2006 - Die Konten der öffentlichen Verwaltung in

Südtirol 2006 - Lavoro dipendente e retribuzioni in Provin-

cia di Bolzano nel settore pubblico e privato- Arbeitnehmer und Entlohnung in Südtirols

privatem und öffentlichem Sektor - Indici di bilancio 2003-2004-2005 - Bilanzkennzahlen 2003-2004-2005 - Conti pubblici territoriali 2006 - Öffentliche territoriale Konten 2006 - Tavola economica intersettorile dell’Alto Adige - Wirtschaftliche Input-Output-Matrix für Südti-

rol - Territorio insediativo 2007 - Dauersiedlungsgebiet 2007 - ATECO 2007 - classificazione delle attività

economiche - ATECO 2007 - Klassifikation der Wirtschafts-

tätigkeiten

4.2 Pubblicazioni di altri uffici del Sistema statisti-co provinciale 2008

4.2 Publikationen von anderen Ämtern des Landes-statistiksystems 2008

• • Amministrazione provinciale Landesverwaltung - Relazione sull’attività dell’amministra-

zione provinciale 2007 - Tätigkeitsbericht der Landesverwaltung

2007 - Relazione sanitaria provinciale 2007 - Landesgesundheitsbericht 2007 - Statistiche sociali 2008 - Sozialstatistiken 2008 - Rapporto sul mercato del lavoro 2008 - Arbeitsmarktbericht 2008

• • Arbeitsförderungsinstitut Istituto per la promozione dei lavoratori

- Indagine sui lavoratori e sulle lavoratri-ci dipendenti - studio comparativo 2003-2005

- ArbeitnehmerInnensurvey - Vergleichs-studie 2003-2005

- Distribuzione funzionale dei redditi - Funktionale Einkommensverteilung - Rapporto sulle crisi aziendali - Bericht zur Krise in den Unternehmen

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 99 • • Istituto di ricerca economica Wirtschaftsforschungsinstitut

- I redditi secondari dell’agricoltura - Nebenerwerb in der Landwirtschaft - Confronto della tassazione sulle impre-

se - Vergleich der Steuerbelastung der Un-

ternehmen:

• • Gemeinde Bozen Comune di Bolzano - Andamento e struttura della popola-

zione di Bolzano e dei suoi quartieri 2008

- Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Viertel 2008

- Bolzano 2008 - dati statistici. - Bozen 2008 - Statistische Daten.

[BO11080151971|P025|] [AM11080151971|P025|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 febbraio 2008, n. 397

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. Februar 2008, Nr. 397

Comune di Rasun Anterselva: approvazionedi una modifica al piano urbanistico (tutela degli insiemi) con rettifiche d’ufficio

Gemeinde Rasen Antholz: Genehmigung ei-ner Abänderung zum Bauleitplan (Ensemble-schutz) mit Richtigstellungen von Amts we-gen

LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG

Visto il piano urbanistico rielaborato del Comune di Rasun Anterselva;

nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleit-plan der Gemeinde Rasen Antholz;

constatato che il Comune di Rasun Anterselva propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:

stellt fest, dass die Gemeinde Rasen Antholz fol-gende Änderungen zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt:

Delibere consiliari n. 24 del 14 giugno 2007 e n. 51 del 27 settembre 2007:

Ratsbeschlüsse Nr. 26 vom 14. Juni 2007 und Nr. 51 vom 27. September 2007:

Inserimento dei seguenti insiemi nel piano di zoniz-zazione:

Eintragung folgender Ensembles in den Flächenwid-mungsplan:

1. „Oberwindschnur“

3. „Joggiler“ 4. Weiler Linde“

2. „Kirchsteig-Neuwirt“

8. „Roser-Sigeler-Roser Futterhaus“

12. „Schneider-Ladner-Klockner-Toggler-Schneidermessner“

13. Hartmannsbrunn

4. „Weiler Linde“ 5. „Unterpaffing“ 6. Leiser-Metzger-Sattler“ 7. „Pfarrwidum - Canonica Rasun di Sopra“

9. „Klamperer-Schmieder-Oberschmieder-Lechner-Stöckler-Heufler Futterhaus“

10. „Walderhöfe Anterselva di Sotto“ 11. „Kuchlmaierhöfe-Bischöfliche Maierhöfe Anter-

selva di Sotto“

1. „Oberwindschnur“ 2. „Kirchsteig-Neuwirt“ 3. „Joggiler“

5. „Unterpaffing“ 6. „Leiser-Metzger-Sattler“ 7. „Pfarrwidum Oberrasen“ 8. „Roser-Sigeler-Roser Futterhaus“ 9. „Klamperer-Schmieder-Oberschmieder-Lechner-

Stöckler-Heufler Futterhaus“ 10. „Walderhöfe Niedertal“ 11. „Kuchlmaierhöfe-Bischöfliche Maierhöfe Nieder-

tal“ 12. „Schneider-Ladner-Klockner-Toggler-

Schneidermessner“ 13. Hartmannsbrunn“

Integrazione delle norme di attuazione con il seguen-te articolo “Tutela degli insiemi”:

Ergänzung der Durchführungsbestimmungen mit folgendem Artikel „Ensembleschutz“:

Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati come „ensemble“ vengono tutelati ai sensi dell’art. 25 della legge urba-nistica provinciale.

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichne-ten Bereiche, welche als Ensemble erklärt wurden, werden im Sinne des Art. 25 des Landesraumord-nungsgesetzes geschützt.

100 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Constatato che avverso la delibera 24/07 sono state presentate cinque osservazioni, sulle quali il Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 51 del 27 settembre 2007;

stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratsbe-schluss 24/07 fünf Einwände eingereicht wurden, zu welchen die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 51 vom 27. September 2007 Stellung genommen hat;

Visto il parere del Comitato di esperti della tutela degli insiemi (lettera n. 472105 del 21. 12. 2007);

nimmt Einsicht in das Gutachten des Sachver-ständigenbeirates für Ensembleschutz (Schreiben Nr. 472105 vom 21. 12. 2007);

sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 17 gennaio 2008, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a questo parere;

nimmt Einsicht in das Gutachten der Landes-raumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 17. Jänner 2008 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung der Landes-regierung diesem Gutachten entspricht;

visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell’11 agosto1997, n. 13;

stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landes-gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;

Ciò premesso Dies vorausgeschickt

ad unanimità di voti legalmente espressi beschließt

delibera mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. Delibere consiliari n. 26 del 14 giugno 2007 e n.

51 del 27 settembre 2007 1. Ratsbeschlüsse Nr. 26 vom 14. Juni 2007 und Nr.

51 vom 27. September 2007 Di approvare l’inserimento degli insiemi nel pia-

no di zonizzazione inserendo d’ufficio le seguenti condizioni del Comitato di esperti della tutela degli insiemi (lettera n. 472105 del 21. 12. 2007):

Die Eintragung von Ensembles in den Flächen-widmungsplan wird genehmigt, wobei folgende Auflagen des Sachverständigenbeirates für En-sembleschutz (Schreiben Nr. 472105 vom 21. 12. 2007) von Amts wegen übernommen werden:

a) insieme 1 - “Oberwindschnur

d) insieme 10 - “masi Walzer Anterselva di Sotto” la recinzione in materiale plastico viene so-

stituita con una recinzione in legno; in caso di necessità il recinto in plastica può essere mantenuto dietro la recinzione di legno;

lettera B) (criteri misure conservazione) vie-ne integrata con l’indicazione che “i tetti devono essere realizzati con colore scuro e uniforme”;

f) insieme 13 “Hartmannsbrunn”

Unter Punkt 6 (Kriterien Ensembleschutz)

soll der Buchstabe b) „Ortsbildprägung“ mit „malerischer Charakter“ ersetzt werden;

b) Ensemble 6 - „Leiser-Metzger-Sattler“:

e) Ensemble 11 - „Kuchlmairhöfe - Bischöfliche Maierhöfe“ Niedertal:

Buchstabe B) Erhaltungsmaßnahme soll mit dem Hinweis ergänzt werden, „die Dächer sollen mit einer einheitlichen und dunklen Farbe gestaltet werden“;

Sotto il punto 6 (criteri della tutela dell’insieme) la lettera b) “immagine locale tipica” viene so-stituita con “carattere pittoresco”;

b) insieme 6 - “Leiser-Metzger-Sattler” il punto 6 (criteri della tutela dell’insieme)

viene integrato con la lettera “d) „perma-nenza dell’impianto urbano“;

c) insieme 7 - “Canonica Rasun di Sopra” nel punto 2b) della lettera B) (criteri misure

conservazione) la parola “parchi” viene so-stituita con “aree verdi”;

e) insieme 11 - “masi Kuchlmair - masi Maier

vescovili” Anterselva di sotto:

viene stralciata la lettera c) sotto il punto 2) “prescrizioni per le modifiche” della lettera B) (criteri misure conservazione).

a) Ensemble 1 - „Oberwindschnur“

Der Punkt 6 (Kriterien Ensembleschutz) soll mit Buchstabe „d) Fortbestand der urbanis-tischen Anlagen“ ergänzt werden;

c) Ensemble 7 - „Pfarrwidum Oberrasen“: Unter Buchstabe B) „Erhaltungsmaßnahmen“

muss im italienischen Text bei Punkt 2b) das Wort „parchi“ mit „aree verdi“ ersetzt werden;

d) Ensemble 10 - Walderhöfe Niedertal: Die Gitterzäune als Plastik sollen durch

Holzzäune ersetzt werden; falls notwendig kann der Plastikzaun hinter dem Holzzaun beibehalten werden;

f) Ensemble 13 - „Hartmannsbrunn“ Bei Buchstabe B) Erhaltungsmaßnahmen muss

unter Punkt 2) „Vorgaben für Veränderungen“ der Buchstabe c) gestrichen werden.

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 101

2. Di approvare anche l’integrazione delle norme di attuazione con il seguente articolo “Tutela degli insiemi”:

2. Die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen mit einem Artikel „Ensembleschutz“ wird eben-falls genehmigt und lautet wie folgt:

“Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati come „en-semble“ vengono tutelati ai sensi dell’art. 25 del-la legge urbanistica provinciale.”

„Die im Flächenwidmungsplan eigens gekenn-zeichneten Bereiche, welche als Ensemble erklärt wurden, werden im Sinne des Art. 25 des Landes-raumordnungsgesetzes geschützt.“

3. Proposte e osservazioni:

3. Einwände und Vorschläge:

Osservazione n. 1 Beikircher Gottfried L’osservazione viene respinta in conformità alle

conclusioni motivate del Comune che la Giunta provinciale fa proprie;

Einwand Nr. 1 Beikircher Gottfried Der Einwand wird laut begründeter Schlussfolge-

rungen der Gemeinde, welche sich die Landesre-gierung zu Eigen macht, abgelehnt;

Osservazione n. 2 Taferner Peter e frazione di Anter-

selva di mezzo Einwand Nr. 2 Taferner Peter und Fraktion Antholz

Mittertal L’osservazione viene accolta in conformità alle

conclusioni motivate del Comune che la Giunta provinciale fa proprie e quindi l’insieme n. 12 “Schneider - Ladner - Klockner - Toggler - Schnei-dermessner” non viene approvato;

Der Einwand wird laut begründeter Schlussfolge-rungen der Gemeinde, welche sich die Landesre-gierung zu Eigen macht, angenommen und somit das Ensemble Nr. 12 „Schneider - Ladner -Klockner - Toggler - Schneidermessner“ nicht ge-nehmigt;

Osservazione n. 3 Alton Manfred Einwand Nr. 3 Alton Manfred L’osservazione viene respinta in conformità alle

conclusioni motivate del Comune che la Giunta provinciale fa proprie;

Der Einwand wird laut begründeter Schlussfolge-rungen der Gemeinde, welche sich die Landesre-gierung zu Eigen macht, abgelehnt;

Osservazione n. 4 Prugger Thomas Einwand Nr. 4 Prugger Thomas L’osservazione viene respinta in conformità alle

conclusioni motivate del Comune che la Giunta provinciale fa proprie;

Der Einwand wird laut begründeter Schlussfolge-rungen der Gemeinde, welche sich die Landesre-gierung zu Eigen macht, abgelehnt;

4. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione

4. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

[BO11080151988|P025|] [AM11080151988|P025|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 febbraio 2008, n. 400

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. Februar 2008, Nr. 400

Comune di Verano: approvazione di una mo-difica al piano urbanistico con una modifica d’ufficio

Gemeinde Vöran: Genehmigung einer Abän-derung zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amts wegen

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Verano;

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleit-plan der Gemeinde Vöran;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l’allegato grafico:

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abände-rung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, be-antragt:

102 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Trasformazione da zona di verde agricolo in parcheggio pubblico nell’ambito „Alte Sennerei“ (ca. 1.400 m2)

Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in öffentlichen Parkplatz im Bereich “Alte Sennerei” (ca. 1.400 m2)

Constatato, che avverso la succitata delibera con-siliare non sono state presentate né proposte né os-servazioni;

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbe-schluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 24 gennaio 2008, facendo presente, che la sottoriportata decisio-ne della Giunta provinciale corrisponde a detto pare-re;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumord-nungskommission, das in der Sitzung vom 24. Januar 2008 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell’11.8.1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landes-raumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Ciò premesso, Dies vorausgeschickt,

LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt

ad unanimità di voti legalmente espressi DIE LANDESREGIERUNG

delibera mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. di approvare la trasformazione da zona di verde

agricolo in parcheggio pubblico nell’ambito „Alte Sennerei“ (ca. 1.400 m2), proposta dal Comune di Verano nel senso che, d’ufficio l’esistente par-cheggio nei pressi del maso “Alte Sennerei” viene ritrasformato in zona di verde agricolo.

1. die von der Gemeinde Vöran beantragte Um-widmung von Landwirtschaftsgebiet in öffentli-chen Parkplatz im Bereich “Alte Sennerei” (ca. 1.400 m2) in dem Sinne zu genehmigen, dass von Amts wegen der bestehende Parkplatz an der Hofstelle „Alte Sennerei“ in Landwirtschaftsge-biet rückgewidmet wird.

Avverso il parere negativo dell’Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 27 novembre 2007, prot. n. 423697) si ribadisce, che la proposta tra-sformazione in parcheggio pubblico adiacente al-la strada provinciale rappresenta un intervento sostenibile nel paesaggio;

Dem negativen Gutachten des Amtes für Land-schaftsökologie (Schreiben vom 27. November 2007, Prot. Nr. 423697) wird entgegengehalten, dass die beantragte Umwidmung in öffentlichen Parkplatz angrenzend an die Landesstraße einen landschaftlich vertretbaren Eingriff darstellt;

visto il parere dell’Ufficio strade (lettera del 3

gennaio 2008, prot. n. 2221), che ha espresso pa-rere favorevole con condizioni;

nach Einsichtnahme in das Gutachten des Amtes für Straßendienst (Schreiben vom 3. Januar 2008, Prot. Nr. 2221), das die beantragte Abänderung mit Auflagen genehmigt hat;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino

Ufficiale della Regione. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu

veröffentlichen.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 103

[BO11080151989|P025|] [AM11080151989|P025|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 2008, n. 486

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Februar 2008, Nr. 486

Direttive all’articolo 107, comma 23, della legge urbanistica provinciale, legge provin-ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive mo-difiche

Richtlinien zum Artikel 107, Absatz 23, des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung

omissis ……

LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt

delibera DIE LANDESREGIERUNG ad unanimità di voti legalmente espressi: mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form Sono approvate le direttive ai sensi dell’articolo 107, comma 23 delle legge urbanistica provinciale come segue:

Die Richtlinien gemäß Artikel 107, Absatz 23 des Lan-desraumordnungsgesetzes wie folgt zu genehmigen:

1. Le presenti direttive disciplinano i casi di demolizio-ne e ricostruzione ai sensi dell’articolo 107, comma 23, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, legge urbanistica provinciale.

1. Diese Richtlinien regeln die Fälle von Abbruch und Wiederaufbau im Sinne des Artikels 107 Absatz 23 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, Landesraumordnungsgesetz.

2. La ricostruzione non è in alcun caso ammessa a una distanza superiore a 300 m dal prossimo centro edificato.

2. Der Wiederaufbau darf in keinem Fall in einer Entfernung von mehr als 300 m vom nächsten verbauten Ortskern erfolgen.

3. In caso di demolizione di fabbricati rurali siti nella sede dell’azienda, la ricostruzione non può essere effettuata a una distanza superiore a 40 m dagli esistenti edifici residenziali o rurali. La rico-struzione può essere effettuata anche su un’ubi-cazione sita, in direzione dello stesso centro edi-ficato in linea diretta, a una distanza massima di 60 metri dagli edifici esistenti oppure entro una distanza di 60 metri dal centro edificato.

3. Bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, wel-che sich an einer Hofstelle befinden, darf bei Ab-bruch der Wiederaufbau in nicht mehr als 40 Me-ter Entfernung von den bestehenden Wohnge-bäuden oder Wirtschaftsgebäuden erfolgen. Der Wiederaufbau kann aber auch an einem Standort erfolgen, der in Richtung zum selben verbauten Ortskern hin in gerader Linie höchstens 60 Meter von den bestehenden Gebäuden oder höchstens 60 Meter vom verbauten Ortskern entfernt liegt.

4. In caso di fabbricati rurali che non sono siti nella sede dell’azienda agricola la ricostruzione è am-messa soltanto sull’area di pertinenza. Questa è determinata al massimo in misura pari al quin-tuplo della superficie coperta dell’edificio stesso. Può essere autorizzato lo spostamento in dire-zione dello stesso centro edificato in linea diretta su un’ubicazione entro una distanza di 60 metri dal centro edificato.

4. Bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, wel-che sich nicht an einer Hofstelle befinden, ist der Wiederaufbau nur auf der Zubehörsfläche gestat-tet. Diese wird mit höchstens dem Fünffachen der überbauten Fläche des Gebäudes festgesetzt. Die Verlegung in gerader Linie zum selben ver-bauten Ortskern hin auf einen Standort inner-halb einer Entfernung von 60 Metern vom ver-bauten Ortskern kann genehmigt werden.

5. Previo parere della commissione urbanistica pro-vinciale è ammesso lo spostamento in direzione dello stesso centro edificato in linea diretta su un’ubicazione a una distanza superiore a 60 m dal centro edificato.

5. Vorbehaltlich eines Gutachtens der Landesraumord-nungskommission ist die Verlegung in Richtung zum selben verbauten Ortskern hin in gerader Linie an einen Standort außerhalb einer Entfernung von 60 m vom verbauten Ortskern zulässig.

6. La cubatura di più fabbricati rurali con meno di 400 m3 ciascuno non può essere sommata ai fini della trasformazione della destinazione d’uso.

6. Die Baumasse mehrerer landwirtschaftlicher Betriebsgebäude mit jeweils weniger als 400 m3 darf zwecks Umwandlung der Zweckbestim-mung nicht zusammengezählt werden.

7. È ammessa anche la trasformazione parziale della destinazione d’uso di fabbricati rurali se la cubatura non più necessaria per la conduzione dell’azienda non è inferiore a 400 m3. In tal caso con la trasformazione o demo-ricostruzione il vo-

7. Es ist auch eine teilweise Umwandlung der Zweck-bestimmung von landwirtschaftlichen Betriebsge-bäuden zulässig, sofern die für die Betriebsführung nicht mehr gebrauchte Baumasse nicht weniger als 400 m3 beträgt. In diesem Fall muss bei Umbau oder

104 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

lume rurale necessario per la conduzione dell’azienda agricola, in base alla superficie agri-cola di proprietà, deve essere mantenuto rispet-tivamente garantito nel medesimo edificio.

Abbruch und Wiederaufbau das für die landwirt-schaftliche Betriebsführung, aufgrund der vorhan-denen landwirtschaftlichen Eigentumsfläche, erfor-derliche Betriebsvolumen im selben Gebäude beibe-halten bzw. gewährleistet werden.

8. L’utilizzazione del volume trasformato per l’atti-vità di agriturismo é ammessa solo nella sede dell’azienda agricola.

8. Die Verwendung des umgewandelten Volumens für den Urlaub auf dem Bauernhof ist nur an der Hofstelle zulässig.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

[BO11080151972|D020|] [AM11080151972|D020|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 2008, n. 501

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Februar 2008, Nr. 501

Trasferimento della p.ed. 143 e della p.f. 201 in CC Rio Pusteria dal demanio pubblico-ramo strade, al patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Bolzano

Überführung der Bp. 143 und der Gp. 201 in der KG Mühlbach vom öffentlichen Gut-Straßen in das verfügbare Vermögen der Au-tonomen Provinz Bozen

omissis ......

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. di trasferire la p.ed. 143 e la p.f. 201 in CC Rio Pusteria, dal demanio pubblico ramo strade della Provincia Autonoma di Bolzano al proprio patri-monio disponibile;

1. die Bp. 143 und die Gp. 201 in der KG Mühlbach, vom öffentlichen Gut Straßen der Autonomen Provinz Bozen in das eigene verfügbare Vermö-gen zu überführen;

2. l’Ufficio patrimonio 6.2 provvederà alla successi-va cessione a titolo gratuito alla Comunità com-prensoriale Valle Isarco nonché all’effettuazione della relativa istanza tavolare;

2. das Vermögensamt 6.2 wird die darauf folgende unentgeltliche Abtretung an die Bezirkgemein-schaft Eisacktal und den erforderlichen Grund-buchsantrag durchführen;

3. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Tren-tino-Alto Adige.

3. dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autono-men Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 105

[BO11080151970|A030|] [AM11080151970|A030|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 2008, n. 521

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Februar 2008, Nr. 521

Modifica della propria deliberazione n. 1110 del 2 aprile 2002 in materia di commercializ-zazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosa-nitari e relativi coadiuvanti

Änderung des eigenen Beschlusses Nr. 1110 vom 2. April 2002 bezüglich Vermarktung, Verkauf und Einsatz von Pflanzenschutzmit-teln und diesbezüglichen Zusatzstoffen

omissis .......

LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt

delibera DIE LANDESREGIERUNG 1. di modificare per i motivi di cui nelle premesse la

propria deliberazione n. 1110 del 2 aprile 2002 sostituendo quanto contenuto sotto il punto 6.d. della parte dispositiva con il seguente:

La domanda di rinnovo va presentata all’Ufficio Frutti-viticoltura entro 8 mesi dalla scadenza dell’autorizzazione”.

d) „l’autorizzazione all’acquisto è valida per 5 anni. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione al-l’acquisto si prescinde da una nuova valutazione ai sensi delle lettere b) e c).

d) „die Ermächtigung zum Ankauf ist 5 Jahre gültig. Für die Erneuerung der Ermächtigung wird von einer neuerlichen Bewertung laut Buchstaben b) und c) abgesehen.

Der Antrag auf Erneuerung ist innerhalb von 8 Mo-naten nach Ablauf der Gültigkeit des Ausweises beim Amt für Obst- und Weinbau einzubringen“.

1. aus den in den Prämissen angeführten Gründen den eigenen Beschluss Nr. 1110 vom 2. April 2002 abzuändern, indem die unter Punkt 6.d. des beschließenden Teils enthaltene Bestimmung mit folgender ersetzt wird:

2. Il presente provvedimento entra in vigore il gior-

no successivo a quello della sua integrale pub-blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

2. Vorliegende Maßnahme tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region Tren-tino-Südtirol in Kraft.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DURNWALDER

DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER A. AUCKENTHALER

[BO11080151964|T040|] [AM11080151964|T040|] COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE MITTEILUNG DER LANDESREGIERUNG Elenco degli uffici viaggio (situazione al 31.1.2008)

Verzeichnis der Reisebüros (Stand 31.1.2008)

106 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 107

108 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 109

110 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 111

112 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 113

114 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 115

116 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 117

ANNO 2008 JAHR 2008

PARTE SECONDA ZWEITER TEIL

ORDINANZE E SENTENZE BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE

CORTE COSTITUZIONALE VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[BO11080151985|A030|] [AM11080151985|A030|] CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA

vom 25. Februar 2008, Nr. 42 25 febbraio 2008, n. 42 VERFASSUNGSGERICHT - BESCHLUSS

Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzio-nale dell’art. 3, comma 1, e dell’allegato A del-la legge della Provincia Autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12 (Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «Marchio di qualità con indica-zione di origine») e dell’art. 1, commi 2 e 3, e dell’allegato A della legge della Provincia Au-tonoma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori)

Beschluss in den Verfahren über die Verfas-sungsmäßigkeit des Art. 3 Abs. 1 und der An-lage A des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 22. Dezember 2005, Nr. 12 (Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens «Qualität mit Herkunftsan-gabe») und des Art. 1 Abs. 2 und 3 sowie der Anlage A des Landesgesetzes der Autono-men Provinz Bozen vom 18. Oktober 2006, Nr. 11 (Änderungen von Landesgesetzen in ver-schiedenen Bereichen)

REPUBBLICA ITALIANA REPUBLIK ITALIEN

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES

hat

LA CORTE COSTITUZIONALE DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF, composta dai signori: zusammengesetzt aus: - Franco BILE Presidente - Franco BILE Präsident - Giovanni Maria FLICK Giudice - Giovanni Maria FLICK Richter - Francesco AMIRANTE " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Ugo DE SIERVO " - Paolo MADDALENA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA " - Luigi MAZZELLA " - Gaetano SILVESTRI " - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " - Sabino CASSESE " - Maria Rita SAULLE " - Maria Rita SAULLE Richterin - Giuseppe TESAURO " - Giuseppe TESAURO Richter - Paolo Maria NAPOLITANO " - Paolo Maria NAPOLITANO " ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

118 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, e dell’allegato A della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12 (Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti ali-mentari e adozione del «Marchio di qualità con indi-cazione di origine») e dell’art. 1, commi 2 e 3, e dell’allegato A della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettiva-mente notificati il 2 marzo 2006 ed il 28 dicembre 2006, depositati in cancelleria il 9 marzo 2006 ed il 4 gennaio 2007 ed iscritti al n. 46 del registro ricorsi 2006 e al n. 2 del registro ricorsi 2007.

in den Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 3 Abs. 1 und der Anlage A des Landesgesetzes der Auto-nomen Provinz Bozen vom 22. Dezember 2005, Nr. 12 (Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbe-reich und Einführung des Qualitätszeichens "Qualität mit Herkunftsangabe") und des Art. 1 Abs. 2 und 3 sowie der Anlage A des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 18. Oktober 2006, Nr. 11 (Änderungen von Landesgesetzen in verschiedenen Bereichen), die vom Präsidenten des Ministerrates mit zwei am 2. März 2006 bzw. am 28. Dezember 2006 zugestellten, am 9. März 2006 bzw. am 4. Jänner 2007 in der Kanzlei hinterlegten und im Beschlussregister 2006 unter Nr. 46 bzw. im Be-schlussregister 2007 unter Nr. 2 eingetragenen Rekursen eingeleitet wurden,

den nachstehenden

Beschluss erlassen.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bol-

zano; Nach Einsichtnahme in die Einlassungsschriftsät-

ze der Provinz Bozen; udito nella camera di consiglio del 30 gennaio

2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro. Nach Anhören des berichterstattenden Richters

Giuseppe Tesauro in der nicht öffentlichen Sitzung vom 30. Jänner 2008;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei mini-stri, con due distinti ricorsi, rispettivamente notificati il 2 marzo 2006 ed il 28 dicembre 2006, depositati il 9 marzo 2006 ed il 4 gennaio 2007, ha sollevato que-stione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, e dell’allegato A della legge della Provincia Auto-noma di Bolzano 22 dicembre 2005, n. 12 (Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «Marchio di qualità con indicazione di origine»), in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100 del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 4 del DPR 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello sta-tuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladi-na nei rapporti dei cittadini con la pubblica ammini-strazione e nei procedimenti giudiziari), agli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione (reg. ric. n. 46 del 2006), nonché questio-ne di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 3, e dell’allegato A della legge della Provincia Auto-noma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), in riferimento ai me-desimi parametri (reg. ric. n. 2 del 2007);

Nach Feststellung der Tatsache, dass der Präsident des Ministerrates mit zwei getrennten Rekursen, die am 2. März 2006 bzw. am 28. Dezember 2006 zugestellt, am 9. März 2006 bzw. am 4. Jänner 2007 in der Kanzlei hinter-legt und im Beschlussregister 2006 unter Nr. 46 bzw. im Beschlussregister 2007 unter Nr. 2 eingetragen wurden, die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 3 Abs. 1 und der Anlage A des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 22. Dezember 2005, Nr. 12 (Maß-nahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens "Qualität mit Herkunftsangabe") in Bezug auf die Art. 1, 2, 4, 8, 9 und 100 des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmi-gung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgeset-ze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen), auf den Art. 4 des DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 574 (Durch-führungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Regi-on Trentino-Südtirol über den Gebrauch der deutschen und der ladinischen Sprache im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfah-ren) und auf die Art. 6, 116, 117 Abs. 1 und 2 Buchst. e)der Verfassung (Rekursregister Nr. 46/2006), sowie die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 2 und 3 und der Anlage A des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 18. Oktober 2006, Nr. 11 (Änderun-gen von Landesgesetzen in verschiedenen Bereichen) in Bezug auf die dieselben Parameter (Rekursregister Nr. 2/2007) erhoben hat;

che l’art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 2005, nel testo impugnato con il primo ricorso, dispone che «per le finalità di cui all’art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato, è intro-dotto il “Marchio di qualità con indicazione d’origine”, secondo l’allegato A»;

dass der Art. 3 Abs. 1 des Landesgesetzes Nr. 12/2005, in dem mit dem ersten Rekurs angefochtenen Wortlaut, Folgendes besagt: «Zur Erreichung der Ziele laut Artikel 1 und zur Aufwertung der land- und ernährungs-wirtschaftlichen Erzeugnisse mit einem kontrollierten hohen Qualitätsniveau wird das Qualitätszeichen "Qualität mit Herkunftsangabe" gemäß Anlage A eingeführt.»;

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008 119 che l’allegato A della citata legge individua cin-

que diverse varianti del Marchio predetto, recanti le dizioni “Qualität Südtirol”, “Qualità Südtirol”, “Qualità Alto Adige”, “Qualität Südtirol-Alto Adige” e “Qualità Alto Adige-Südtirol”;

dass in der Anlage A des genannten Gesetzes fünf verschiedene Varianten des genannten Qualitäts-zeichens vorgesehen sind, und zwar die Ausdrücke “Qualität Südtirol”, “Qualità Südtirol”, “Qualità Alto Adige”, “Qualität Südtirol-Alto Adige” und “Qualità Alto Adige-Südtirol”;

che, ad avviso del ricorrente, il legislatore pro-vinciale, istituendo un “Marchio di qualità con indica-zione d’origine” composto in unica lingua ovvero con indicazione di qualità in una lingua ed indicazione di origine in altra lingua, ha fatto uso del principio del bilinguismo per una finalità opposta a quella per la quale esso è riconosciuto, non già a salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali, ma a tutela degli interessi economici del gruppo linguistico tedesco, in contrasto con gli artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100 dello Statutospeciale del Trentino-Alto Adige, l’art. 4 del DPR n. 574 del 1988, gli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione;

dass der Landesgesetzgeber nach Ansicht des Rekursstellers durch die Einführung eines “Qualitäts-zeichens mit Herkunftsangabe” in einer einzigen Sprache bzw. mit Qualitätsangabe in einer Sprache und Herkunftsangabe in der anderen Sprache den Grundsatz der Zweisprachigkeit nicht im Sinne des gesetzlichen Zweckes der Wahrung der ethnischen und kulturellen Eigenart, sondern im Gegenteil zum Schutz der wirtschaftlichen Interessen der deutschen Sprachgruppe angewandt hat, und dies im Wider-spruch zu den Art. 1, 2, 4, 8, 9 und 100 des Sondersta-tuts für Trentino-Südtirol, zum Art. 4 des DPR Nr. 574/1988 sowie zu den Art. 6, 116, 117, Abs. 2 und 2 Buchst. e) der Verfassung;

che, successivamente, l’art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2006 ha sostituito l’art. 3, comma 1, della legge n. 12 del 2005, stabilendo che «per le finalità di cui all’art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato stan-dard qualitativo controllato è introdotto il Marchio di qualità con indicazione d’origine, secondo l’allegato A. La dizione Qualità di cui all’allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche»;

dass der Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 12/2005 später durch den Art. 1 Abs. 2 des Landesgesetzes Nr. 11/2006 ersetzt wurde, der Folgendes besagt «Zur Erreichung der Ziele laut Artikel 1 und zur Aufwer-tung der land- und ernährungswirtschaftlichen Er-zeugnisse mit einem kontrollierten hohen Qualitäts-niveau wird das Qualitätszeichen "Qualität mit Her-kunftsangabe" gemäß Anlage A eingeführt. Der Aus-druck "Qualität" laut Anlage A kann in verschiedenen Sprachvarianten verwendet werden.»;

che il comma 3 dello stesso articolo ha sostituito l’allegato A della legge n. 12 del 2005 con l’allegato A della legge n. 11 del 2006, riducendo a due le versioni del marchio di qualità, recanti le dizioni “Qualität Südtirol” e “Qualità Alto Adige”;

dass laut Abs. 3 desselben Artikels die Anlage A des Gesetzes Nr. 12/2005 durch die Anlage A des Ge-setzes Nr. 11/2006 ersetzt wird, in dem nur zwei Va-rianten des Qualitätszeichens, nämlich die Ausdrücke “Qualität Südtirol” und “Qualità Alto Adige”, vorgese-hen sind;

che, in relazione a tali norme, il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta le medesime violazio-ni denunciate con il precedente ricorso;

dass der Präsident des Ministerrates in Zusam-menhang mit diesen Bestimmungen dieselben Verfas-sungswidrigkeiten beanstandet, die im vorhergehen-den Rekurs hervorgehoben worden waren;

che in entrambi i giudizi si è costituita la Provin-cia Autonoma di Bolzano, chiedendo di dichiarare i ricorsi inammissibili o infondati.

dass sich die Autonome Provinz Bozen in beide Verfahren eingelassen und beantragt hat, dass die Rekurse für unzulässig oder für unbegründet erklärt werden.

Considerato che i ricorsi, avendo ad oggetto di-

sposizioni sostanzialmente omogenee, censurate sot-to profili identici, possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Rekurse zu-sammengelegt und mit einem einzigen Urteil ent-schieden werden können, da sie im Wesentlichen übereinstimmende Bestimmungen betreffen, die den-selben Beanstandungen unterliegen;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, a se-guito dell’entrata in vigore della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), recante sostituzio-ne dell’allegato A della legge n. 12 del 2005, ha dichia-rato di rinunciare ad entrambi i ricorsi;

dass der Präsident des Ministerrates nach In-krafttreten des Landesgesetzes der Autonomen Pro-vinz Bozen vom 23. Juli 2007, Nr. 6 (Änderungen von Landesgesetzen in verschiedenen Bereichen), mit dem die Anlage A des Gesetzes Nr. 12/2005 ersetzt wurde, erklärt hat, auf beide Rekurse zu verzichten;

che la rinuncia è stata ritualmente accettata dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

dass dieser Verzicht von der Autonomen Provinz Bozen ordnungsgemäß angenommen wurde;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.

und dass demzufolge die Beendigung des Verfah-rens erklärt werden muss.

120 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 11.3.2008 - Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 11.3.2008

PER QUESTI MOTIVI AUS DIESEN GRÜNDEN

erklärt

LA CORTE COSTITUZIONALE DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF, riuniti i giudizi,

nach Zusammenlegung der Verfahren,

dichiara estinto il processo. das Verfahren für beendigt.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-nale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

So entschieden in Rom, am Sitz des Verfassungsge-richtshofes, Palazzo della Consulta, am 25. Februar 2008.

IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT

F. BILE F. BILE

IL REDATTORE DER VERFASSER G. TESAURO G. TESAURO

IL CANCELLIERE DER KANZLEILEITER

G. DI PAOLA G. DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2008. Am 27. Februar 2008 in der Kanzlei hinterlegt.

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA DER KANZLEILEITER G. DI PAOLA G. DI PAOLA

PROPRIETARIO/EDITORE BESITZER/VERLEGER BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Ilse Facchini Verantwortlicher Direktor: Ilse Facchini

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PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE

VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche) (RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)

PARTE I atti regionali, provinciali e comunali; PARTE II: atti statali e comunitari; (si pubblica il martedì)

I. Teil Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden II. Teil Akte des Staates und der Europäischen Union (erscheint am Dienstag)

PARTE III: annunzi legali; (si pubblica il venerdì)

III. Teil: Amtsanzeigen (erscheint am Freitag)

PARTE IV: concorsi ed esami; (si pubblica il lunedì)

IV. Teil: Wettbewerbe und Prüfungen (erscheint am Montag)

PARTE V: personale regionale e provinciale. (si pubbl. una volta al mese)

V. Teil: Personal der Region und der Provinzen (erscheint einmal im Monat)

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(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001) (Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

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PARTI I e II: I. UND II. TEIL annuale Euro 73,00 jährlich Euro 73,00 semestrale Euro 45,00 halbjährlich Euro 45,00 PARTE III: III. TEIL annuale Euro 45,00 jährlich Euro 45,00 semestrale Euro 28,00 halbjährlich Euro 28,00 PARTE IV: IV. TEIL annuale Euro 52,00 jährlich Euro 52,00 semestrale Euro 36,00 halbjährlich Euro 36,00 PARTE V: V. TEIL annuale Euro 8,00 jährlich Euro 8,00 semestrale Euro 6,00 halbjährlich Euro 6,00 L’attivazione cronologica dell’abbonamento decorrerà dalla data diinserimento del nominativo dell’utente nell’archivio dati. È quindi possibilesottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell’anno.

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(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001) (Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

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- für die Teile I.-II., III. und IV. Euro 1,00 - für den V. Teil Euro 0,50

Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il seguente:

Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:

- fino a 75 pagine: Euro 1,50 - bis zu 75 Seiten: Euro 1,50 - oltre 75 pagine: Euro 1,50 + Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine

- über 75 Seiten: Euro 1,50 + Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens

25 Seiten - Il costo di fascicoli arretrati (fascicoli pubblicati da oltre un anno

dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina. - Der Preis der älteren Hefte (über einem Jahr veröffentlichte

Ausgaben) wird verdoppelt. I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l’Amministrazionedel Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via Diaz 11 - Trento.

Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via Gazzoletti 2, und bei der Bücherei “Libreria Disertori”, Via Diaz 11 in Trient, bezogen werden.

PAGAMENTI ÜBERWEISUNGEN

Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382 intestato a:

Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der:

AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Regione autonoma Trentino-Alto Adige VERWALTUNG DES AMTSBLATTES

Autonome Region Trentino-Südtirol Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient

erfolgen.

Informazioni - Informationen Fax: 0461 - 201389 - E_Mail Internet: [email protected]

Ilse Facchini Direttore Uff. Bollettino Direktor Amt für das Amtsblatt.......................... Tel. 0461 - 201405 E_mail: [email protected] Livia Rossi Abbonamenti/Abonnements............................... Tel. 0461 - 201489 E_mail: [email protected] Egon Dipoli Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil................... Tel. 0461 - 201403 E_mail: [email protected] Braga Tiziana Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil................... Tel. 0461 - 201404 E_mail: parte [email protected] Di Blasi Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil ..................... Tel. 0461 - 201402 E_mail: [email protected] Helmuth Schwarz Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil ..................... Tel. 0461 - 201400 E_mail: [email protected] Antonietta Sicilia Redaz. Parte V/ Redaktion V. Teil ....................... Tel. 0461 - 201060