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Lexalia Newsletter n. 8/2016

Novità ed approfondimenti di novembre 2016

Milano, 28 novembre 2016

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Indice

Novità ................................................................................................................................................ 3

NUOVE COMUNICAZIONI IVA TRIMESTRALI PER IL 2017 ...................................................... 3

CHIARIMENTI SULL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI GPS E PROCEDURA DI

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, LEGGE N. 300/1970 ..................... 6

TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI ............................................. 7

Approfondimenti .............................................................................................................................. 9

NUOVO ABUSO DEL DIRITTO E CONTESTAZIONI IN MATERIA DI TRANSFER PRICING –

EVENTUALI CORRELAZIONI ...................................................................................................... 9

SEGNALAZIONE A SOFFERENZA ALLA CENTRALE RISCHI. QUANDO È ILLEGITTIMA? .. 12

DO YOU SPEAK…. PRIVACY? DIZIONARIO BREVE INTRODUTTIVO AL REGOLAMENTO UE

N° 679/2016 ................................................................................................................................. 14

ESENZIONE DALLE FASCE DI REPERIBILITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

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Dal Mondo ...................................................................................................................................... 21

BASE IMPONIBILE CONSOLIDATA EUROPEA: UN SOGNO CHE SI AVVICINA? ................. 21

USA: QUANTO E’ REALE LA STRETTA SUI PROFITTI OFF-SHORE? ................................... 23

CONVENZIONE ITALIA – CITTÀ DEL VATICANO .................................................................... 24

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Novità

NUOVE COMUNICAZIONI IVA TRIMESTRALI PER IL 2017

Conversione in Legge del D.L. n. 193/2016

Con il via libera definitivo del Senato alla legge di conversione del Decreto Legge 193/2016 (di seguito, il “Decreto”), entrano a tutti gli effetti sulla scena degli adempimenti fiscali i nuovi obblighi di comunicazione IVA trimestrale.

Premesso che gli adempimenti in esame sono da valutare anche alla luce delle disposizioni introdotte con il Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 (i cui provvedimenti attuativi sono stati emanati alla fine dello scorso ottobre e che sono sintetizzati in un altro articolo della presente Newsletter), si seguito analizziamo le principali novità previste dal Decreto.

COMUNICAZIONI IVA TRIMESTRALI

L’adempimento in esame si sostanzia essenzialmente nell’invio:

1) dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010 novellato);

2) dei dati contabili delle liquidazioni periodiche (nuovo art. 21-bis del DL 78/2010).

Le due comunicazioni dovranno essere effettuate:

- Per il primo trimestre entro il 31 maggio;

- Per il secondo trimestre entro il 16 settembre;

- Per il terzo trimestre entro il 30 novembre;

- Per il quarto trimestre entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Solo per l’anno 2017 ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture, è previsto un adempimento congiunto per i primi due trimestri, da effettuarsi entro il 25 luglio 2017.

Con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione Iva trimestrale.

TERMINI PER L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

L’art. 4, lettera c), del Decreto precisa che la dichiarazione IVA, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2017 è effettuata tra il 1 febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

Solo per il 2016 il Decreto ha stabilito che la dichiarazione Iva va inviata entro il mese di febbraio 2017.

ELIMINAZIONI DI ADEMPIMENTI IVA

In conseguenza dei nuovi obblighi periodici, dal 1° gennaio 2017 sono aboliti:

lo “spesometro” annuale (dovuto, però, lo spesometro relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10 o 20 aprile 2017);

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la comunicazione “black list” (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);

della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

la comunicazione dei contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio ex art. 7, comma 12 del DPR 605/73, dal 1° gennaio 2017;

la comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dal 1° gennaio 2017).

ESONERO

Sono esonerati dall’invio delle comunicazioni trimestrali Iva i soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

CREDITO D’IMPOSTA

Ai soggetti in attività nel 2017, è attribuito, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100.

In particolare, il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI IVA

Sulla base di quanto sopra riportato si sintetizzano gli adempimenti ai fini Iva da effettuarsi nel corso del 2017.

TERMINE ADEMPIMENTO

28 febbraio 2017 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016

10 aprile o 20 aprile 2017 “Spesometro” relativo al 2016

31 maggio 2017 Comunicazione liquidazione I trimestre

2017

25 luglio 2017 Comunicazione fatture emesse e ricevute

I semestre 2017

18 settembre 2017 (in quanto il 16 cade di sabato)

Comunicazione liquidazione II trimestre 2017

30 novembre 2017 Comunicazione liquidazione III trimestre 2017 e Comunicazione fatture emesse e

ricevute III trimestre 2017

28 febbraio 2018

Comunicazione liquidazione IV trimestre 2017

Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017

30 aprile 2018 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

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Novità

BOZZA LEGGE DI STABILITÀ 2017 – INCENTIVO PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO DELLE ASSUNZIONI DEL 2017 E DEL 2018

Art. 43 - bozza Legge di Stabilità 2017

Nel testo della bozza della Legge di Stabilità per l’anno 2017 l’art. 43 prevede per il settore privato (ad esclusione del lavoro domestico e per gli operai del settore agricolo) un incentivo di esonero triennale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di € 3.250 annui.

Possono essere agevolate le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel periodo compreso tra l’1/01/2017 ed il 31/12/2018 in riferimento a giovani entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, e che siano in una delle seguenti condizioni:

- studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1 comma 33 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (120 ore se trattasi di istituti tecnici e professionali e 60 ore se trattasi di licei);

- studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS), di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;

- studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Si attende comunque l’approvazione del testo finale della Legge di Stabilità prevista prima della fine dell’anno.

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Novità

CHIARIMENTI SULL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI GPS E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, LEGGE N. 300/1970

Art. 4 Legge n. 300/70 - Circ. INL n. 2/2016

Con la Circolare n. 2 del neo-istituito Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL - che ha sostituito le Direzioni Territoriali del Lavoro) sono state date alcune indicazioni interpretative dell’art. 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300 – come novellato dall’art. 23 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – ed in particolare in relazione all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali.

Tale Circolare, chiarisce se tali apparecchiature siano da considerarsi strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e come tali, esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dall’ art. 4 Legge n. 300/70.

Fino a tale momento alcune Direzioni Territoriali del Lavoro tra cui quelle di Milano e di Piacenza, ritenevano che l’installazione di impianti di localizzazione satellitare GPS su automezzi aziendali non fossero soggetti alle autorizzazioni di cui sopra, in quanto meri strumenti di lavoro.

Ricordiamo che l’art. 4 comma 2 della Legge n. 300/70 prevede che le procedure di autorizzazione indicate dalla disposizione al comma 1 non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

L’INL ha avvallato invece una lettura più restrittiva della norma in commento, ritenendo che una interpretazione letterale del disposto normativo porti ad identificare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono per il lavoratore il mezzo indispensabile per adempiere alla prestazione lavorativa, e che per tale finalità siano stati messi a sua disposizione.

In termini generali, l’INL ritiene che i sistemi di geo localizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non essenziali per l’esecuzione dell’attività lavorativa in quanto rispondono ad esigenze di carattere assicurativo, organizzativo e produttivo.

Ne consegue che le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

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Novità

TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI

Provvedimenti 182070 e 182017 dell’Agenzia delle Entrate del 28.10.2016

Con i due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate di ieri viene data attuazione definitiva alle due discipline facoltative, di cui al Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, esperibili dal 1° gennaio 2017, riguardanti:

la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute (Provvedimento n. 182070);

la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto (Provvedimento n. 182017).

I due provvedimenti rivestono particolare importanza perché definiscono, per entrambi i regimi, le modalità di opzione, i termini e le regole tecniche di trasmissione telematica dei dati.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE

Il primo provvedimento (n. 182070) riguarda le informazioni e le regole di trasmissione all’Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi che si avvalgono del regime opzionale ex art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015.

Tale regime prevede l’invio dei dati di tutte le fatture emesse nel periodo d’imposta, di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché delle relative variazioni, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Si profila un allineamento/sovrapposizione con i nuovi obblighi comunicativi ex DL 193/2016 (si veda il precedente articolo della presente Newsletter).

L’opzione in argomento ha durata quinquennale e deve essere esercitata, solo in modalità telematica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. Pertanto, chi intende usufruire del nuovo regime a partire dal 1° gennaio 2017 dovrà esercitare la relativa opzione dall’apposito servizio on line delle Entrate, entro il 31 dicembre 2016.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Il secondo provvedimento (n. 182017) definisce, invece, principalmente le modalità di opzione e di trasmissione dei dati con riferimento alla disciplina facoltativa di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ex art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015.

Tale disciplina, anch’essa opzionale, riguarda la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.

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Secondo quanto definito dal provvedimento, l’opzione:

è esercitata solo in modalità telematica, accessibile autenticandosi con le credenziali dei servizi telematici;

ha durata quinquennale e, se non è revocata, si estende per quinquenni;

dev’essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di memorizzazione e trasmissione dei dati (dunque, il 31 dicembre 2016, per la prima opzione);

dev’essere revocata entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

In base al provvedimento, la memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri avviene solo con i c.d. “Registratori Telematici”; tale dispositivi, al momento della chiusura giornaliera, generano un “file XML”, lo sigillano elettronicamente e lo trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Per i commercianti al minuto che trasmettono telematicamente i corrispettivi è previsto l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (salvo l’obbligo di emettere fattura, se richiesta dal cliente) e di registrazione degli stessi.

REGIME PREMIALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DUE OPZIONI

Sono previste alcune agevolazioni per i contribuenti che decideranno di avvalersi delle nuove modalità di trasmissione telematica dei dati delle fatture e/o dei corrispettivi.

In particolare, per coloro che opteranno per l’invio telematico dei dati delle fatture e/o per l’invio telematico dei corrispettivi, è previsto:

l’esonero da alcuni obblighi comunicativi, ovvero:

dell’obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro, divenuto dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016, elenco trimestrale delle fatture)

dell’obbligo di trasmissione della comunicazione black list (peraltro abrogata dal D.L. 193/2016);

dell’obbligo di invio degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per comunicare gli acquisti di beni e le prestazioni di servizio ricevute (anch’essi peraltro abrogati dal D.L. 193/2016 a partire dal periodo d’imposta 2017);

dell’obbligo di comunicare le operazioni effettuate con controparti residenti in San Marino;

la possibilità di esecuzione dei rimborsi IVA (ex articolo 30 D.P.R. 633/1972) in via prioritaria e senza le garanzie previste dalla norma;

la riduzione di due anni dei termini di decadenza del potere di accertamento; tale agevolazione è subordinata ad un duplice requisito, essendo richiesto che i contribuenti, da un lato, comunichino nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento e, dall’altro, che essi garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati;

la possibilità di subire controlli a distanza in modalità semplificata e non invasivi, per non ostacolare lo svolgimento dell’attività economica imprenditoriale.

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Approfondimenti

NUOVO ABUSO DEL DIRITTO E CONTESTAZIONI IN MATERIA DI TRANSFER PRICING – EVENTUALI CORRELAZIONI

Articolo 10-bis della Legge n. 212/2000

L’art. 10-bis dello Statuto del contribuente ha introdotto una nuova disciplina in ambito di abuso del diritto, riportando al centro della nozione il concetto di legittimo risparmio di imposta ravvisabile ogniqualvolta il contribuente segua una disciplina fiscalmente più conveniente per realizzare un’operazione dotata di sostanza economica, senza che il risparmio fiscale sia il motivo essenziale della scelta. Indici di assenza di sostanza economica sono la non corrispondenza tra forma giuridica e sostanza economica dell’operazione e la non conformità di questa a normali logiche di mercato. La coerenza con le “logiche di mercato” deve essere valutata anche per l’applicazione delle regole in materia di transfer pricing, il che pone il tema se tale ultimo istituto possa essere qualificato come “norma anti-abusiva” e godere delle garanzie procedurali previste dall’art. 10-bis.

NUOVO ABUSO DEL DIRITTO E GARANZIE PROCEDURALI

L’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 nasce per mettere fine all’interpretazione sbilanciata e inflazionistica della disciplina sull’elusione che nel tempo si era affermata da parte del Fisco sull’abrogato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, in base alla quale ogni soluzione che comportasse un risparmio di imposta dava luogo, per il solo fatto di porsi, all’onere per il contribuente di provare le valide ragioni economiche, pena il disconoscimento degli effetti dell’operazione.

In virtù di tale norma, invece, la contestazione dell’elusione si giustifica solo all’esaurimento di un’analisi a fasi della condotta potenzialmente elusiva, conferendo alla stessa maggiore oggettività rispetto al passato. Con l’art. 10-bis si assiste, dunque, alla riabilitazione del principio, del legittimo risparmio d’imposta.

Peraltro, il contenuto del suddetto articolo, affermando al comma 12 che “l’abuso del diritto può essere dimostrato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti, contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie”, evidenzia come ad oggi la norma anti-abusiva abbia carattere residuale.

Proprio la riabilitazione del principio del legittimo risparmio d’imposta fa sì che contestato l’abuso del diritto l’Amministrazione finanziaria sia tenuta al rispetto di una serie di garanzie procedurali a tutela del contribuente. In particolare, la contestazione avviene con apposito atto motivato e preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro sessanta giorni. La motivazione deve abbracciare, anche qui a pena di nullità, la condotta abusiva, le norme o i principi elusi, gli indebiti vantaggi fiscali realizzati e i chiarimenti forniti dal contribuente.

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È previsto che l’Amministrazione finanziaria abbia l’onere di dimostrare l’assenza della sostanza economica e la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito. Al contribuente spetta invece di provare la presenza di ragioni extrafiscali non marginali. Indici di mancanza di sostanza economica sono, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme (i.e., incoerenza tra “sostanza e forma”) e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato (i.e., incoerenza “con le logiche di mercato”).

IL TRANSFER PRICING E LA “RESTRUCTURING CONTROLLED TRANSACTION”

In primo luogo si fa presente che gli indici usati per accertare l’elusione appaiono simili a quelli previsti dalle TP Guidelines in materia di “restructuring controlled transactions”. Da ciò sorge l’esigenza di verificare se le garanzie di cui all’art. 10-bis possano essere estese anche al contribuente soggetto a controllo dei prezzi di trasferimento, nel quale l’Amministrazione finanziaria proceda alla c.d. “ristrutturazione della transazione controllata”.

In materia di transfer pricing l’esigenza di riportare le transazioni concluse tra parti correlate a condizioni di mercato consente alle Amministrazioni fiscali, non solo di rettificare i prezzi o i margini delle transazioni, ma addirittura di apportare alle stesse degli structural adjustments che modifichino la struttura contrattuale scelta dai contribuenti. Tale potere scaturisce dall’art. 9, comma 1, del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni e viene previsto espressamente dal paragrafo 1.65 delle TP Guidelines. Si tratta di un potere eccezionale che scatta in due ipotesi:

quando vi sia divergenza tra la sostanza economica e la forma di una transazione (la c.d. “economic substance exception”); e

quando le modalità della transazione, considerate nel complesso, differiscano da quelle che sarebbero state adottate da imprese indipendenti che agiscono in modo razionale (la c.d. “commercial rationality exception”).

Nella prima ipotesi l’Amministrazione può “vestire” l’accordo della forma legale coerente con la sua sostanza economica. La seconda ipotesi si verifica quando, nonostante la forma e la sostanza dell’operazione siano coerenti, le modalità della transazione, considerate nel complesso, differiscano da quelle che sarebbero state adottate da imprese indipendenti che agiscono in modo razionale.

IL TRANSFER PRICING E LA NATURA ANTIELUSIVA

Secondo un orientamento giurisprudenziale le norme sul TP hanno natura antielusiva (Cass., 21 luglio 2015, n. 15298). Tali conclusioni derivano dalla considerazione che l’art. 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ponendo il principio della valutazione al valore normale dei componenti reddituali derivanti da transazioni inter-company tra società residenti in Italia ed all’estero opera come “clausola antielusiva” il cui scopo è evitare trasferimenti di utili tra giurisdizioni mediante l’applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati.

Se l’accertamento di prezzi di trasferimento è anti elusivo allora, si potrebbe concludere, devono estendersi al contribuente le garanzie di cui all’art. 10- bis.

In verità, è difficile equiparare le norme sul TP a quelle contenute nell’art. 10-bis in quanto non ne condividono i tratti tipici in virtù dei quali la transazione può dirsi elusiva se priva di sostanza economica, volta alla realizzazione di vantaggi fiscali indebiti e senza non marginali ragioni extrafiscali. Nelle TP Guidelines l’attenzione viene posta esclusivamente sulla verifica dell’arm’s length principle prescindendo dalla dimostrazione del conseguimento di un vantaggio fiscale.

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In tal senso parte della giurisprudenza di Cassazione e di merito (Cass., 8 maggio 2013 n. 10739; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 10 luglio 2013, n. 84) hanno considerato la disciplina sul TP come una forma più avanzata di tutela delle ragioni tributarie rispetto a quella prevista in tema di elusione fiscale. Il thema decidendum è il valore normale della transazione non l’elusività della condotta.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Poiché i presupposti applicativi delle due norme in commento (ovvero quella anti-abusiva e quella TP) sono ben distinti, sembra potersi escludere che al destinatario di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione procede al c.d. restructuring della transazione possano estendersi le garanzie procedurali previste per il contribuente dall’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.

Tuttavia occorre considerare che qualora la giurisprudenza di legittimità continuasse a sostenere il carattere antielusivo alla normativa sul TP sarà lecita la richiesta da parte dei contribuenti delle garanzie procedurali di cui all’art. 10-bis.

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Approfondimenti

SEGNALAZIONE A SOFFERENZA ALLA CENTRALE RISCHI. QUANDO È ILLEGITTIMA?

Il Tribunale di Como, con sentenza emessa il 10 ottobre 2016, è intervenuto su un argomento di attualità giuridica molto sentito negli ultimi tempi, ovverosia in merito alla legittimità delle segnalazioni che banche e intermediari finanziari possono effettuare presso la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia sulla “solvibilità” e sullo “stato di sofferenza” dei propri clienti.

Riportandosi ad un filone giurisprudenziale ormai consolidato sia nelle corti di merito, sia dinanzi alla Corte di Cassazione, il Tribunale ha stabilito che la banca o l’intermediario finanziario ha l’obbligo di informare per iscritto il cliente (anche se non si tratta di un consumatore) e gli eventuali coobbligati, quando lo stesso viene segnalato per la prima volta come soggetto in “stato di sofferenza” alla Centrale Rischi.

Trovando fondamento nel generale dovere di buona fede e correttezza che caratterizza il rapporto contrattuale tra banca / intermediario finanziario ed il proprio cliente, tale obbligo deve concretizzarsi in un’informativa tempestiva, trasparente e completa.

Come noto, la Centrale Rischi è un sistema centralizzato e gestito dalla Banca d’Italia, finalizzato a fornire un’adeguata informativa sull’indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari. Gli intermediari che hanno accesso a tale banca dati possono attingere ad una serie di informazioni aggiornate su base mensile ed utili per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito. Oggetto di censimento mensile della Centrale Rischi sono informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela (persone fisiche e giuridiche).

Ovviamente, requisito fondamentale per garantire l’affidabilità delle informazioni presenti nella Centrale Rischi è la qualità dei dati trasmessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, tanto in termini di accuratezza, quanto di completezza e pertinenza.

In merito, la giurisprudenza ha, già da tempo, sensibilizzato le banche su un’accurata selezione delle informazioni da segnalare all’interno della Centrale Rischi, stabilendo che, in caso di illegittime segnalazioni, sarebbe riconoscibile in capo alla banca o all’intermediario finanziario una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, derivante sia dalla violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto contrattuale, secondo le norme generali di cui agli artt. 1715, 1374 e 1375 cod. civ., sia ex art. 2043, cod. civ., in termini di illecito civile.

La categoria senz’altro più rilevante fra quelle oggetto di segnalazione è quella sulle “sofferenze”, dovendosi ricondurre a tale tipologia di segnalazione le esposizioni per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

Su tali tipologie di segnalazione, la giurisprudenza ha già imposto alla banca o all’intermediario finanziario una valutazione della complessiva situazione finanziaria del

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cliente, non potendo la segnalazione trarre origine automaticamente dal verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

In particolare, la Corte di Cassazione (come ripresa anche dalla sentenza del Tribunale di Como da ultimo emanata) ha più volte statuito che “la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia … lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza”. In altri termini, una segnalazione di sofferenza potrebbe essere giustificabile solo quando ci si trovi in presenza di una situazione patrimoniale considerata come deficitaria, ovvero di grave (e non transitoria) difficoltà economica (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, 15 febbraio 2016, sentenza n. 2913).

La citata pronuncia del Tribunale di Como ha, in particolare, stabilito che, in occasione della prima segnalazione a sofferenza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) delle circostanze che darebbero origine alla segnalazione.

Tale preavviso deve essere chiaro, specifico e tempestivo, in modo di consentire al cliente, in relazione ad uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito.

Il mancato preavviso è ritenuto una violazione, da parte della banca, dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti con i suoi clienti, che rendono illegittima la segnalazione del nominativo del ricorrente alla Centrale Rischi.

E’ stato, inoltre, rilevato che l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi è idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, ragion per cui, tale situazione può costituire il periculum in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza. Su tale filone interpretativo, da tempo ormai la giurisprudenza ammette l'ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. in ipotesi di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, al fine di conseguire la cancellazione della iscrizione.

La giurisprudenza ha, quindi, nel tempo introdotto una serie di limiti in capo alle banche ed agli intermediari finanziari in merito alla segnalazione, a volte un po’ troppo “affrettata” di situazioni di sofferenza all’interno della Centrale Rischi, riconoscendo parallelamente ai clienti “segnalati” diversi strumenti per difendersi efficacemente da tali illegittime condotte e per trovare ristoro dei danni ingiustamente subiti in conseguenza delle stesse.

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Approfondimenti

DO YOU SPEAK…. PRIVACY? DIZIONARIO BREVE INTRODUTTIVO AL REGOLAMENTO UE N° 679/2016

Si sente parlare di Privacy dal lontano 1995, quando il mondo di tutti noi viaggiava più lentamente …. Era ancora l’epoca delle raccomandate e dei telefax (il massimo della velocità nella comunicazione commerciale) e si usavano i telefoni fissi … Nel corso degli anni, a parte qualche rara eccezione, oltre l’80% delle aziende italiane (ed il 58% di quelle europee) non si è adeguata alle norme correnti in tema di Privacy (dettate dall’attuale Codice della Privacy - D. Lgs. n°296/203). Come noto, però, il 26 maggio 2016 ha avuto inizio una vera e propria rivoluzione, che troverà il suo pieno compimento il prossimo 25 maggio 2018, data alla quale bisognerà arrivare pronti per essere il linea con le prescrizioni del nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR” - General Data Protection Regulation).

Poche sono le aziende italiane ed europee che hanno avuto notizia dell’entrata in vigore del GDPR e ancora minore è la percezione acquisita sugli adempimenti a cui dovranno andare in contro, oltre che sulla gravità del rischio sanzionatorio da cui saranno colpite, in caso di scorretto utilizzo dei dati e delle informazioni riguardanti i propri clienti ed utenti. Ed ecco perché servono due anni di tempo … L'approccio all'argomento dovrà necessariamente cambiare: la corretta circolazione dei dati e l’adeguatezza dell’organizzazione societaria alle regole nazionali ed europee dovranno diventare una priorità per ogni soggetto economico, che, utilizzi dati oltre lo spazio fisico/geografico suo proprio, disponendone e condividendoli in tempo reale. L'uso corretto dei dati dovrà essere un asset da valorizzare per qualunque azienda, che ricorra a mezzi di profilazione e di marketing sui dati dei propri clienti e da cui intenda, appunto, ricavarne “profitto”. Le attività di compliance e di governance, non più mero costo, ma asset su cui investire, dovranno riguardare tutte le aziende, grandi e piccole, quale che sia il business ed il settore merceologico in cui si muoveranno.

In continuità con le precedenti Newsletter Lexalia, pubblicate nei mesi scorsi, abbiamo pensato potesse essere utile presentare un breve compendio dei principali termini da conoscere, per arrivare ad una corretta applicazione del GDPR, imparando un nuovo linguaggio nell’uso dei dati personali, per arrivare poi a comprendere come muoversi nell’ambito dei nuovi scenari della digitalizzazione, dell’Internet of Things e del Big Data.

L’elenco che segue è stato predisposto ed organizzato tenendo conto dei temi del GDPR cui fare maggiore attenzione, nell’ottica del “chi deve fare cosa e come” e del “che succede se non …”?

*

GLI ATTORI - I SOGGETTI

Autorità di

controllo

Autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro.

Autorità di

controllo

interessata

Un’Autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul

territorio dello Stato membro di tale Autorità di controllo; b) gli interessati che

risiedono in tale Stato membro sono o sono probabilmente influenzati in

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modo sostanziale dal trattamento; c) un reclamo è stato proposto a tale

Autorità di controllo.

Comitato di

Controllo

Europeo

Organo europeo che assicura l’applicazione uniforme del Regolamento.

Data Protection

Officer

Il nuovo interlocutore all’interno delle imprese e della P.A., per utenti e clienti

e referente delle Autorità garanti. Salvi i casi di nomina obbligatoria, dovrà

comunque essere nominato in caso di trattamenti di dati su larga scala o di

monitoraggio sistematico degli interessati su larga scala.

Destinatario Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o qualsiasi altro

organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di

terzi.

Gruppo

Imprenditoriale

Gruppo societario costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da

queste controllate.

Interessato Persona fisica identificata o identificabile.

Impresa Persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita

che eserciti un’attività economica, comprendente le società di persone o le

associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.

Organizzazione

internazionale

Un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico ad essa

subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo

tra due o più Stati

Rappresentante Persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata da titolare del

trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto, li rappresenta per

quanto concerne gli obblighi rispettivi a norma del Regolamento.

Responsabile

del trattamento

Persona fisica o giuridica, Autorità pubblica, servizio o qualsiasi altro

organismo che tratta dati personali per conto del responsabile del

trattamento.

Stabilimento

principale

a) Per il titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro,

il luogo della sua amministrazione centrale nell’Unione, a meno che le

decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano

adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione e che

quest’ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali

decisioni, nel quale lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è

considerato lo stabilimento principale.

b) Per il responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato

membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione

e, se il responsabile del trattamento non ha un’amministrazione centrale

nell’Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell’Unione in

cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività

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di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale

responsabilità è soggetto a obblighi specifici ai sensi del Regolamento.

Sportello Unico

L’interessato può rivolgersi all’Autorità di protezione dei dati del proprio

Paese per segnalare eventuali violazioni, qualunque sia il luogo in cui il

trattamento è effettuato.

Terzo Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o qualsiasi altro

organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile

del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità

diretta del titolare e del responsabile.

Titolare del

trattamento

Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o qualsiasi altro

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i

mezzi del trattamento di dati personali.

I DATI

Archivio Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri

determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato o

ripartito in modo funzionale o geografico.

Dato personale Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o

identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona che può

essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento

a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi

all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o

sociale.

Dati generici I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di

una persona fisica che forniscono informazioni uniche sulla fisiologia o sulla

salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un

campione biologico della persona fisica in questione.

Dati biometrici I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne

consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale

o i dati dattiloscopici.

Dati relativi alla

salute

I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,

compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano

informazioni relative al suo stato di salute.

I TRATTAMENTI

Codici etici e

Certificazioni

Codici di autoregolamentazione e ricorso alle certificazioni dei trattamenti

e sono incoraggiati.

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Consenso

dell’interessato

Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio

assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i

dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Il consenso dell’interessato deve essere effettivo e inequivocabile. Può

essere formulato, ad esempio, mediante dichiarazione scritta, anche

attraverso mezzi elettronici, o verbale. Questo può avvenire anche

mediante selezione di un’apposita casella in un sito web, ma non è

consenso il silenzio assenso, l’inattività o la preselezione di caselle.

Limitazione del

trattamento

Contrassegno dei dati personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il

trattamento in futuro.

Norme vincolanti

d’impresa

Le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un

titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio

di uno Stato membro dell’Unione al trasferimento o al complesso di

trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile

del trattamento in uno o più Paesi terzi, nell’ambito di un gruppo di imprese

o di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge

un’attività economica comune.

Oblio

Il Regolamento codifica il diritto dell’interessato di chiedere ai motori di

ricerca di deindicizzare una pagina web o chiedere ad un sito web di

cancellare informazioni.

Portabilità dei

Dati

All’interessato viene riconosciuto il diritto di ottenere la restituzione dei

propri dati personali trasmessi ad un’azienda o ad un servizio on line e

trasmetterli ad altri (social network, fornitori di servizi Internet, fornitori di

streaming on line, ecc.).

Profilazione dei

dati

Il Regolamento sancisce il diritto a non subire profilazioni (trattamenti

automatizzati) inconsapevoli.

Registri dei

trattamenti

Il titolare e il responsabile del trattamento devono redigere i registri di

competenze in cui indicare le caratteristiche, modalità e finalità dei

trattamenti.

Servizio della

società

dell’informazione

Il servizio definito all’art. 1, par. 1, lett. B), della Direttiva (UE) n. 2015/1535

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che

prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni

tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

Trattamento Qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio

di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la

strutturazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione.

La consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

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Trattamento

transfrontaliero

a) Trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di

stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o

responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il

responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro.

b) Trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un

unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del

trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo

sostanziale sugli interessati in più di uno Stato membro.

Violazione dei dati

personali

Violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o

l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.

I PRINCIPI E LE MISURE ORGANIZZATIVE

Correttezza Rispetto delle esigenze reciproche, oltre lo stesso dato normativo.

Esattezza I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese

tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati

inesatti.

Integrità e

riservatezza

I dati devono essere trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei

dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,

dalla distruzione e dal danno accidentali.

Liceità Rispetto delle norme

Limitazione

della

conservazione

I dati devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione

degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle

finalità per le quali sono trattati (salvo trattamenti di archiviazione nel pubblico

interesse o per finalità di ricerca scientifica e storica o per finalità statistiche).

Limitazione

della finalità

Gli scopi del trattamento devono essere determinati, espliciti e legittimi;

trattamenti successivi a quelli iniziali non devono avere finalità incompatibile a

quella originaria (salvi gli ulteriori trattamenti per finalità di archiviazione nel

pubblico interesse o per finalità di ricerca scientifica e storica o per finalità

statistiche).

Minimizzazione

dei dati

I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto

alle finalità.

Privacy by

Design

Il Regolamento impone di progettare sistemi e applicativi, di regola tarati sul

principio dell’uso minimo e indispensabile dei dati personali. Si devono

adottare ad esempio sistemi di pseudonimizzazione.

Privacy by

Default

Il Regolamento impone di progettare misure e sistemi che abbiano come

impostazione predefinita solo l’uso dei soli dati necessari per una certa finalità.

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Sicurezza

Sul titolare del trattamento incombe l’obbligo di effettuare l’analisi dei rischi e

di vaglio della adeguatezza delle misure di tutela. Utile l’adesione a sistemi di

certificazione e a codici di condotta.

Trasparenza Assicurare la consapevolezza dell’interessato.

Valutazione

d’impatto

In casi specifici, come il ricorso a tecnologie a rischio per i diritti della persona,

il trattamento deve essere testato con una valutazione d’impatto privacy, ed

eventualmente con una consultazione preventiva del Garante della privacy.

LE SANZIONI

SANZIONI

PECUNIARIE

AMMINISTRATIVE

A) Fino ad un massimo di 10.000.000 EUR o, per le imprese, fino al 2%

del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se

superiore, per le violazioni a:

- Gli obblighi del Titolare del trattamento e del Responsabile del

trattamento a norma degli artt. 8,11, da 25 a 39, 42 e 43 GDPR;

- Gli obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli artt. 42

e 43 GDPR;

- Gli obblighi dell’organismo di controllo a noma dell’art. 41, par. 4

GDPR;

B) Fino ad un massimo di 20.000.000 EUR o, per le imprese, fino al 4%

del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se

superiore, per le violazioni a:

- I principi base del trattamento, comprese le condizioni relative al

consenso, a norma degli artt. 5,6,7 e 8 GDPR;

- I diritti degli interessati a norma degli artt. da 12 a 22 GDPR;

- I trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo

o un’organizzazione internazionale a norma degli artt. da 44 a 49

GDPR;

- Qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri

adottate a norma del capo IX (disposizioni relative a specifiche

situazioni di trattamento);

- L’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o

definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di

dati dell’autorità di controllo ai sensi dell’art. 58m par. 2 o il negato

accesso in violazione dell’art. 58, par. 1 GDPR.

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Approfondimento

ESENZIONE DALLE FASCE DI REPERIBILITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Circolare INPS n. 95 del 07/06/2016

L’istituto, con la Circolare n. 95 del 7 giugno 2016 ha fornito ulteriori indicazioni di carattere applicativo in tema di esenzione dalle fasce di reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti del settore privato le cui assenze sono dovute, più genericamente, a “gravi patologie”. L’INPS fornisce infatti delle linee guida contenenti indicazioni per l’individuazione delle situazioni patologiche di malattia riferibili a “terapie salvavita” ed “invalidità”.

Si ricorda che, già con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, erano state individuate le circostanze causali che danno il diritto a suddette esenzioni.

È stato stabilito infatti che sono esentati dal rispetto delle fasce di reperibilità (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati del settore privato la cui assenza è riconducibile a:

- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Sono pertanto esclusi dall’applicazione di tale Decreto i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95.

Nella Circolare n. 95 viene precisato come l’Istituto mantenga la sua possibilità di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica in essi contenuta anche in tali casi di “assenze per patologie gravi” che prevendono l’esenzione dalle fasce di reperibilità. Di contro, i datori di lavoro non potranno più richiedere visite mediche di controllo domiciliare in tali suddette fattispecie ma potranno in ogni caso segnalare all’INPS territorialmente competente possibili eventi, riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori sono esonerati dalla reperibilità e per i quali ritengano necessaria una verifica.

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Dal Mondo

BASE IMPONIBILE CONSOLIDATA EUROPEA: UN SOGNO CHE SI AVVICINA?

La Commissione europea ha reso pubbliche le nuove proposte di Direttiva sul consolidamento della base imponibile dell’imposta sulle società per i gruppi multinazionali (c.d. “CCCTB”), approvate il 25 ottobre 2016. Esse riguardano:

la base imponibile comune europea (proposta di Direttiva n. 2016/337, contenuta nella Comunicazione COM(2016)685 final);

la base imponibile comune consolidata europea (proposta di Direttiva n. 2016/336, contenuta nella Comunicazione COM(2016)683 final).

La suddivisione del progetto CCCTB in due parti riflette l’approccio a fasi che è stato deciso dalla Commissione su questa metodologia.

Nel 2011, in occasione di una iniziativa simile, a raffreddare molti governi era stata la possibilità per le imprese di consolidare i bilanci, compensando le perdite in un paese con i profitti in un altro. L’idea fu bocciata. Per evitare reazioni simili, Bruxelles ha deciso di rinviare questo aspetto a una seconda fase.

In un primo tempo, infatti, per le società dei gruppi multinazionali operanti nell’Unione si prospetta “solo” l’uniformazione delle proprie basi imponibili (che oggi ciascuno Stato membro decide, invece, in sostanziale autonomia), secondo le norme oggi contenute nella proposta di Direttiva 2016/337. A questo proposito, la Commissione ha sottolineato come il suo progetto preveda una super-deduzione per tutte le spese R&S. Nel contempo, Bruxelles intende anche favorire la raccolta azionaria piuttosto che il debito bancario nel finanziamento delle imprese.

Con un successivo passaggio si provvede, invece, a consolidare le basi imponibili del gruppo (calcolate a questo punto con regole uniformi) e a ripartire questa base imponibile secondo i criteri contenuti nella proposta di Direttiva 2016/336, i quali tendenzialmente assegnano a ciascuno Stato il potere di tassare i redditi nel luogo ove questi sono prodotti, con le aliquote fissate dalle legislazioni interne.

Le norme in questione riguardano, in via obbligatoria, le società di capitali con sede in Europa (per ora Regno Unito compreso) facenti parte di gruppi multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato siano superiori a 750 milioni di euro, nei quali la capogruppo abbia contestualmente più del 75% dei diritti di proprietà e più del 50% dei diritti di voto. È però possibile optare per le nuove disposizioni anche se il fatturato di gruppo è inferiore alla soglia, con un vincolo di durata dell’opzione di cinque anni.

L’iniziativa rappresenta indubbiamente un primo importante passo verso l’armonizzazione fiscale. Il tema è comunque controverso e delicato, richiedendo infatti l’approvazione unanime dei governi degli Stati Membri.

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E’ in ogni caso auspicabile che l’attenzione della pubblica opinione sui recenti scandali fiscali possa “portare” i singoli governi a valutare con la dovuta attenzione la proposta comunitaria.

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Dal Mondo

USA: QUANTO E’ REALE LA STRETTA SUI PROFITTI OFF-SHORE?

Annunciata come una norma che avrebbe finalmente combattuto in modo efficiente ed efficace la migrazione dei capitali delle grandi multinazionali verso le sponde offshore, la proposta di legge, così come rielaborata in questi giorni dal Dipartimento del Tesoro Usa, non pare avere le concrete caratteristiche per rispondere alle aspettative che aveva suscitato.

Il quadro che emerge sembra essere infatti caratterizzato da un significativo ammorbidimento dell’intero pacchetto contenente le nuove regole finalizzate ad evitare che i grandi gruppi multinazionali possano spostare i loro profitti presso giurisdizioni a bassa tassazione e con un elevato grado di riservatezza.

Si rammenta che le misure in esame hanno in primo luogo lo scopo di normare i prestiti tra società controllate dalla stessa casa madre, ovvero di operazioni che possono creare flussi di reddito ingenti indirizzati verso giurisdizioni offshore con il corollario di pagamenti di cospicui interessi sempre infragruppo e deducibili, grazie alle norme attualmente in vigore, dalle imposte dovute negli Stati Uniti.

Peraltro, nel testo definitivo consegnato dai funzionari del Tesoro Usa al Congresso è stata inserita una appendice normativa che consente d’esentare dalla norma il "cash pooling" (ovvero l’accentramento, virtuale o effettivo, di tutte le risorse finanziarie, flussi in entrata e in uscita, di un gruppo presso un’unica società), pratica che spesso s’è rivelata lo strumento attraverso cui “indirizzare” i ricavi su basi il più possibile favorevoli in termini di risparmio fiscale.

Inoltre, oltre all’esclusione del cash pooling dalle nuove misure di controllo, numerose sono le deroghe introdotte relativamente ad alcuni comparti storicamente legati all’offshore tra cui le società finanziarie e assicurative.

Sono stati espressi dubbi anche sull’impatto delle nuove regole sulla pratica della c.d. “tax inversion”, ovvero lo spostamento della residenza fiscale di una società Usa in giurisdizioni offshore per il tramite di una fusione di gruppo con una società estera già presente sul territorio a fiscalità privilegiata individuato. La norma nel suo complesso dovrebbe avere un effetto diretto sul fenomeno in discussione, in quanto nuovi limiti e condizioni verrebbero applicati ai prestiti intra-gruppo che non danno luogo a nuovi investimenti netti negli Stati Uniti. Ciò potrebbe rendere più complesso il ricorso all’inversione fiscale ma, di certo, non potrebbe determinarne lo stop definitivo come da molte parti richiesto.

Infine, le regole in discussione attribuiscono ai funzionari del Tesoro e dell'Internal Revenue Service una potestà di controllo e di intervento sulle operazioni di debito tra parti correlate, al fine di eliminare i benefici fiscali connessi con i prestiti. Peraltro, come già annunciato dalle maggiori lobby pro-business statunitensi, deputati e senatori saranno chiamati nei prossimi mesi a riscrivere proprio questo punto della norma, allo scopo di ridurre il potere d’intervento riconosciuto sia al Tesoro sia al Fisco Usa.

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Dal Mondo

CONVENZIONE ITALIA – CITTÀ DEL VATICANO

Provv. Agenzia delle Entrate 18.10.2016 nn. 171521 e 171514

In attuazione della Convenzione Italia - Santa Sede in materia fiscale dell’1.4.2015, entrata in vigore il 15.10.2016, sono stati pubblicati i Provv. Agenzia delle Entrate 18.10.2016 n. 171521 e n. 171514.

COLLABORAZIONE VOLONTARIA – MODELLO DI ISTANZA DI DEFINIZIONE

Il citato Provv. n. 171521 ha approvato i modelli di istanza di definizione, diversificati per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare le proprie posizioni fiscali relative ai periodi d’imposta fino al 2015.

Il modello di istanza di definizione può essere presentato esclusivamente:

dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, che rientrano nelle categorie indicate nell’art. 2 par. 1 lett. a) della Convenzione;

dagli Istituti di Vita Consacrata, dalle Società di Vita Apostolica e dagli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

Entro il 13.4.2017 (180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione), i contri-buenti possono presentare l’istanza, debitamente compilata e sottoscritta all’Autorità com-petente della Santa Sede, che provvede alla trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate.

A pena di nullità, tale istanza deve essere corredata da una documentazione di accom-pagnamento, da redigere secondo lo schema riportato nell’Allegato 4 del provvedimento.

Al fine di perfezionare la procedura, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi dovuti entro il 15.10.2017 (un anno dall’entrata in vigore della Convenzione).

DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI REDDITI DIVERSI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Il Provv. 18.10.2016 n. 171514 ha previsto che gli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano con cui i soggetti fiscal-mente residenti in Italia indicati all’art. 2 par. 1 della Convenzione intrattengono rapporti di deposito, custodia, amministrazione o gestione di attività finanziarie, calcolino sui risultati della gestione e sui redditi determinati secondo i criteri del “regime del risparmio amministrato” o del “regime del risparmio gestito” (rispettivamente, artt. 6 e 7 del DLgs. 21.11.97 n. 461):

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicando l’aliquota corrispon-dente a quella dell’imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata sui redditi qualora le attività finanziarie fossero state

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detenute in Italia presso intermediari finanziari abilitati all’applicazione delle disposizioni di cui ai citati artt. 6 e 7 del DLgs. n. 461/97;

con riferimento ai soggetti indicati all’art. 2 par. 1 lett. b) della Convenzione, sui redditi per i quali non è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta o di un’imposta sostitutiva, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%.

Per i contribuenti persone fisiche sopra indicati, tali enti calcolano, altresì, l’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) con le modalità e aliquote ordinarie (ex art. 19 co. 18 - 23 del DL 6.12.2011 n. 201).

Per le attività finanziarie detenute dai contribuenti (che possono aderire alla procedura) nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione presso i suddetti enti, la tassazione dei relativi redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria percepiti e realizzati nel medesimo periodo è applicata, anche in mancanza di opzione, con i criteri del regime risparmio gestito (ex art. 7 del DLgs. 461/97). È fatta salva, tuttavia, la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione (ex art. 7 co. 2 del citato decreto legislativo).

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Hanno partecipato alla redazione del presente numero:

Gianluca Ronzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Giovanna Ianni - Avvocato e Patrocinante in Cassazione

Eduardo Galardi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Veronica Vitale - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Antonio Virgallita - Avvocato

Alessandra Poggio

Andrea Musile Tanzi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Lexalia è uno Studio Legale e Tributario indipendente, con sede a Milano, composto da avvocati e dottori commercialisti. Lo Studio offre un’ampia gamma di servizi di consulenza legale e fiscale, presentandosi come una boutique professionale multidisciplinare che integra al suo interno specialisti esperti nei principali settori del diritto degli affari e della fiscalità nazionale e internazionale.

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